Regolamento (UE) 2020/464
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione del 26 marzo 2020 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le regole tecniche e procedurali necessarie per l’attuazione uniforme del nuovo quadro UE sulla produzione biologica. Disciplina, in particolare, i documenti richiesti per il riconoscimento retroattivo della conversione, le densità di allevamento e le caratteristiche degli spazi per varie specie, le tecniche autorizzate nella trasformazione di alimenti e mangimi, nonché i flussi informativi che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. Introduce inoltre un regime transitorio per consentire l’adeguamento di talune aziende alle nuove prescrizioni strutturali e gestionali.
Fissa modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 in materia di conversione, produzione biologica animale e trasformata, acquacoltura e comunicazione di dati dagli Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della produzione biologica disciplinata dal regolamento (UE) 2018/848, con riguardo a: riconoscimento retroattivo di periodi di conversione, requisiti tecnici e di benessere per animali terrestri e di acquacoltura biologici, tecniche di trasformazione di alimenti e mangimi biologici, e obblighi informativi degli Stati membri sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico o in conversione, animali biologici, novellame di acquacoltura biologico e relative deroghe. Prevede disposizioni transitorie per talune aziende già operanti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021, con alcuni obblighi informativi che decorrono dal 2022 e alcune deroghe transitorie fino al 2024, 2029 o 2025 a seconda dei casi.
Regime di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/464
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione completa il quadro del regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica, fissando norme uniformi per aspetti tecnici e procedurali che il legislatore di base rimetteva alla Commissione. Le misure riguardano soprattutto la conversione, la produzione animale terrestre e acquicola, la trasformazione di alimenti e mangimi biologici e la raccolta di informazioni da parte degli Stati membri.
Ambito della disciplina
Il testo opera nei confronti degli operatori biologici e delle autorità competenti nazionali, imponendo requisiti direttamente applicabili nell’Unione. Incide sia sulla fase produttiva sia sugli adempimenti amministrativi collegati alla disponibilità di input biologici e alle deroghe autorizzate.
Conversione e riconoscimento retroattivo
L’articolo 1 disciplina i documenti necessari per ottenere il riconoscimento retroattivo di un periodo precedente come parte della conversione biologica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848.
Nel caso di terreni oggetto di misure in un programma attuato ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’operatore deve presentare documenti ufficiali delle autorità competenti che dimostrino:
- che gli appezzamenti sono stati interessati da tali misure;
- che su di essi non sono stati utilizzati prodotti o sostanze diversi da quelli autorizzati per la produzione biologica.
Se invece il riconoscimento retroattivo riguarda zone naturali o agricole non trattate per almeno tre anni, occorrono:
- mappe identificative degli appezzamenti e relative informazioni di superficie e, se disponibili, coordinate di geolocalizzazione;
- un’analisi dettagliata dei rischi effettuata dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo;
- risultati di analisi di laboratorio su campioni di suolo e/o vegetali, eseguite da laboratori accreditati, se l’analisi del rischio segnala una possibile contaminazione;
- un rapporto di ispezione conseguente a verifica fisica dell’operatore;
- ogni altro documento ritenuto necessario dall’autorità di controllo;
- una dichiarazione finale scritta dell’autorità o organismo di controllo, con l’indicazione se il riconoscimento retroattivo sia giustificato e da quale data ciascun appezzamento debba essere considerato biologico.
Produzione animale terrestre: specie, densità e benessere
Il regolamento detta prescrizioni dettagliate per bovini, ovini, caprini, equini, cervidi, suini, pollame e conigli, con rinvio agli allegati I e II per densità di allevamento, superfici minime e sistemi di produzione.
Per bovini, ovini, caprini ed equini:
- il periodo minimo di alimentazione preferenziale con latte materno è di 90 giorni per bovini ed equini e di 45 giorni per ovini e caprini;
- almeno metà della superficie interna minima deve essere in materiale solido, non fessurato né grigliato;
- le densità e le superfici minime sono stabilite nell’allegato I, parte I.
