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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/455

Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio del 26 marzo 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione

Normativa europea32020R0455

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca per il 2020 già fissato dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123. Introduce modifiche a contingenti e misure di gestione per diverse specie, recependo decisioni e pareri scientifici internazionali e del CIEM, nonché nuove regole ICCAT e SIOFA. Interviene anche sulle chiusure stagionali del merluzzo bianco nel Baltico, sulle restrizioni per la pesca ricreativa della spigola e sul divieto relativo alle Mobulidae.

Modifica, per il 2020, delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, nelle acque dell’Unione e in talune acque non appartenenti all’Unione, con adeguamenti a TAC, contingenti, misure tecniche e obblighi di comunicazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e ai pescherecci dell’Unione nell’ambito delle possibilità di pesca per il 2020, con effetti sul Mar Baltico, sulle acque dell’Unione e su determinate acque non dell’Unione. Incide su contingenti, limiti di cattura, sforzo di pesca, misure tecniche e obblighi di comunicazione relativi a specifiche specie e stock ittici, tra cui merluzzo bianco del Baltico, cicerelli, spigola, Mobulidae, tonno obeso, tonno albacora, tonno rosso e alalunga del nord. Prevede inoltre disposizioni particolari per la pesca ricreativa, la pesca scientifica, la pesca artigianale e la pesca nelle zone SIOFA e ICCAT. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2020

Il regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio interviene come atto modificativo sui regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123, entrambi relativi alle possibilità di pesca per il 2020. Le modifiche recepiscono esigenze scientifiche, decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca e chiarimenti applicativi, con l’obiettivo di allineare il diritto dell’Unione agli sviluppi più recenti in materia di conservazione e gestione degli stock ittici.

Ambito e finalità

L’atto riguarda gli stock e i gruppi di stock soggetti a TAC, contingenti, chiusure stagionali, limiti di sforzo e misure tecniche nel Mar Baltico, nelle acque dell’Unione e in alcune acque non dell’Unione per i pescherecci dell’Unione. Il considerando sottolinea la necessità di garantire continuità delle serie storiche di dati scientifici, di attuare decisioni SIOFA e ICCAT e di adeguare le misure ai più recenti pareri del CIEM.

Merluzzo bianco del Baltico: chiusure e deroghe

Per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32, la pesca è vietata nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1° maggio al 31 agosto. Per le sottodivisioni 22-24, il divieto opera dal 1° febbraio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 1° giugno al 31 luglio nella sottodivisione 24.

Restano consentite:

  • le operazioni di pesca svolte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché conformi all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
  • per specifici pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari diversi da quelli derivanti, lenze a mano, attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi, nelle aree con profondità inferiore a 20 metri secondo la carta nautica ufficiale.

In tali casi i comandanti devono garantire che l’attività sia sempre controllabile dalle autorità dello Stato membro.

Pesca ricreativa della spigola

L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/123 viene riscritto per precisare che, nella pesca ricreativa, anche dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere trattenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima è fissata a 42 cm. Le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole e la regola non si applica a tali reti.

Mobulidae: divieto generale e eccezioni limitate

Il nuovo articolo 28 bis introduce un divieto ampio per i pescherecci dell’Unione: è vietata la pesca e ogni forma di detenzione, trasbordo, sbarco, magazzinaggio, vendita o messa in vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae, famiglia che comprende i generi Manta e Mobula. Fanno eccezione i pescherecci che praticano pesca di sussistenza, quando il pescato è consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori.

Per le catture accidentali in pesca artigianale, diverse da palangari o pesca di superficie e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC, è ammesso lo sbarco esclusivamente per il consumo locale. Negli altri casi i pescherecci devono rilasciare immediatamente gli esemplari vivi e indenni, nella misura del possibile, riducendo al minimo il danno.

TAC e contingenti: cicerelli, tonno obeso e tonno albacora

Gli allegati del regolamento (UE) 2020/123 sono aggiornati per riflettere nuovi pareri scientifici e decisioni ICCAT.

Per i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4:

  • il TAC totale è fissato a 228 837 tonnellate;
  • sono indicati contingenti per Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia;
  • si applicano condizioni speciali per le zone di gestione dei cicerelli richiamate nell’allegato III.

Per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico:

  • il TAC è fissato a 62 500 tonnellate;
  • le quote principali sono attribuite a Spagna, Francia e Portogallo;
  • le catture dei pescherecci con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri devono essere comunicate separatamente;
  • dal giugno 2020, al raggiungimento dell’80% del contingente, gli Stati membri devono trasmettere dati settimanali sulle catture per tali navi.

Per il tonno albacora nell’Oceano Atlantico:

  • il TAC è fissato a 110 000 tonnellate;
  • le catture dei pescherecci con reti a circuizione e di quelli con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri devono essere comunicate separatamente.

