Sentenza n. 3326/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento -decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 4076 del 15 gennaio 2015 avente ad oggetto la ripartizione del versamento dell’importo di cui all’art. 1, comma 649, lettera b), della legge 23 febbraio 2014, n. 190; -delle note del concessionario ricevute in data 9/19 febbraio 2015 aventi ad oggetto la quantificazione della quota di prelievo dovuta e la modifica unilaterale dei contratti stipulati per la gestione della raccolta delle giocate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15 gennaio 2015, recante la ricognizione degli apparecchi Awp e Vlt e la ripartizione tra i concessionari del prelievo straordinario di 500 milioni di euro per il 2015, nonché note del concessionario recanti l’addebito pro quota del prelievo e la modifica dei rapporti contrattuali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti, operatrici nel mercato dell’installazione e del noleggio di apparecchi Awp, hanno impugnato il decreto con cui l’Agenzia ha censito gli apparecchi Awp e Vlt riferibili ai concessionari e ha ripartito tra questi il prelievo straordinario di 500 milioni di euro previsto dall’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014, nonché le successive note del concessionario che hanno ribaltato sulle ricorrenti una quota del prelievo. Quanto al decreto, hanno dedotto carenza ed eccesso di potere, sostenendo che l’Agenzia avrebbe ecceduto i compiti di mera ricognizione e determinazione delle modalità di versamento, individuando autonomamente i presupposti applicativi del prelievo; illogicità per non avere considerato la possibile dismissione o inattività degli apparecchi Awp; irragionevolezza e violazione dei principi di uguaglianza e capacità contributiva per l’assimilazione, ai fini del riparto, di apparecchi Awp e Vlt nonostante la diversa redditività; violazione della legge per non avere disciplinato la ripartizione interna alla filiera. Quanto alle note del concessionario, è stata dedotta l’illegittimità dell’addebito unilaterale, parametrato in misura uniforme per apparecchio Awp e tale da porre a carico dei gestori la parte prevalente del prelievo, senza rinegoziazione contrattuale. Sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 649, della legge n. 190/2014 per violazione degli artt. 23, 3, 53, 41 e 42 Cost., con riferimento alla riserva di legge, alla capacità contributiva, all’uguaglianza, alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà. In corso di causa le ricorrenti hanno chiesto una nuova sospensione del processo e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio per accertare l’impatto del prelievo sui bilanci.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione, ritenendo ormai definite le analoghe controversie dal Consiglio di Stato e considerando prevalente l’esigenza di definire un contenzioso risalente. Ha respinto anche la richiesta di CTU, poiché l’insostenibilità economica del prelievo non era stata dedotta con uno specifico motivo né supportata da un principio di prova; la consulenza non può supplire alle carenze argomentative e probatorie dell’atto introduttivo. La domanda contro le note del concessionario è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo: l’addebito del prelievo nei rapporti interni tra concessionario e gestori riguarda un rapporto privatistico e contrattuale, estraneo al rapporto concessorio e devoluto al giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il ricorso contro il decreto dell’Agenzia è stato respinto. Il decreto si è mantenuto nei limiti della legge, che imponeva la ricognizione numerica sia degli apparecchi Awp sia dei Vlt e la ripartizione dei 500 milioni tra i concessionari in proporzione al numero degli apparecchi, senza autorizzare un’incidenza differenziata in ragione della diversa redditività. La disciplina primaria non attribuiva inoltre all’Agenzia il potere di regolare il riparto interno alla filiera, disciplinato direttamente dalla legge n. 190/2014 e, per il 2015, dalla successiva norma interpretativa della legge n. 208/2015. Le questioni costituzionali sono state ritenute manifestamente infondate. La legge definiva il presupposto, l’importo complessivo e i criteri di riparto del prelievo, rispettando la riserva relativa di legge. La scelta di assumere come parametro la riferibilità e il numero degli apparecchi, anziché la redditività concreta, rientrava nella discrezionalità legislativa in materia tributaria e non era irragionevole, trattandosi di prelievo indiretto e straordinario fondato sull’astratta idoneità degli apparecchi all’operatività. La diversa redditività poteva comunque rilevare nei rapporti interni, da regolare proporzionalmente ai compensi risultanti dagli accordi contrattuali del 2015. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 42 Cost., non essendovi sostanziale annientamento delle facoltà di sfruttamento economico dei beni, e dell’art. 41 Cost., per mancata prova di un’incidenza concretamente impeditiva o intollerabile sull’attività d’impresa. La questione costituzionale sollevata per la prima volta in memoria non notificata è stata inoltre ritenuta inammissibile. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, legge 23 dicembre 2014, n. 190
A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica ... è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione ... delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che ... operano nella gestione e raccolta del gioco ...