Per i cervidi:
- il periodo minimo di alimentazione preferenziale con latte materno è di 90 giorni;
- la densità e la superficie minima esterna sono stabilite nell’allegato I, parte II;
- sono richiesti recinti o recinzioni con accesso ai pascoli quando le condizioni lo consentano;
- devono essere garantiti ripari naturali o artificiali, vegetazione idonea al distacco del velluto dai palchi, spazi vegetati per celare i cuccioli e recinzioni atte a impedire la fuga.
Per i suini:
- il periodo minimo di alimentazione preferenziale con latte materno è di 40 giorni;
- densità e superfici minime interne/esterne sono determinate nell’allegato I, parte III;
- almeno metà dello spazio interno ed esterno deve essere in materiale solido;
- gli spazi all’aperto devono essere attrattivi, preferibilmente con alberi o foreste, e offrire ripari e mezzi di termoregolazione.
Pollame: definizioni, strutture e spazi all’aperto
La sezione sul pollame contiene una disciplina molto dettagliata, sia definitoria sia tecnica. L’articolo 13 chiarisce alcune nozioni di base, tra cui:
- "pollame da ingrasso" come pollame per la produzione di carne;
- "gruppo" come insieme di volatili non mescolati con altre specie avicole, con spazi riservati;
- "maschio di gallina ovaiola";
- "pollastra da ingrasso" come femmina di Gallus gallus destinata alla carne e macellata a età minima di 120 giorni.
Gli articoli 14-16 e l’allegato I, parte IV, regolano:
- densità di allevamento e superfici minime interne ed esterne;
- uscioli con accesso diretto agli spazi all’aperto;
- dimensioni minime complessive degli uscioli;
- rampe ove gli uscioli siano sopraelevati;
- regime delle verande e delle parti esterne coperte;
- compartimentazione dei ricoveri e numero massimo di animali per compartimento;
- pareti divisorie solide per talune specie, con separazione fisica dal suolo al tetto;
- sistemi a più livelli, ammessi solo per determinate categorie e non oltre tre livelli, con obbligo di efficace rimozione delle deiezioni e libero spostamento tra livelli;
- trespoli e/o zone di riposo sopraelevate, da prevedere fin da giovane età;
- uso di ricoveri mobili, che devono essere spostati regolarmente e possono consentire un aumento della densità fino a 30 kg di peso vivo/m2, se il livello al suolo non supera 150 m2.
Gli spazi all’aperto devono essere:
- attrattivi e completamente ed equamente accessibili;
- vegetati in larga misura;
- dotati di ripari, arbusti o alberi distribuiti sul territorio;
- gestiti per limitare gli eccessi di nutrienti;
- normalmente entro 150 m dal più vicino usciolo, con possibile estensione fino a 350 m se esistono almeno quattro ripari per ettaro uniformemente distribuiti;
- per le oche, idonei a soddisfare le esigenze alimentari di erba.
Conigli: allevamento, strutture e pascolo
Per i conigli il regolamento fissa un periodo minimo di 42 giorni di alimentazione preferenziale con latte materno e rinvia all’allegato I, parte V, per le densità e le superfici minime.
L’impianto deve rispettare requisiti specifici:
- durante il periodo di pascolo, i conigli devono essere tenuti in locali mobili sui pascoli o in locali fissi con accesso al pascolo;
- fuori dal periodo di pascolo, è ammesso l’accesso a recinti esterni vegetati, preferibilmente erbosi;
- i locali mobili devono essere spostati il più spesso possibile per massimizzare l’uso del pascolo.
Lo spazio interno deve consentire:
- postura eretta con orecchie sollevate;
- gestione di più gruppi preservando l’integrità della nidiata nel passaggio alla fase di ingrasso;
- separazione temporanea di maschi, femmine gravide e riproduttrici per motivi di benessere, mantenendo il contatto visivo;
- accesso della femmina al nido prima del parto e fino alla fine dell’allattamento;
- presenza di nascondigli, nidi in numero sufficiente e materiali da rosicchiare.
