Regolamento (UE) 2020/455
Regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio del 26 marzo 2020 che modifica il regolamento (UE) 2019/1838 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nel Mar Baltico e in altre acquee il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2020, nelle acque dell’Unione e in acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca per il 2020 già fissato dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123. Introduce modifiche a contingenti e misure di gestione per diverse specie, recependo decisioni e pareri scientifici internazionali e del CIEM, nonché nuove regole ICCAT e SIOFA. Interviene anche sulle chiusure stagionali del merluzzo bianco nel Baltico, sulle restrizioni per la pesca ricreativa della spigola e sul divieto relativo alle Mobulidae.
Modifica, per il 2020, delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, nelle acque dell’Unione e in talune acque non appartenenti all’Unione, con adeguamenti a TAC, contingenti, misure tecniche e obblighi di comunicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri e ai pescherecci dell’Unione nell’ambito delle possibilità di pesca per il 2020, con effetti sul Mar Baltico, sulle acque dell’Unione e su determinate acque non dell’Unione. Incide su contingenti, limiti di cattura, sforzo di pesca, misure tecniche e obblighi di comunicazione relativi a specifiche specie e stock ittici, tra cui merluzzo bianco del Baltico, cicerelli, spigola, Mobulidae, tonno obeso, tonno albacora, tonno rosso e alalunga del nord. Prevede inoltre disposizioni particolari per la pesca ricreativa, la pesca scientifica, la pesca artigianale e la pesca nelle zone SIOFA e ICCAT. L’applicazione decorre dal 1° gennaio 2020, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle possibilità di pesca per il 2020
Il regolamento (UE) 2020/455 del Consiglio interviene come atto modificativo sui regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123, entrambi relativi alle possibilità di pesca per il 2020. Le modifiche recepiscono esigenze scientifiche, decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca e chiarimenti applicativi, con l’obiettivo di allineare il diritto dell’Unione agli sviluppi più recenti in materia di conservazione e gestione degli stock ittici.
Ambito e finalità
L’atto riguarda gli stock e i gruppi di stock soggetti a TAC, contingenti, chiusure stagionali, limiti di sforzo e misure tecniche nel Mar Baltico, nelle acque dell’Unione e in alcune acque non dell’Unione per i pescherecci dell’Unione. Il considerando sottolinea la necessità di garantire continuità delle serie storiche di dati scientifici, di attuare decisioni SIOFA e ICCAT e di adeguare le misure ai più recenti pareri del CIEM.
Merluzzo bianco del Baltico: chiusure e deroghe
Per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32, la pesca è vietata nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1° maggio al 31 agosto. Per le sottodivisioni 22-24, il divieto opera dal 1° febbraio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 1° giugno al 31 luglio nella sottodivisione 24.
Restano consentite:
- le operazioni di pesca svolte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché conformi all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;
- per specifici pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari diversi da quelli derivanti, lenze a mano, attrezzatura da jigging o altri attrezzi fissi, nelle aree con profondità inferiore a 20 metri secondo la carta nautica ufficiale.
In tali casi i comandanti devono garantire che l’attività sia sempre controllabile dalle autorità dello Stato membro.
Pesca ricreativa della spigola
L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/123 viene riscritto per precisare che, nella pesca ricreativa, anche dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere trattenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima è fissata a 42 cm. Le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole e la regola non si applica a tali reti.
Mobulidae: divieto generale e eccezioni limitate
Il nuovo articolo 28 bis introduce un divieto ampio per i pescherecci dell’Unione: è vietata la pesca e ogni forma di detenzione, trasbordo, sbarco, magazzinaggio, vendita o messa in vendita di parti o carcasse non sezionate di Mobulidae, famiglia che comprende i generi Manta e Mobula. Fanno eccezione i pescherecci che praticano pesca di sussistenza, quando il pescato è consumato direttamente dalle famiglie dei pescatori.
Per le catture accidentali in pesca artigianale, diverse da palangari o pesca di superficie e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC, è ammesso lo sbarco esclusivamente per il consumo locale. Negli altri casi i pescherecci devono rilasciare immediatamente gli esemplari vivi e indenni, nella misura del possibile, riducendo al minimo il danno.
TAC e contingenti: cicerelli, tonno obeso e tonno albacora
Gli allegati del regolamento (UE) 2020/123 sono aggiornati per riflettere nuovi pareri scientifici e decisioni ICCAT.
Per i cicerelli e le catture accessorie connesse nelle acque dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4:
- il TAC totale è fissato a 228 837 tonnellate;
- sono indicati contingenti per Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia;
- si applicano condizioni speciali per le zone di gestione dei cicerelli richiamate nell’allegato III.
Per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico:
- il TAC è fissato a 62 500 tonnellate;
- le quote principali sono attribuite a Spagna, Francia e Portogallo;
- le catture dei pescherecci con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri devono essere comunicate separatamente;
- dal giugno 2020, al raggiungimento dell’80% del contingente, gli Stati membri devono trasmettere dati settimanali sulle catture per tali navi.
Per il tonno albacora nell’Oceano Atlantico:
- il TAC è fissato a 110 000 tonnellate;
- le catture dei pescherecci con reti a circuizione e di quelli con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri devono essere comunicate separatamente.
Zone protette temporanee SIOFA
L’allegato IK è integrato con cinque zone protette temporanee: Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal. Per ciascuna zona sono riportate le coordinate geografiche dei punti di delimitazione. Il contesto normativo è la protezione degli ecosistemi bentonici e l’attuazione delle decisioni adottate dalle parti SIOFA.
