Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30771/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'azione surrogatoria promossa dalla banca, creditrice di alcuni eredi di un soggetto che aveva posseduto per lungo tempo un fondo agricolo assegnato da ente pubblico. La banca agiva per recuperare, nei confronti della proprietaria/assegnataria del fondo, l'indennità per riparazioni straordinarie e miglioramenti eseguiti sul bene dal de cuius e dai suoi eredi possessori in buona fede. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificandola come pretesa indennitaria ex art. 1150, comma 2, c.c. In appello, gli eredi della condannata contestavano: l'esistenza stessa del credito surrogabile, richiamando un preteso giudicato esterno che avrebbe negato agli eredi di uno dei soggetti originari la titolarità di indennità per migliorie fondiarie; l'omessa pronuncia sul giudicato e sulla prescrizione; la declaratoria di inammissibilità parziale dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di altro soggetto, sostenendo che non fosse necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente per asserita mancanza di attivo; infine, la disciplina delle spese di lite, sia quanto alla compensazione tra le parti originarie sia quanto alla condanna alle spese in favore dei terzi chiamati in causa iussu iudicis.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata o tendevano a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità; in particolare, la decisione di appello si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in una parte, senza pronunciarsi nel merito sul credito. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile la censura sulla compensazione integrale delle spese tra le parti originarie, perché la valutazione della soccombenza reciproca e della misura della compensazione è discrezionale del giudice di merito; infondata la censura sulla condanna alle spese in favore dei terzi evocati dal giudice, poiché le spese del terzo chiamato iussu iudicis gravano sulla parte soccombente, anche se non vi era stata domanda nei suoi confronti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1150, comma 2, c.c.

    richiamato come base della pretesa indennitaria per miglioramenti e riparazioni straordinarie effettuate dal possessore in buona fede

  • art. 2909 c.c.

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia del giudicato esterno

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di giudicato formale

  • legge 12 maggio 1950, n. 230

    richiamata dai ricorrenti quale normativa della riforma fondiaria

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge invocata per vari motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma richiamata per l'omessa pronuncia

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per omesso esame di fatto decisivo

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato per il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, ritenuto non rispettato sul profilo della prescrizione

  • art. 528 c.c.

    invocato nel motivo relativo alla nomina del curatore dell'eredità giacente

  • art. 2900 c.c.

    invocato in tema di azione surrogatoria

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per affermare la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese

  • art. 107 c.p.c.

    richiamato per le spese del terzo chiamato in causa iussu iudicis

  • artt. 175 e 127 c.p.c.

    richiamati nel principio di economia processuale e ragionevole durata, per evitare attività superflue quando il ricorso è prima facie infondato o inammissibile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale deciso con ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si sia limitata a una statuizione processuale e non abbia affrontato il merito della pretesa.
  • La censura che richiede una rivalutazione delle emergenze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti è estranea al sindacato di legittimità.
  • Per denunciare utilmente l'omessa pronuncia o altri vizi processuali occorre che il ricorso esponga in modo sommario ma completo il fatto processuale rilevante, indicando come e quando la questione sia stata introdotta nel thema decidendum.
  • L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi non impone, in sede di legittimità, adempimenti inutili quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
  • La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta corrispondenza quantitativa tra accoglimento della domanda o dell'impugnazione e riparto delle spese.
  • Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su ordine del giudice gravano, salvo compensazione, sulla parte soccombente anche se quest'ultima non abbia proposto specifiche domande contro il terzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.