Lo spazio esterno, nei locali fissi, deve comprendere piattaforme, recinzioni adeguate a impedire la fuga, facile accesso alla parte vegetata e gli stessi elementi di ricovero e arricchimento ambientale richiesti per l’interno. La vegetazione dei recinti va gestita regolarmente e i pascoli ruotati durante il periodo di pascolo.
Acquacoltura biologica
L’articolo 22 rinvia all’allegato II, che contiene un quadro analitico per specie o gruppi di specie. Le norme riguardano sistemi aperti o in acque aperte, qualità e portata dell’acqua, ossigenazione, rinnovo dell’acqua, contenimento e densità massime.
Tra le regole principali:
- per i salmonidi in acque dolci, gli allevamenti da ingrasso devono essere alimentati da sistemi aperti con ossigenazione almeno al 60% e specifici limiti di densità per specie;
- per i salmonidi in acque marine, è previsto un limite di 10 kg/m3 in recinti di rete;
- per alcune specie marine e gadidi si prescrivono sistemi in acque aperte o sistemi aperti sulla terraferma, con limiti di densità differenziati;
- nelle lagune e saline trasformate sono richiesti adeguato rinnovo dell’acqua, copertura vegetale almeno sul 50% degli argini e stagni di depurazione;
- per storioni, pesci in acque interne, gamberi, molluschi, echinodermi e pesci tropicali d’acqua dolce, l’allegato stabilisce regole specifiche su impianti, biomassa, resa per ettaro, densità di semina e condizioni di allevamento.
Trasformazione di alimenti e mangimi biologici
Gli articoli 23 e 24 contengono un principio generale di autorizzazione tecnica fondato sulla conformità ai principi e alle norme della produzione biologica. In sintesi, nella trasformazione biologica sono ammesse soltanto le tecniche coerenti con i principi del regolamento (UE) 2018/848 e con le relative norme dettagliate.
Per gli alimenti, il regolamento autorizza espressamente le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di materie prime biologiche destinate a:
- alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia di cui al regolamento (UE) n. 609/2013;
- prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, quando tali tecniche siano necessarie per rispettare le prescrizioni dei rispettivi atti.
Per alimenti e mangimi è inoltre previsto un meccanismo di "valutazione su richiesta":
- uno Stato membro può chiedere alla Commissione di esaminare una tecnica specifica o di disciplinarne condizioni particolari;
- deve trasmettere un fascicolo motivato alla Commissione e agli altri Stati membri e renderlo pubblico;
- la Commissione pubblica le richieste, valuta il fascicolo e, se la tecnica è conforme, modifica il regolamento per autorizzarla espressamente o imporre condizioni specifiche;
- le autorizzazioni sono riesaminate quando emergono nuovi dati o su impulso di uno Stato membro.
Per i mangimi, oltre alla regola generale di conformità, si aggiunge il divieto di tecniche che ripristinano proprietà perdute, rimuovono gli effetti di negligenze o fuorviano sulla natura biologica del prodotto.
Informazioni che gli Stati membri devono trasmettere
L’articolo 25 e l’allegato III disciplinano gli obblighi informativi verso la Commissione. Gli Stati membri devono trasmettere, ogni anno entro il 30 giugno, e per la prima volta entro il 30 giugno 2022 per i dati riferiti al 2021:
- le informazioni sulla disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, escluse le plantule;
- le informazioni sulle deroghe concesse per l’uso di materiale riproduttivo vegetale non disponibile in biologico;
- le informazioni sulla disponibilità di animali biologici, razze e linee genetiche biologiche, e pollastrelle biologiche;
- le informazioni sulla disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini e sulle autorizzazioni concesse per l’uso di mangimi proteici non biologici.
Le informazioni sono trasmesse nel formato e tramite il sistema predisposti dalla Commissione; quelle raccolte ex articolo 53, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848 confluiscono nella banca dati e nei sistemi pertinenti.