Zone protette temporanee SIOFA

L’allegato IK è integrato con cinque zone protette temporanee: Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal. Per ciascuna zona sono riportate le coordinate geografiche dei punti di delimitazione. Il contesto normativo è la protezione degli ecosistemi bentonici e l’attuazione delle decisioni adottate dalle parti SIOFA.

Misure ICCAT su tonno rosso, alalunga e tonno obeso

L’allegato VI viene sostituito integralmente per disciplinare la zona della convenzione ICCAT. Il testo fissa:

  • il numero massimo di navi dell’Unione autorizzate alla pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale;
  • il numero massimo di pescherecci della pesca costiera artigianale nel Mediterraneo;
  • il numero massimo di pescherecci autorizzati in Adriatico per fini di allevamento;
  • il numero massimo di pescherecci per Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, per diverse categorie di attrezzi;
  • il numero massimo di tonnare autorizzate;
  • le capacità massime di allevamento e ingrasso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti;
  • la ripartizione del numero massimo di navi autorizzate alla pesca dell’alalunga del nord;
  • il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri che pescano tonno obeso nella zona ICCAT.

Il regolamento prevede anche clausole di flessibilità, consentendo in alcuni casi aumenti o riduzioni dei numeri per adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione. In particolare, sono presenti note che disciplinano sostituzioni di navi, coperture di capacità inutilizzata e modalità di comunicazione nel piano nazionale di capacità.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° gennaio 2020. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che i limiti di cattura interessati decorrevano già da quella data e non risultavano ancora esauriti, con conseguente assenza di pregiudizio per certezza del diritto e legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Modifica delle possibilità di pesca nel Mar Baltico

L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato per il 2020. Per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e 22-24 sono ridefiniti i periodi di chiusura della pesca: nelle sottodivisioni 25 e 26 il divieto opera dal 1° maggio al 31 agosto; nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio. Sono però consentite operazioni di pesca esclusivamente per ricerca scientifica, nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, e sono previste deroghe per pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che operano con determinati attrezzi in acque con profondità inferiore a 20 metri, purché controllabili in ogni momento dalle autorità nazionali.

Chiarimento sulla pesca ricreativa della spigola

L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/123 è sostituito per chiarire che, nell’ambito della pesca ricreativa, compresa quella dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e trattenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima è di 42 cm. La disposizione non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.

Divieto e deroghe per le Mobulidae

È inserito un nuovo articolo 28 bis nel regolamento (UE) 2020/123. Ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di Mobulidae, salvo i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza. Le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale diverse da palangari o pesca di superficie, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC, possono essere sbarcate solo per consumo locale. Tutti gli altri pescherecci devono rilasciare immediatamente vive e indenni, nella misura del possibile, le Mobulidae appena individuate nella rete, all’amo o sul ponte.

Adeguamento dei TAC per cicerelli, tonno obeso e tonno albacora

Gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2020/123 sono modificati. Per i cicerelli nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è aggiornato il TAC complessivo a 228 837 tonnellate, con ripartizione tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia e con condizioni speciali per le zone di gestione. Per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico il TAC è fissato a 62 500 tonnellate, con quote per Spagna, Francia e Portogallo. Per il tonno albacora nell’Oceano Atlantico il TAC è fissato a 110 000 tonnellate. Per il tonno obeso si prevede inoltre la comunicazione separata delle catture dei pescherecci con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri, nonché la trasmissione settimanale dei dati quando le catture raggiungono l’80% del contingente.

Zone protette temporanee SIOFA

Nell’allegato IK sono aggiunte cinque zone protette temporanee: Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal, con coordinate geografiche specifiche. In tali aree si applicano norme particolari per i pescherecci, finalizzate alla protezione degli ecosistemi bentonici, in linea con le decisioni assunte nell’ambito dell’accordo SIOFA.

Misure ICCAT su tonno rosso, alalunga e tonno obeso

L’allegato VI è sostituito per aggiornare le possibilità di pesca nella zona della convenzione ICCAT. Sono fissati: il numero massimo di navi dell’Unione autorizzate alla pesca attiva di tonno rosso nell’Atlantico orientale; il numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale nel Mediterraneo; il numero massimo di pescherecci autorizzati in Adriatico a fini di allevamento; i limiti massimi di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per diverse tipologie di attrezzo; il numero massimo di tonnare autorizzate; le capacità massime di allevamento e ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti; la ripartizione del numero massimo di navi autorizzate alla pesca dell’alalunga del nord; e il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri che pescano tonno obeso nella zona ICCAT. È inoltre previsto che alcuni numeri possano essere ridotti o aumentati per adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.

Decorrenza e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. La retroattività è motivata dal fatto che i limiti di cattura già previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 decorrevano dal 1° gennaio 2020 e le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichepolitica comune della pescacontingenti e tacrelazioni internazionali in materia di pesca

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