Cassazione Penale, Sentenza n. 12201/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha stabilito che la disposizione transitoria di cui all'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 rimanda al procedimento esecutivo in contraddittorio ai sensi dell'art. 666 c.p.p., escludendo la possibilità di decidere de plano. Perciò la decisione è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio secondo le forme procedimentali previste.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 27/05/2023 che aveva sostituito la pena detentiva definitiva (9 mesi di reclusione, sentenza definitiva 18/04/2023) con una pena pecuniaria di euro 13.500,00 (calcolata come euro 50,00 per ciascun giorno di pena). Il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di procedimento perché il Tribunale ha deciso de plano senza fissare udienza in contraddittorio, come invece previsto dalla disciplina transitoria; (2) errata applicazione di legge eccessiva nella quantificazione della pena pecuniaria rispetto alle condizioni economiche dell'istante.
Norme richiamate
art. 95 d.lgs. n.150 del 2022
La disposizione transitoria impone che le istanze di applicazione delle pene sostitutive siano valutate secondo il procedimento esecutivo in contraddittorio, escludendo decisioni de plano
art. 666 cod.proc.pen.
Richiamato come la norma procedurale che disciplina il procedimento esecutivo in contraddittorio cui l'art. 95 del d.lgs. n.150/2022 rinvia
Massime di principio
- Le istanze per la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria devono essere trattate nel procedimento esecutivo in contraddittorio: il giudice non può decidere de plano se la normativa transitoria lo richiede.
- La violazione della forma procedimentale obbligatoria (mancata udienza in contraddittorio) determina l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo giudizio, senza che la Corte entri nel merito della quantificazione della pena sostitutiva.
- La quantificazione della pena pecuniaria (es. importo giornaliero) deve essere valutata anche in relazione alle condizioni economiche del richiedente; però, se il giudice non ha tenuto un contraddittorio, questa valutazione deve essere rifatta nel nuovo giudizio.
- In situazioni analoghe il ricorrente dovrebbe chiedere espressamente la fissazione di udienza e fornire documentazione sulle proprie condizioni economiche; il giudice dovrà consentire il contraddittorio e motivare la determinazione dell'importo sostitutivo.
- Il riferimento combinato all'art. 95 d.lgs. n.150/2022 e all'art. 666 c.p.p. sottolinea che le disposizioni transitorie possono imporre procedure diverse da quelle ordinarie e che il rispetto della procedura è condizione di legittimità dell'atto.
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