Sentenza n. 1079/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della Sentenza n. 3/2026, RG 840/2024 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 08/01/2026 e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 13/01/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento alla sentenza n. 3/2026 del Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l’Amministrazione all’assegnazione delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 3/2026, resa l’8 gennaio 2026 dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del lavoro e notificata il 13 gennaio 2026. Il giudicato, attestato dalla Cancelleria, aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e disposto l’assegnazione delle somme per gli anni scolastici individuati in sentenza, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che il titolo non era stato eseguito e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale si è costituito, senza che l’Amministrazione opponesse ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima del ricorso, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, constatando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l’inottemperanza e ordinato l’integrale esecuzione della sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l’eventuale perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, precisando che questi interverrà su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando gli atti necessari. L’Amministrazione è stata inoltre condannata a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo all’Amministrazione, se tale termine è spirato prima della proposizione del ricorso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Il Giudice del Lavoro ha dichiarato, con la sentenza in epigrafe, il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione, in favore dell’istante, delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto, con le modalità ivi precisate.
La norma costituisce il fondamento del beneficio già riconosciuto dal titolo giudiziale; in sede di ottemperanza il TAR ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione a tale titolo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza relativo a un titolo di condanna nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notifica del titolo all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell’Amministrazione sulla spettanza o sull’azionabilità della pretesa, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza e ordina l’integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, prevedendo che il commissario operi, su istanza del creditore e dopo la scadenza del termine, entro il termine assegnato dal giudice.
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