Regolamento (UE) 2020/443
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/443 della Commissione del 25 marzo 2020 che autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento «estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina» a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza la modifica delle specifiche del nuovo alimento "estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina", aggiornando in particolare il limite di cadaverina. La Commissione ritiene che l’aumento del valore autorizzato non incida sulle valutazioni di sicurezza già alla base dell’autorizzazione, poiché l’esposizione resta ampiamente inferiore a quella derivante dall’alimentazione ordinaria. Il regolamento modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle specifiche autorizzate del nuovo alimento "estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina", con aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Si applica al nuovo alimento già autorizzato e inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, limitatamente alla voce "estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina". Produce effetti in tutti gli Stati membri, essendo direttamente applicabile; non disciplina altri nuovi alimenti né modifica, in questo testo, le condizioni d’uso generali oltre alle specifiche tecniche del prodotto indicato.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento "estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/443 della Commissione interviene nell’ambito della disciplina dei nuovi alimenti di cui al regolamento (UE) 2015/2283. La finalità è aggiornare le specifiche autorizzate di un nuovo alimento già inserito nell’elenco dell’Unione, adeguando in particolare il parametro relativo alla cadaverina.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. L’elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, adottato in attuazione dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. Ai sensi dell’articolo 12 di quest’ultimo, la Commissione decide sull’autorizzazione e sull’aggiornamento dell’elenco.
Il 6 dicembre 2017 la società TLL The Longevity Labs GmbH aveva notificato l’intenzione di immettere sul mercato l’estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina come nuovo ingrediente alimentare, ai sensi della disciplina previgente. Successivamente, il 6 agosto 2019, il richiedente ha presentato una domanda di modifica delle specifiche ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.
Oggetto della modifica: cadaverina
La richiesta riguarda l’aumento del livello di cadaverina da un valore attuale inferiore a 0,1 μg/g a un valore massimo di 16,0 μg/g. Secondo la motivazione del richiedente, la modifica serve a riflettere i livelli naturali di cadaverina riscontrabili nei germi di frumento di Triticum aestivum. Il valore inizialmente autorizzato risultava essere, in sostanza, il limite di rilevazione del metodo analitico, erroneamente riportato nella notifica iniziale e poi confluito nelle specifiche ufficiali.
Valutazione di sicurezza
Nei considerando la Commissione richiama il parere EFSA del 2011 sulle ammine biogene, nel quale la cadaverina risulta presente in diversi alimenti e può contribuire a un’assunzione giornaliera anche significativa nella dieta ordinaria. La Commissione conclude che i livelli massimi proposti per il nuovo alimento e l’esposizione conseguente restano inferiori di almeno tre ordini di grandezza rispetto all’assunzione da dieta normale. Per questo motivo ritiene che la modifica non incida sulle conclusioni di sicurezza alla base dell’autorizzazione e che non sia necessaria una nuova valutazione dell’Autorità ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470
L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa all’"estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina" nella tabella 2 sulle specifiche. La descrizione conferma che il prodotto è ottenuto da germi di frumento non fermentato e non germogliato mediante estrazione solido-liquido mirata, in particolare, alle poliammine.
Le specifiche riportate comprendono:
- spermidina: 0,8-2,4 mg/g;
- spermina: 0,4-1,2 mg/g;
- tricloruro di spermidina: < 0,1 μg/g;
- putrescina: < 0,3 mg/g;
- cadaverina: ≤ 16,0 μg/kg;
- aflatossine totali: < 0,4 μg/kg;
- batteri aerobici totali: < 10 000 CFU/g;
- lieviti e muffe: < 100 CFU/g;
- Escherichia coli: < 10 CFU/g;
- Salmonella: assenza/25 g;
- Listeria monocytogenes: assenza/25 g.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul contenuto dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica della voce relativa al nuovo alimento "estratto di germi di frumento (Triticum aestivum) ricco di spermidina" nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati, inserito nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, secondo quanto specificato nell’allegato del regolamento.
Motivazione della modifica delle specifiche
I considerando chiariscono che il richiedente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, di aumentare il livello di cadaverina da < 0,1 μg/g a ≤ 16,0 μg/g, per allineare le specifiche ai livelli naturali rilevabili nei germi di frumento. La Commissione ritiene che tale modifica non alteri le condizioni di sicurezza già esaminate e non richieda una nuova valutazione dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3.
Aggiornamento delle specifiche tecniche
L’allegato sostituisce la specifica del nuovo alimento nella tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. Sono confermati i principali parametri compositivi e microbiologici e viene fissato il nuovo limite di cadaverina a ≤ 16,0 μg/kg. Restano indicati, tra gli altri, i limiti per spermidina (0,8-2,4 mg/g), spermina (0,4-1,2 mg/g), tricloruro di spermidina (< 0,1 μg/g), putrescina (< 0,3 mg/g), aflatossine totali (< 0,4 μg/kg) e i criteri microbiologici (batteri aerobici totali, lieviti e muffe, Escherichia coli, Salmonella, Listeria monocytogenes).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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