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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12201/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che la disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 rimanda al procedimento esecutivo in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., escludendo la possibilità di decidere de plano. Perciò la decisione è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio secondo le forme procedimentali previste.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/05/2023 che aveva sostituito la pena detentiva definitiva (9 mesi di reclusione, sentenza definitiva 18/04/2023) con una pena pecuniaria di euro 13.500,00 (calcolata come euro 50,00 per ciascun giorno di pena). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di procedimento perché il Tribunale ha deciso de plano senza fissare udienza in contraddittorio, come invece previsto dalla disciplina transitoria; (2) errata applicazione di legge eccessiva nella quantificazione della pena pecuniaria rispetto alle condizioni economiche dell'istante.

Norme richiamate

  • art. 95 d.lgs. n.150 del 2022

    La disposizione transitoria impone che le istanze di applicazione delle pene sostitutive siano valutate secondo il procedimento esecutivo in contraddittorio, escludendo decisioni de plano

  • art. 666 cod.proc.pen.

    Richiamato come la norma procedurale che disciplina il procedimento esecutivo in contraddittorio cui l'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 rinvia

Massime di principio

  • Le istanze per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria devono essere trattate nel procedimento esecutivo in contraddittorio: il giudice non può decidere de plano se la normativa transitoria lo richiede.
  • La violazione della forma procedimentale obbligatoria (mancata udienza in contraddittorio) determina l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio, senza che la Corte entri nel merito della quantificazione della pena sostitutiva.
  • La quantificazione della pena pecuniaria (es. importo giornaliero) deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del richiedente; però, se il giudice non ha tenuto un contraddittorio, questa valutazione deve essere rifatta nel nuovo giudizio.
  • In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe chiedere espressamente la fissazione di udienza e fornire documentazione sulle proprie condizioni economiche; il giudice dovrà consentire il contraddittorio e motivare la determinazione dell'importo sostitutivo.
  • Il riferimento combinato all'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e all'art. 666 c.p.p. sottolinea che le disposizioni transitorie possono imporre procedure diverse da quelle ordinarie e che il rispetto della procedura è condizione di legittimità dell'atto.

Testo integrale

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