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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/449

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/449 della Commissione del 25 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

Normativa europea32020R0449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/449 della Commissione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel quadro dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti dei settori uova e pollame nonché per l’ovoalbumina. L’intervento si fonda sul controllo periodico dei dati di mercato e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci. La modifica è resa immediatamente applicabile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica i prezzi rappresentativi applicabili alle importazioni di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti agricoli dei settori delle uova e del pollame e, più in generale, al meccanismo dei dazi addizionali all’importazione disciplinato dal regolamento (CE) n. 1484/95. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e le cauzioni per specifici codici NC indicati nell’allegato I, con differenziazione in base all’origine delle merci (nomenclatura paesi del regolamento (UE) n. 1106/2012).

Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/449 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La Commissione richiama il controllo regolare dei dati di mercato e la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l’origine delle merci.

Base giuridica e finalità dell’intervento

L’atto è adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 183, lettera b), e al regolamento (UE) n. 510/2014, articolo 5, paragrafo 6, lettera a). La misura ha natura tecnica e mira a garantire che la disciplina dei dazi addizionali all’importazione utilizzi valori aggiornati, coerenti con la situazione del mercato.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riguarda i prezzi rappresentativi e le cauzioni di cui all’articolo 3 del regolamento di base, con riferimento a specifici prodotti del pollame classificati con codici NC e alle relative origini.

Prodotti interessati e valori indicati

L’allegato riporta, tra gli altri, i seguenti prodotti:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate, codice NC 0207 12 90, origine AR;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, codice NC 0207 14 10, con origini AR, BR, CL e TH;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus, codice NC 1602 32 11, origine BR. Per ciascuna combinazione prodotto/origine sono indicati il prezzo rappresentativo, espresso in EUR/100 kg, e la cauzione di cui all’articolo 3, anch’essa espressa in EUR/100 kg.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per l’aggiornamento dei valori rappresentativi.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/449. La modifica aggiorna i prezzi rappresentativi e le cauzioni per i prodotti elencati, sulla base delle variazioni dei prezzi per origine.

Prodotti e origini interessati

L’allegato riguarda specifici prodotti classificati con codici NC nei settori del pollame: carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice 0207 12 90), pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice 0207 14 10) e preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice 1602 32 11). Per ciascuna voce sono indicati prezzi rappresentativi, cauzioni e origini ammesse (AR, BR, CL, TH), secondo la nomenclatura paesi richiamata.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La finalità è adeguare rapidamente i valori rappresentativi per assicurare che i dazi addizionali all’importazione riflettano dati di mercato aggiornati.

Come è indicizzato

Materieagricolturacommercio esterodazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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