L’allegato III precisa il contenuto minimo dei dati: per il materiale vegetale, denominazione comune e scientifica, varietà/materiale eterogeneo, quantità biologica e in conversione, numero di operatori; per il novellame, specie, genere, razze, fase di vita, quantità, stato sanitario; per gli animali biologici, specie, razze, finalità produttive, fase di vita, quantità e stato sanitario; per le deroghe, specie, varietà, numero e motivazione delle deroghe.
Disposizioni transitorie
L’articolo 26 concede periodi di adeguamento alle aziende già costruite, ristrutturate o messe in servizio prima dell’applicazione del regolamento in conformità ai precedenti regolamenti (CE) n. 834/2007 e (CE) n. 889/2008.
I termini principali sono:
- suini con importanti ricostruzioni delle strutture esterne per la regola della metà della superficie solida: conformità entro il 1º gennaio 2029;
- ricoveri per pollame con esigenze di adeguamento degli uscioli veranda, del calcolo della densità, delle pareti divisorie solide, dei trespoli o delle zone di riposo sopraelevate: conformità entro il 1º gennaio 2024;
- ricoveri a più livelli: conformità ai requisiti su numero massimo di livelli e rimozione delle deiezioni entro il 1º gennaio 2029;
- spazi all’aperto del pollame oltre il raggio di 150 m: conformità entro il 1º gennaio 2029;
- produzione di pollastrelle: adeguamento alle nuove densità e superfici minime entro il 1º gennaio 2029.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1º gennaio 2021, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Documentazione per il riconoscimento retroattivo della conversione
L’articolo 1 distingue due ipotesi ex articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848. Se il periodo precedente deriva da misure in un programma di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, l’operatore deve presentare documenti ufficiali che attestino sia l’assoggettamento dei terreni a tali misure sia l’assenza di prodotti o sostanze non autorizzati. Se invece si tratta di zone naturali o agricole non trattate per almeno tre anni, sono richiesti mappe, analisi del rischio, eventuali analisi di laboratorio su suolo e/o vegetali, relazione di ispezione, ulteriori documenti richiesti dall’organismo di controllo e una dichiarazione finale scritta sull’ammissibilità del riconoscimento retroattivo e sulla data di inizio del periodo biologico.
Norme per bovini, ovini, caprini, equini e cervidi
Gli articoli 2-8 fissano i periodi minimi di alimentazione preferenziale con latte materno: 90 giorni per bovini ed equini, 45 giorni per ovini e caprini, 90 giorni per i cervidi. Gli allegati e gli articoli 3-4 e 6-8 stabiliscono densità di allevamento, superfici minime interne/esterne e caratteristiche dei ricoveri e recinti; per i bovini, ovini, caprini ed equini almeno metà dello spazio interno deve essere in materiale solido. Per i cervidi sono previsti accesso ai pascoli, possibilità di separazione delle specie, ripari naturali o artificiali, vegetazione per il distacco del velluto dai palchi e aree coperte di vegetazione per celare i piccoli nelle due settimane successive al parto.
Norme per i suini
Gli articoli 9-12 stabiliscono un periodo minimo di 40 giorni di alimentazione preferenziale con latte materno per i suini lattanti, densità di allevamento e superfici minime secondo l’allegato I, parte III, e la regola per cui almeno metà delle superfici interne ed esterne deve essere in materiale solido. Gli spazi all’aperto devono essere attrattivi, preferibilmente con alberi o foreste, e offrire ripari e mezzi per la termoregolazione.
Norme per il pollame
Gli articoli 13-16 definiscono categorie specifiche (pollame da ingrasso, gruppo, maschio di gallina ovaiola, pollastra da ingrasso) e regolano densità di allevamento, uscioli, veranda, compartimentazione dei ricoveri, pareti divisorie, limiti al numero di livelli nei sistemi a più livelli, trespoli o zone di riposo sopraelevate, uso di ricoveri mobili e caratteristiche degli spazi all’aperto. Sono previsti limiti numerici per compartimento e requisiti dettagliati per specie, incluse condizioni più stringenti per polli da ingrasso, tacchini, oche, anatre e faraone; gli spazi all’aperto devono essere vegetati, protetti e distribuiti in modo da garantire accesso equilibrato.
