Cassazione Civile, Ordinanza n. 30771/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione surrogatoria promossa dalla banca, creditrice di alcuni eredi di un soggetto che aveva posseduto per lungo tempo un fondo agricolo assegnato da ente pubblico. La banca agiva per recuperare, nei confronti della proprietaria/assegnataria del fondo, l'indennità per riparazioni straordinarie e miglioramenti eseguiti sul bene dal de cuius e dai suoi eredi possessori in buona fede. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificandola come pretesa indennitaria ex art. 1150, comma 2, c.c. In appello, gli eredi della condannata contestavano: l'esistenza stessa del credito surrogabile, richiamando un preteso giudicato esterno che avrebbe negato agli eredi di uno dei soggetti originari la titolarità di indennità per migliorie fondiarie; l'omessa pronuncia sul giudicato e sulla prescrizione; la declaratoria di inammissibilità parziale dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di altro soggetto, sostenendo che non fosse necessaria la nomina di un curatore dell'eredità giacente per asserita mancanza di attivo; infine, la disciplina delle spese di lite, sia quanto alla compensazione tra le parti originarie sia quanto alla condanna alle spese in favore dei terzi chiamati in causa iussu iudicis.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata o tendevano a sollecitare un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità; in particolare, la decisione di appello si era limitata a dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione in una parte, senza pronunciarsi nel merito sul credito. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: inammissibile la censura sulla compensazione integrale delle spese tra le parti originarie, perché la valutazione della soccombenza reciproca e della misura della compensazione è discrezionale del giudice di merito; infondata la censura sulla condanna alle spese in favore dei terzi evocati dal giudice, poiché le spese del terzo chiamato iussu iudicis gravano sulla parte soccombente, anche se non vi era stata domanda nei suoi confronti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1150, comma 2, c.c.
richiamato come base della pretesa indennitaria per miglioramenti e riparazioni straordinarie effettuate dal possessore in buona fede
art. 2909 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
art. 324 c.p.c.
invocato dai ricorrenti in tema di giudicato formale
legge 12 maggio 1950, n. 230
richiamata dai ricorrenti quale normativa della riforma fondiaria
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per vari motivi
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma richiamata per l'omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma richiamata per omesso esame di fatto decisivo
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, ritenuto non rispettato sul profilo della prescrizione
art. 528 c.c.
invocato nel motivo relativo alla nomina del curatore dell'eredità giacente
art. 2900 c.c.
invocato in tema di azione surrogatoria
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare la discrezionalità del giudice nella compensazione delle spese
art. 107 c.p.c.
richiamato per le spese del terzo chiamato in causa iussu iudicis
artt. 175 e 127 c.p.c.
richiamati nel principio di economia processuale e ragionevole durata, per evitare attività superflue quando il ricorso è prima facie infondato o inammissibile
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il rito camerale deciso con ordinanza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando la decisione di merito si sia limitata a una statuizione processuale e non abbia affrontato il merito della pretesa.
- La censura che richiede una rivalutazione delle emergenze istruttorie o una diversa ricostruzione dei fatti è estranea al sindacato di legittimità.
- Per denunciare utilmente l'omessa pronuncia o altri vizi processuali occorre che il ricorso esponga in modo sommario ma completo il fatto processuale rilevante, indicando come e quando la questione sia stata introdotta nel thema decidendum.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti pretermessi non impone, in sede di legittimità, adempimenti inutili quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
- La valutazione della soccombenza reciproca e la misura della compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta corrispondenza quantitativa tra accoglimento della domanda o dell'impugnazione e riparto delle spese.
- Le spese sostenute dal terzo chiamato in causa su ordine del giudice gravano, salvo compensazione, sulla parte soccombente anche se quest'ultima non abbia proposto specifiche domande contro il terzo.
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