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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28565/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, quali eredi di Finocchio Lorenzo, hanno chiesto l'ammissione al passivo del credito pari a euro 235.745,41 oltre interessi vantato nei confronti della "3G Costruzioni e Servizi s.r.l." i cui beni erano stati definitivamente confiscati nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso contro Maranzano Antonino (ritenuto prestanome/intestatario fittizio e associato mafioso). Le censure principali: 1) la domanda sarebbe tempestiva perché la conoscenza effettiva della confisca per il creditore originario sarebbe derivata dall'avviso dell'Agenzia dei beni confiscati del 19/11/2021 e, inoltre, gli eredi hanno legittimazione a decorrere dall'accettazione dell'eredità del 17/03/2022; 2) il credito sarebbe già riconosciuto da un decreto ingiuntivo del Tribunale civile di Palermo dell'11/07/2013 divenuto esecutivo il 27/01/2014 e quindi non suscettibile di verifica in sede di prevenzione quanto a "an" e "quantum"; 3) il Tribunale avrebbe errato nell'applicare l'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n.159/2011 ritenendo il credito strumentale e la mancanza di buona fede del creditore, nonostante si tratti di forniture lecite, fatture regolari e preliminari di vendita/permuta legittimi.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Sul punto della tempestività, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha considerato la conoscenza degli atti e ha tenuto conto, in assenza di partecipazione del creditore al procedimento, della pubblicazione dell'avviso dell'Agenzia; ha altresì valutato le condizioni personali del creditore. Quanto al titolo civile, la Corte ha confermato che, pur essendo vincolante l'accertamento definitivo in sede civile sull'an e sul quantum del credito, il giudice delle misure di prevenzione conserva autonomia nel valutare la strumentalità del credito e la buona fede del creditore. Sulle ragioni di merito, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale circa la strumentalità del credito: ha richiamato la pericolosità sociale del proposto, riscontri penali (custodia cautelare del 2010 su Maranzano), rapporti economici anomali (versamenti in contanti, forniture ingenti rispetto alla modesta struttura del fornitore), mancata trascrizione/registrazione del preliminare e assenza di garanzie. Per questi motivi il credito è stato ritenuto strumentale e i ricorrenti privi della buona fede richiesta; pertanto il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159/2011, art. 52, comma 1, lett. b

    La norma impone, ai fini dell'ammissione dello stato passivo nei procedimenti di confisca, la verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e della buona fede del creditore. Il giudice di prevenzione ha autonomia nel valutarne la sussistenza, anche se il credito è stato accertato in sede civile quanto all'an e al quantum.

  • termine di 180 giorni per la presentazione dell'istanza di ammissione del credito (norma riferita nel provvedimento)

    La domanda deve essere proposta entro 180 giorni dalla confisca definitiva; tuttavia la decorrenza può essere influenzata dalla effettiva conoscenza del provvedimento da parte del creditore e il giudice può valutare circostanze (es. pubblicazioni, condizioni di salute) che giustificano la mancata tempestiva conoscenza.

  • decreto ingiuntivo civile (Tribunale Civile di Palermo, 11/07/2013, esecutivo 27/01/2014)

    Un titolo esecutivo civile vincola il giudice di prevenzione sull'an e sul quantum del credito, ma non esclude la verifica, da parte del giudice della confisca, della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita né dell'assenza di condizioni di incolpevole affidamento del creditore.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice ha piena autonomia per valutare se un credito sia strumentale all'attività illecita e se il creditore abbia agito in buona fede; questa verifica è distinta dall'accertamento civile sull'an e sul quantum del credito.
  • La tempestività della domanda di ammissione al passivo si misura sul termine (indicativamente 180 giorni) decorrente dalla confisca definitiva, ma rileva anche la conoscenza effettiva del provvedimento: il giudice può tener conto di pubblicazioni ufficiali e di giustificazioni oggettive per eventuali ritardi.
  • Anche se esiste un titolo esecutivo civile che riconosce il credito, il giudice di prevenzione può comunque escluderne l'ammissione se emergono elementi che dimostrano la strumentalità del credito o l'assenza di incolpevole affidamento del creditore.
  • Fattori indiziari quali legami con soggetti pregiudicati, operazioni in contanti, mancata registrazione dei contratti preliminari, assenza di garanzie e squilibri tra capacità aziendale e volume delle forniture possono portare a concludere per la strumentalità del credito.
  • In situazioni analoghe, è fondamentale documentare la liceità dei rapporti, la trasparenza delle transazioni, la tempestiva conoscenza dei provvedimenti di confisca e ogni elemento idoneo a dimostrare l'incolpevole affidamento del creditore.

Testo integrale

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