La disposizione impone ai concessionari il versamento complessivo di 500 milioni di euro, ripartito in proporzione al numero degli apparecchi ad essi riferibili, e attribuisce all’Agenzia il compito di effettuare la ricognizione numerica e stabilire le modalità di versamento, senza autorizzarla a differenziare il carico tra Awp e Vlt o a disciplinare il riparto interno alla filiera.
art. 1, commi 920-921, legge 28 dicembre 2015, n. 208
la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione ... si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015
Il prelievo è stato limitato all’annualità 2015 e, nei rapporti interni alla filiera, deve gravare proporzionalmente sulla quota di compenso spettante a ciascun operatore secondo gli accordi contrattuali già in vigore, senza necessità di rinegoziazione.
art. 110, comma 6, lettere a) e b), regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
Individua le tipologie di apparecchi Awp e Vlt oggetto della ricognizione e del criterio legislativo di riparto del prelievo.
art. 133, comma 1, lettera c), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni non comprende la controversia relativa ai rapporti privatistici interni tra concessionario e gestore sull’addebito pro quota del prelievo.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nei termini previsti.
art. 337, comma 2, c.p.c.
La sospensione facoltativa del giudizio è rimessa alla valutazione del giudice e non deve essere reiterata quando le ragioni che l’avevano giustificata siano venute meno.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina richiamata in materia di sospensione facoltativa.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre previamente alle parti le questioni rilevate d’ufficio, tra cui l’inammissibilità di una questione costituzionale proposta in memoria non notificata.
art. 111 Cost.
Il principio della ragionevole durata del processo concorre a giustificare la definizione del giudizio, anziché una nuova sospensione, quando siano state pubblicate le decisioni nelle controversie pregiudiziali.
art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte è rispettata quando la legge stabilisce presupposto, importo complessivo e criteri di riparto del prelievo.
artt. 3 e 53 Cost.
La disciplina che rapporta il prelievo al numero degli apparecchi, senza ponderare la loro diversa redditività, non è irragionevole quando il legislatore assume quale indice l’astratta idoneità all’operatività nell’ambito di un prelievo indiretto e straordinario.
art. 41 Cost.
La violazione della libertà di iniziativa economica richiede la prova di un’incidenza concreta e seria sull’esercizio dell’attività; la mera allegazione dell’impatto economico del prelievo non è sufficiente.
art. 42 Cost.
Un prelievo non ha natura sostanzialmente espropriativa in assenza di un sostanziale annientamento delle facoltà di sfruttamento economico del bene.
Massime di principio
- Quando una legge stabilisce direttamente il presupposto, l’importo complessivo e i criteri di riparto di una prestazione patrimoniale imposta, il provvedimento amministrativo attuativo che si limita alla ricognizione dei beni o degli apparecchi rilevanti e alla definizione delle modalità di versamento non eccede la base legislativa.
- Se la legge impone un prelievo ai concessionari in proporzione al numero degli apparecchi ad essi riferibili, l’amministrazione non può introdurre autonomamente criteri di ponderazione fondati sulla diversa redditività delle tipologie di apparecchi, né modificare il criterio legislativo di riparto.
- Le controversie sull’addebito del prelievo nei rapporti interni tra concessionario e altri operatori della filiera, quando fondate su contratti di diritto privato, appartengono alla giurisdizione ordinaria e non sono attratte nella giurisdizione amministrativa esclusiva sulle concessioni.
- La norma interpretativa che stabilisce il riparto del prelievo tra gli operatori della filiera in proporzione ai compensi contrattuali riferiti all’annualità interessata incide sui rapporti interni privatistici e consente di valutare in tale sede la diversa redditività economica dell’attività svolta.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per colmare la mancata deduzione, nel ricorso, di un fatto costitutivo della censura o l’assenza di un principio di prova; il giudice deve rimanere entro il thema decidendum delimitato dai motivi introduttivi.
- La scelta legislativa del presupposto e del quantum di un prelievo tributario rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore e supera il vaglio di ragionevolezza quando sia coerente con la struttura del prelievo e non determini né l’annientamento del bene né una comprovata compressione intollerabile dell’iniziativa economica.
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