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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/444

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/444 della Commissione del 25 marzo 2020 recante annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570

Normativa europea32020R0444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata che Wuxi Suntech Power Co. Ltd ha violato l’impegno sui prezzi accettato nell’ambito delle misure antidumping e compensative sui moduli fotovoltaici cinesi. Per tale ragione dichiara nulle le fatture indicate nell’allegato e dispone la riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti al momento dell’accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Viene anche precisato come le autorità doganali nazionali debbano procedere in caso di elementi che facciano dubitare del prezzo effettivamente pagato o del rispetto del prezzo minimo all’importazione.

Annullamento di specifiche fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno sui prezzi relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici dalla Repubblica popolare cinese e riscossione dei dazi antidumping e compensativi conseguenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle fatture corrispondenti all’impegno emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd per operazioni effettuate mentre l’impegno era ancora in vigore, con effetti sulle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Coinvolge le autorità doganali degli Stati membri per l’accertamento e la riscossione dei dazi dovuti; sono rilevanti solo le fatture elencate nell’allegato, fermo restando il possibile effetto della prescrizione ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e dell’articolo 103 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell’impegno

Il regolamento interviene nel contesto delle misure antidumping e antisovvenzioni adottate dall’Unione sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il quadro normativo di base e gli atti di esecuzione già adottati, constata che talune operazioni di Wuxi Suntech Power Co. Ltd sono state effettuate in violazione dell’impegno sui prezzi allora vigente e che, per questo motivo, le relative fatture devono essere dichiarate nulle.

Contesto normativo e antecedenti

Il regolamento si inserisce in una sequenza di atti che hanno istituito dapprima dazi antidumping e compensativi definitivi, poi hanno accettato un impegno sui prezzi presentato tramite la CCCME per conto di vari produttori esportatori, incluso Wuxi Suntech. In seguito, la Commissione ha modificato il regime e, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570, ha abrogato l’impegno e sostituito il meccanismo con un sistema di prezzo minimo all’importazione. Il presente atto riguarda però transazioni avvenute quando l’impegno era ancora applicabile, non il regime successivo.

Contenuto dell’impegno e obblighi rilevanti

L’impegno prevedeva, in sintesi, due obblighi essenziali: non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione a un prezzo inferiore al prezzo minimo all’importazione, e vendere il prodotto solo tramite vendite dirette, includendo anche le vendite tramite parti collegate nell’Unione espressamente elencate. Era inoltre previsto un articolato sistema di obblighi di relazione trimestrali verso la Commissione, necessario per consentire il controllo del rispetto del prezzo minimo e delle condizioni dell’impegno.

La Commissione sottolinea che l’esportatore era responsabile anche delle violazioni commesse dalle proprie parti collegate e che eventuali modifiche della struttura societaria dovevano essere notificate immediatamente, restando efficace l’impegno fino alla sua formale modifica. In altri termini, non bastava una riorganizzazione societaria interna: occorreva una modifica dell’impegno da parte della Commissione perché cessassero gli obblighi collegati alle società elencate.

Fatti accertati dalla Commissione

Wuxi Suntech aveva tre importatori collegati nell’Unione: Suntech Power Deutschland GmbH in Germania, Suntech Power Italy Co, Srl in Italia e Suntech Europe France in Francia. La Commissione ha accertato che non sono state notificate numerose rivendite effettuate verso tali società, in particolare 28 transazioni verso Suntech Deutschland, 2 verso Suntech Italy e 8 verso Suntech France, in violazione delle condizioni dell’impegno.

Le fatture corrispondenti sono quelle elencate nell’allegato, tutte emesse tra marzo e settembre 2014. Il regolamento precisa che tali fatture devono essere annullate perché riferite a operazioni svolte in un momento in cui l’impegno era ancora in vigore e le relative condizioni non erano state rispettate.

Difese della società e valutazione della Commissione

Wuxi Suntech ha sostenuto che, dopo una ristrutturazione societaria dell’11 marzo 2014, le società europee non fossero più collegate e che quindi non sussistesse più l’obbligo di notifica delle rivendite. La Commissione respinge questa tesi: la modifica della struttura proprietaria non era stata formalmente recepita nell’impegno e la società era tenuta a continuare a rispettarne le condizioni fino alla loro modifica espressa. Inoltre, l’informazione alla Commissione sulla cessazione del collegamento è stata data solo il 22 maggio 2014, il che rende comunque incontestata la violazione almeno per le fatture precedenti a tale data.

La Commissione respinge anche l’argomento secondo cui mancherebbe una base giuridica per l’annullamento dopo l’abrogazione dell’impegno nel 2017. Richiamando gli articoli 8 e 14 del regolamento antidumping di base, gli articoli 13 e 24 del regolamento antisovvenzioni di base e le clausole pertinenti dei regolamenti di esecuzione del 2013 e del 2017, la Commissione afferma che la violazione, essendosi verificata quando l’impegno era ancora in vigore, può essere sanzionata anche se emersa solo successivamente.

Parimenti respinta è la censura relativa alla presunta retroattività: secondo la Commissione, l’annullamento delle fatture non introduce una nuova misura retroattiva, ma fa discendere conseguenze giuridiche da una violazione già verificatasi in un periodo in cui la società beneficiava della sospensione della riscossione dei dazi a condizione del rispetto dell’impegno.

Effetti doganali e ruolo delle autorità nazionali

L’effetto principale del regolamento è la declaratoria di nullità delle fatture indicate e la conseguente riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Il regolamento precisa che resta salvo il controllo dei termini di prescrizione da parte delle autorità doganali nazionali secondo il diritto doganale applicabile ratione temporis.

Le autorità doganali devono inoltre verificare, qualora dispongano di elementi contrari, se il prezzo indicato in fattura corrisponda a quello effettivamente pagato e se siano stati correttamente riportati eventuali sconti e riduzioni. Se emerge una violazione o il mancato rispetto del prezzo minimo all’importazione, i dazi devono essere riscossi conseguentemente.

Riservatezza e uso delle informazioni

La Commissione chiarisce che le informazioni eventualmente trasmesse alle autorità doganali possono essere utilizzate solo ai fini dell’applicazione dei dazi dovuti. Tali informazioni possono essere condivise con il debitore esclusivamente per garantire il diritto di difesa e non possono essere divulgate a terzi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione della violazione dell’impegno

La Commissione accerta che Wuxi Suntech ha violato l’impegno mentre era ancora in vigore, non avendo notificato come rivendite varie operazioni verso Suntech Deutschland, Suntech Italy e Suntech France, società collegate elencate nell’impegno.

Nullità delle fatture corrispondenti all’impegno

Sono dichiarate nulle le fatture elencate nell’allegato, emesse tra il 13 marzo 2014 e il 19 settembre 2014, in quanto riferite a transazioni effettuate in violazione dell’impegno.

Riscossione dei dazi antidumping e compensativi

Per le merci oggetto delle fatture annullate sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366, salvo prescrizione.

Facoltà delle autorità doganali di verificare il prezzo effettivo

Se le autorità doganali dispongono di elementi che indicano che il prezzo indicato in una fattura corrispondente all’impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell’impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all’importazione applicabile alla data della fattura.

Utilizzo riservato delle informazioni

Le informazioni trasmesse dalla Commissione possono essere usate solo per l’applicazione dei dazi dovuti e possono essere comunicate al debitore solo per tutelarne i diritti di difesa; è vietata ogni divulgazione a terzi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzionidoganecommercio internazionalemisure di difesa commerciale

Testo integrale

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