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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/436

Regolamento (UE) 2020/436 della Commissione del 24 marzo 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 906/2009 per quanto riguarda il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di quattro anni l'applicazione dell'esenzione per categoria prevista per i consorzi di trasporto marittimo di linea dal regolamento (CE) n. 906/2009. La Commissione ritiene che permangano le condizioni che giustificano l'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, in particolare in termini di efficienza, trasferimento dei benefici ai clienti e assenza di eliminazione della concorrenza. La modifica è limitata all'articolo 7 del regolamento del 2009 e ne sposta la scadenza al 25 aprile 2024.

Proroga al 25 aprile 2024 del periodo di applicazione dell'esenzione per categoria concessa ai consorzi di trasporto marittimo di linea dal regolamento (CE) n. 906/2009.

Ambito di applicazione

Si applica ai consorzi di trasporto marittimo di linea che rientrano nel regolamento (CE) n. 906/2009 e ne rispettano le condizioni, nell'ambito del diritto della concorrenza dell'Unione europea. La modifica riguarda il solo periodo di applicazione dell'esenzione per categoria, con effetti diretti in tutti gli Stati membri e rilevanza anche ai fini SEE. Non introduce nuove condizioni sostanziali per i consorzi, ma proroga la validità del regime esentativo fino al 25 aprile 2024.

Proroga dell'esenzione per i consorzi di trasporto marittimo di linea

Il regolamento (UE) 2020/436 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 906/2009, che disciplina l'esenzione per categoria per taluni accordi tra compagnie di trasporto marittimo di linea organizzate in consorzi. La finalità dell'atto è esclusivamente temporale: non rivede il regime sostanziale, ma proroga la durata dell'esenzione alla luce della valutazione condotta dalla Commissione.

Contesto e giustificazione della modifica

Dai considerando emerge che la Commissione, dopo consultazione pubblica e raccolta di dati, ha ritenuto che i consorzi che rispettano le condizioni del regolamento n. 906/2009 continuino a soddisfare le condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. In particolare, tali accordi sarebbero ancora idonei a produrre efficienze economiche tramite economie di scala, razionalizzazione dei servizi e miglior utilizzo delle navi; una congrua parte dei risparmi verrebbe trasferita ai clienti grazie alla concorrenza interna tra membri del consorzio e alla concorrenza esterna garantita dalla soglia di quota di mercato del 30 %. La Commissione sottolinea inoltre che non esisterebbero forme di cooperazione meno restrittive capaci di generare gli stessi benefici e che i consorzi non consentirebbero di eliminare la concorrenza in una parte sostanziale dei servizi interessati.

Modifica normativa introdotta

La modifica consiste nella sostituzione del secondo comma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, con la nuova formula: "Esso si applica fino al 25 aprile 2024". Ne consegue il prolungamento di quattro anni della vigenza dell'esenzione per categoria, senza interventi sulle altre condizioni di accesso o sulle regole applicabili ai consorzi.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con rilevanza anche per il SEE per effetto del testo pubblicato.

Disposizioni principali

Proroga del periodo di applicazione

L'articolo 1 sostituisce il secondo comma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 906/2009, stabilendo che esso si applica fino al 25 aprile 2024. La proroga è di quattro anni rispetto alla scadenza originaria del 25 aprile 2020.

Ragioni della proroga

Nei considerando la Commissione afferma, sulla base della valutazione del regolamento n. 906/2009 e di una consultazione pubblica, che i consorzi conformi continuano a soddisfare le quattro condizioni dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Sono richiamati i benefici di efficienza derivanti da economie di scala, razionalizzazione dei servizi e migliore utilizzo delle navi, nonché il ruolo della concorrenza interna ed esterna e della soglia di quota di mercato del 30 %.

Mantenimento del quadro normativo sostanziale

Il regolamento non modifica le condizioni sostanziali di esenzione previste dal regolamento (CE) n. 906/2009, ma ne conferma l'assetto in quanto le condizioni di mercato e il contenuto del regime risultano sufficientemente simili da giustificare la proroga.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzatrasporto marittimoaiuti di Stato e intesemercato interno

Testo integrale

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