Sentenza del 17/12/2018 n. 2929 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Contratto di agenzia - pagamento - ritenuta a titolo d'acconto - si applica - omessa indicazione in fattura - non rileva. Ritenuta a titolo d'acconto - omissione - effettivo versamento da parte del sostituito - non rileva - debenza dell'importo - permane - sanzioni amministrative - conseguono.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta fondata. Il committente era obbligato a effettuare la ritenuta a titolo d'acconto, indipendentemente dalla sua mancata esposizione in fattura da parte degli agenti. L'eventuale effettivo pagamento dell'imposta da parte degli agenti non elimina né la responsabilità del sostituto d'imposta né l'obbligo di versare la ritenuta. Dall'omissione conseguono anche le relative sanzioni amministrative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo del committente di operare e versare le ritenute alla fonte a titolo d'acconto sugli emolumenti corrisposti agli agenti in esecuzione di un contratto di agenzia. Il committente sosteneva, o comunque contestava, la debenza delle ritenute anche considerando che le fatture degli agenti non indicavano l'importo della ritenuta e che gli stessi agenti avevano eventualmente assolto direttamente l'imposta sul reddito.
Norme richiamate
Disciplina delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto sui compensi corrisposti agli agenti
Il committente che corrisponde emolumenti agli agenti nell'ambito di un contratto di agenzia agisce come sostituto d'imposta ed è tenuto a operare e versare la ritenuta, anche se il documento fiscale non la espone espressamente.
Disciplina della responsabilità del sostituto d'imposta
Il successivo assolvimento dell'imposta da parte del sostituito, ossia dell'agente, non estingue l'obbligo autonomo del sostituto di effettuare il versamento della ritenuta a titolo d'acconto.
Disciplina delle sanzioni amministrative per omessa ritenuta o omesso versamento
L'omissione dell'obbligo di ritenuta e del relativo versamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, anche quando il percettore abbia dichiarato e pagato il proprio debito d'imposta.
Massime di principio
- Quando la legge qualifica il committente come sostituto d'imposta, l'obbligo di ritenuta deriva dalla natura del pagamento e dal rapporto giuridico, non dalla presenza della ritenuta nella fattura.
- La mancata indicazione della ritenuta nel documento emesso dal percettore non trasferisce sul committente la facoltà di ometterla: il sostituto deve calcolarla e applicarla autonomamente.
- Il pagamento diretto dell'imposta da parte del percettore non sostituisce l'obbligo del sostituto di versare la ritenuta, che conserva una funzione di acconto e di prelievo alla fonte.
- In caso di omissione, possono essere dovute sia le somme relative alla ritenuta sia le sanzioni amministrative, salvo eventuali specifiche cause di esclusione o regolarizzazione previste dalla legge.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare preventivamente la qualificazione del rapporto, la natura del compenso, lo status fiscale del percettore e gli obblighi del committente come sostituto d'imposta.
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