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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21370/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di risarcimento danni proposta da un soggetto già inserito nel bacino "Emergenza Palermo ex PIP" e poi escluso con decreto dirigenziale per asserita carenza dei requisiti di moralità e buona condotta. Dopo un primo giudizio amministrativo dichiarato in parte difettoso di giurisdizione, e un successivo giudizio davanti al Tribunale del lavoro concluso con rigetto, il medesimo soggetto ha ottenuto in via amministrativa il reinserimento nel bacino. Ha quindi agito in un nuovo giudizio chiedendo il risarcimento del danno pari alle mensilità del beneficio non percepito tra esclusione e reinserimento. La Corte d'appello ha rigettato il gravame dell'Amministrazione ritenendo che la precedente sentenza del Tribunale, che aveva già reputato legittima l'esclusione, non precludesse il nuovo giudizio perché diverso per causa petendi e petitum, e ha inoltre interpretato la norma regionale sull'esclusione dal bacino come operante solo per il futuro. L'Amministrazione ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione del giudicato esterno, sostenendo che la legittimità dell'esclusione era già stata definitivamente accertata tra le stesse parti e che tale accertamento precludeva la qualificazione illecita del fatto posta a base della domanda risarcitoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo relativo alla violazione del giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza del Tribunale di Palermo passata in giudicato, che aveva già accertato la legittimità dell'esclusione del resistente dal bacino. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la nozione di giudicato formale/sostanziale e per la dedotta violazione del giudicato esterno.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come fondamento dell'efficacia vincolante del giudicato tra le parti.

  • art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 366, 1° co., nn. 4 e 6, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per affermare che il ricorso era specifico e autosufficiente nel rappresentare il precedente giudicato.

  • art. 2043 c.c.

    Menzi-onato come base della domanda risarcitoria proposta nel giudizio di merito.

  • art. 384, 1° co., c.p.c.

    Richiamato per l'enunciazione del principio di diritto in sede di cassazione con rinvio.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato in conseguenza dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato insieme al comma quater quale parametro dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 34 l.r. Sicilia n. 5/2014

    Norma istitutiva dell'elenco da cui il resistente era stato escluso.

  • art. 43, 2° co., l.r. Sicilia n. 9/2013

    Norma regionale sulla moralità e buona condotta per l'esclusione dal bacino; la Corte d'appello l'aveva interpretata come operante solo per l'avvenire, ma la Cassazione non fonda la decisione su tale profilo perché assorbito dal giudicato.

  • art. 23 l.r. Sicilia n. 8/2017

    Richiamato dalla Corte d'appello come conferma dell'interpretazione prospettata sulla sola efficacia futura della disciplina regionale.

  • art. 68 l.r. Sicilia n. 9/2015

    Richiamato come norma di abrogazione dell'art. 43, comma 2, della l.r. n. 9/2013.

Massime di principio

  • Quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato su una questione di fatto o di diritto che costituisce punto decisivo comune o premessa logica indispensabile della statuizione preclude il riesame di quel punto nel successivo giudizio, anche se quest'ultimo abbia finalità o petitum diversi.
  • L'efficacia del giudicato esterno opera non solo sul dispositivo, ma anche sugli accertamenti che ne costituiscono presupposto logico-giuridico necessario, impedendo di rimettere in discussione la legittimità o illegittimità del fatto già definitivamente scrutinato.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, il motivo che denunci la violazione del giudicato è fondato se dimostra che la questione decisa nel precedente processo coincide, per identità soggettiva e oggettiva rilevante, con il punto decisivo posto a base della successiva domanda.
  • In presenza di giudicato esterno sulla legittimità di un provvedimento, non può essere accolta una domanda risarcitoria che presupponga l'illiceità di quello stesso provvedimento, salvo che il nuovo giudizio investa questioni autonome non coperte dall'accertamento definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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