Norme per i conigli
Gli articoli 17-21 fissano un periodo minimo di 42 giorni di alimentazione preferenziale con latte materno, densità di allevamento e superfici minime interne/esterne, e requisiti tecnici per locali fissi e mobili. Sono previsti accesso al pascolo durante il pascolo, recinti esterni con vegetazione, piattaforme, recinzioni atte a impedire la fuga, nidi, nascondigli, materiali da rosicchiare e rotazione/regolazione dei pascoli.
Acquacoltura biologica
L’articolo 22 rinvia all’allegato II per le norme dettagliate per specie o gruppi di specie di animali di acquacoltura, con prescrizioni sulla densità di allevamento e sulle caratteristiche dei sistemi di produzione e contenimento. L’allegato II contiene regole specifiche per salmonidi, merluzzi e altri gadidi, spigole, orate, ombrine, rombi, sigani, specie lagunari, storioni, pesci d’acqua interna, gamberi, molluschi ed echinodermi e pesci tropicali d’acqua dolce, con limiti di densità espressi in kg/m3, kg/m2 o numero di individui per m2 e requisiti sui sistemi aperti, flussi idrici, vegetazione, rinnovo dell’acqua e contenimento.
Tecniche ammesse nella trasformazione di alimenti biologici
L’articolo 23 autorizza solo tecniche conformi ai principi del capo II del regolamento (UE) 2018/848, alle norme del capo III e all’allegato II, parte IV. In deroga, sono espressamente autorizzate le tecniche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente per la preparazione di materie prime biologiche destinate a taluni prodotti per lattanti e bambini di cui al regolamento (UE) n. 609/2013 e ai prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE, quando necessarie per soddisfarne le prescrizioni. È previsto un meccanismo di richiesta degli Stati membri alla Commissione, con fascicolo motivato, pubblicazione delle richieste, valutazione della Commissione e possibile modifica del regolamento per autorizzare la tecnica o fissare condizioni specifiche; la Commissione riesamina le autorizzazioni quando emergano nuovi dati.
Tecniche ammesse nella trasformazione dei mangimi biologici
L’articolo 24 riproduce un’impostazione analoga per i mangimi, vietando tecniche che ripristinino proprietà perdute, ovvino a negligenze o inducano in inganno sulla natura biologica del prodotto. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione la valutazione di tecniche specifiche, mediante fascicolo notificato anche agli altri Stati membri e reso pubblico; la Commissione può poi modificare il regolamento per autorizzarle esplicitamente o disciplinarne le condizioni, con riesame periodico al mutare dei dati disponibili.
Obblighi informativi degli Stati membri
L’articolo 25 impone agli Stati membri di trasmettere annualmente, nel formato e tramite il sistema messi a disposizione dalla Commissione, le informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 6, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/848. I dati riguardano la disponibilità di materiale riproduttivo vegetale biologico e in conversione, le deroghe concesse, la disponibilità di mangimi proteici biologici per pollame e suini e le autorizzazioni corrispondenti. La trasmissione avviene entro il 30 giugno di ogni anno; la prima scadenza è il 30 giugno 2022 per i dati relativi al 2021.
Disposizioni transitorie per aziende già operative
L’articolo 26 concede termini di adeguamento a imprese o unità di produzione esistenti al momento dell’entrata in applicazione. Per i suini con necessità di importanti ricostruzioni delle strutture esterne per la regola del 50% di superficie solida, il termine è il 1º gennaio 2029. Per diversi requisiti del pollame, compresi uscioli veranda, calcolo della densità, pareti divisorie solide, trespoli, sistemi a più livelli e distanza massima degli spazi all’aperto, la conformità è rinviata al 1º gennaio 2024 o al 1º gennaio 2029 a seconda del requisito. Per le pollastrelle, l’adeguamento alla nuova densità/superficie minima è previsto entro il 1º gennaio 2029.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1º gennaio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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