Cassazione Penale, Ordinanza n. 19545/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla pena resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per concorso in rapina aggravata, deducendo come unico motivo l'eccessività della pena irrogata e denunciando la violazione dell'art. 133 c.p. La Corte di cassazione rileva che la doglianza mira in sostanza a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, operazione preclusa in sede di legittimità quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito entro i criteri legali e senza arbitrio o manifesta illogicità. Inoltre la censura è reputata generica, perché priva di specificità e di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva richiamato i criteri dell'art. 133 c.p., valorizzando la gravità dei fatti, uniti dal vincolo della continuazione, e la negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali specifici.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La determinazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di commisurazione, e la congruità della motivazione è sufficiente quando il giudice valorizzi gli elementi negativi rilevanti, come gravità del fatto e personalità dell'imputato.
art. 132 c.p.
La graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato entro i limiti stabiliti dalla legge.
art. 581, comma 1, c.p.p.
Il ricorso deve essere specifico e pertinente; una doglianza generica è inidonea a soddisfare i requisiti formali dell'impugnazione.
art. 591, comma 1, c.p.p.
La mancanza di specificità e pertinenza del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che chieda soltanto una nuova valutazione della congruità della pena, se il giudice di merito l'ha determinata nei limiti della discrezionalità consentita dagli artt. 132 e 133 c.p.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, dei criteri legali applicati e degli elementi fattuali ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena.
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e pertinenti, con effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La mera contestazione dell'eccessività della pena, senza indicare vizi logici o giuridici della motivazione e senza confrontarsi con gli argomenti del giudice di merito, non consente l'accesso al sindacato di legittimità.
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