Misure ICCAT su tonno rosso, alalunga e tonno obeso
L’allegato VI viene sostituito integralmente per disciplinare la zona della convenzione ICCAT. Il testo fissa:
- il numero massimo di navi dell’Unione autorizzate alla pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell’Atlantico orientale;
- il numero massimo di pescherecci della pesca costiera artigianale nel Mediterraneo;
- il numero massimo di pescherecci autorizzati in Adriatico per fini di allevamento;
- il numero massimo di pescherecci per Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, per diverse categorie di attrezzi;
- il numero massimo di tonnare autorizzate;
- le capacità massime di allevamento e ingrasso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti;
- la ripartizione del numero massimo di navi autorizzate alla pesca dell’alalunga del nord;
- il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri che pescano tonno obeso nella zona ICCAT.
Il regolamento prevede anche clausole di flessibilità, consentendo in alcuni casi aumenti o riduzioni dei numeri per adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione. In particolare, sono presenti note che disciplinano sostituzioni di navi, coperture di capacità inutilizzata e modalità di comunicazione nel piano nazionale di capacità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma si applica dal 1° gennaio 2020. La retroattività è espressamente giustificata dal fatto che i limiti di cattura interessati decorrevano già da quella data e non risultavano ancora esauriti, con conseguente assenza di pregiudizio per certezza del diritto e legittimo affidamento.
Disposizioni principali
Modifica delle possibilità di pesca nel Mar Baltico
L’allegato del regolamento (UE) 2019/1838 è modificato per il 2020. Per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni CIEM 25-32 e 22-24 sono ridefiniti i periodi di chiusura della pesca: nelle sottodivisioni 25 e 26 il divieto opera dal 1° maggio al 31 agosto; nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° febbraio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° giugno al 31 luglio. Sono però consentite operazioni di pesca esclusivamente per ricerca scientifica, nel rispetto dell’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241, e sono previste deroghe per pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che operano con determinati attrezzi in acque con profondità inferiore a 20 metri, purché controllabili in ogni momento dalle autorità nazionali.
Chiarimento sulla pesca ricreativa della spigola
L’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/123 è sostituito per chiarire che, nell’ambito della pesca ricreativa, compresa quella dalla riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b possono essere catturati e trattenuti al massimo due esemplari di spigola per pescatore al giorno. La taglia minima è di 42 cm. La disposizione non si applica alle reti fisse, che non possono essere utilizzate per catturare o conservare spigole.
Divieto e deroghe per le Mobulidae
È inserito un nuovo articolo 28 bis nel regolamento (UE) 2020/123. Ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di Mobulidae, salvo i pescherecci che effettuano pesca di sussistenza. Le Mobulidae catturate involontariamente durante attività di pesca artigianale diverse da palangari o pesca di superficie, e registrate nel registro delle navi autorizzate della IOTC, possono essere sbarcate solo per consumo locale. Tutti gli altri pescherecci devono rilasciare immediatamente vive e indenni, nella misura del possibile, le Mobulidae appena individuate nella rete, all’amo o sul ponte.
Adeguamento dei TAC per cicerelli, tonno obeso e tonno albacora
Gli allegati IA e ID del regolamento (UE) 2020/123 sono modificati. Per i cicerelli nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4 è aggiornato il TAC complessivo a 228 837 tonnellate, con ripartizione tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia e con condizioni speciali per le zone di gestione. Per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico il TAC è fissato a 62 500 tonnellate, con quote per Spagna, Francia e Portogallo. Per il tonno albacora nell’Oceano Atlantico il TAC è fissato a 110 000 tonnellate. Per il tonno obeso si prevede inoltre la comunicazione separata delle catture dei pescherecci con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri, nonché la trasmissione settimanale dei dati quando le catture raggiungono l’80% del contingente.
Zone protette temporanee SIOFA
Nell’allegato IK sono aggiunte cinque zone protette temporanee: Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter’s Shoal, con coordinate geografiche specifiche. In tali aree si applicano norme particolari per i pescherecci, finalizzate alla protezione degli ecosistemi bentonici, in linea con le decisioni assunte nell’ambito dell’accordo SIOFA.
Misure ICCAT su tonno rosso, alalunga e tonno obeso
L’allegato VI è sostituito per aggiornare le possibilità di pesca nella zona della convenzione ICCAT. Sono fissati: il numero massimo di navi dell’Unione autorizzate alla pesca attiva di tonno rosso nell’Atlantico orientale; il numero massimo di pescherecci dell’Unione per la pesca costiera artigianale nel Mediterraneo; il numero massimo di pescherecci autorizzati in Adriatico a fini di allevamento; i limiti massimi di pescherecci autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per diverse tipologie di attrezzo; il numero massimo di tonnare autorizzate; le capacità massime di allevamento e ingrasso del tonno rosso e i quantitativi massimi di catture di tonno rosso selvatico assegnabili agli allevamenti; la ripartizione del numero massimo di navi autorizzate alla pesca dell’alalunga del nord; e il numero massimo di pescherecci dell’Unione di almeno 20 metri che pescano tonno obeso nella zona ICCAT. È inoltre previsto che alcuni numeri possano essere ridotti o aumentati per adempiere agli obblighi internazionali dell’Unione.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. La retroattività è motivata dal fatto che i limiti di cattura già previsti dai regolamenti (UE) 2019/1838 e (UE) 2020/123 decorrevano dal 1° gennaio 2020 e le possibilità di pesca interessate non risultavano ancora esaurite.
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