Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/463

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 della Commissione del 24 marzo 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Kiwi de Corse» (IGP)

Normativa europea32020R0463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 registra nel registro delle DOP e IGP il nome "Kiwi de Corse" come IGP. La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dalla Francia e all’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il testo è essenziale e si limita a disporre la registrazione, a qualificare la categoria di prodotto interessata e a fissare l’entrata in vigore.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Kiwi de Corse" come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nel sistema di qualità dell’Unione europea, del nome "Kiwi de Corse" per un prodotto agricolo/alimentare della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento non disciplina deroghe o esclusioni ulteriori rispetto al fatto che la registrazione riguarda esclusivamente il nome indicato.

Kiwi de Corse (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/463 della Commissione provvede alla registrazione del nome "Kiwi de Corse" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo come IGP. La misura si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare della procedura di registrazione prevista dagli articoli 50, 51 e 52.

Contesto procedurale

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione del nome "Kiwi de Corse", presentata dalla Francia, era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini e con le modalità previste dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Effetto della registrazione

L’articolo 1 dispone in modo diretto la registrazione del nome "Kiwi de Corse" come IGP. La denominazione identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni sostanziali sulla zona geografica, sul disciplinare o su condizioni d’uso, limitandosi all’atto formale di iscrizione nel registro.

Entrata in vigore e natura vincolante

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, è precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Kiwi de Corse"

L’articolo 1 dispone che il nome "Kiwi de Corse" è registrato come indicazione geografica protetta. Il prodotto rientra nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale e assenza di opposizioni

La registrazione è adottata ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.