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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10272 - Corte di Cassazione

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Censura per violazione dell'obbligo di sospensione del processo tributario per proposizione di querela di falso - "Error in procedendo" - Configurabilità - Esame diretto degli atti nei quali la questione è stata proposta in giudizio - Presupposti - Riproduzione degli atti indicati nei loro esatti termini - Necessità - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.R. della Campania che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2000. Il primo motivo riguardava la mancata sospensione del processo tributario in attesa della decisione sulla querela di falso proposta contro le relazioni di notificazione dell'avviso. Il secondo motivo denunciava una motivazione apparente, carente e incoerente della sentenza d'appello in ordine alla validità della notifica e alla data in cui il contribuente avrebbe avuto conoscenza dell'atto. Il terzo motivo riguardava la violazione delle regole sulla notificazione ex art. 140 c.p.c., in particolare l'asserita omessa sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riconoscendo la legittimazione esclusiva dell'Agenzia delle Entrate. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente: l'Agenzia non aveva riportato nel ricorso, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso e il verbale d'udienza relativo al suo deposito, elementi necessari per verificare la dedotta violazione dell'obbligo di sospensione. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la motivazione della C.T.R. era carente e non consentiva di comprendere la fonte della data di conoscenza dell'accertamento né il percorso logico seguito sulla validità della notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 39

    La norma è stata invocata in relazione all'obbligo di sospendere il processo tributario quando sia proposta una querela di falso rilevante per la decisione. Tuttavia, la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 3 e n. 4

    La Corte distingue tra violazione o falsa applicazione di legge e error in procedendo. La denuncia della mancata sospensione del processo avrebbe dovuto essere formulata correttamente come error in procedendo.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La Corte rileva che il secondo motivo riportava ammissibilmente il momento di sintesi richiesto dalla disposizione, consentendone l'esame.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    La disposizione disciplina la notificazione in caso di momentanea irreperibilità o domicilio chiuso. La questione è stata rinviata al giudice di merito perché la motivazione della C.T.R. sulla ritualità della notifica era insufficiente.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Quando si denuncia un error in procedendo e la Corte deve esaminare direttamente gli atti del giudizio di merito, il ricorrente deve riprodurre nel ricorso gli atti rilevanti nei loro esatti termini, inclusi la querela di falso e il verbale del suo deposito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un errore processuale non esonera il ricorrente dal rispetto del principio di autosufficienza: gli atti su cui si fonda la censura devono essere trascritti o riprodotti in modo preciso e completo.
  • Se si lamenta la mancata sospensione del processo tributario per la proposizione di una querela di falso, occorre dimostrare esattamente il contenuto della querela, la sua rilevanza e il momento in cui è stata formalmente depositata davanti al giudice tributario.
  • Una sentenza tributaria è cassabile quando afferma l'invalidità della notifica o la data di conoscenza dell'atto senza indicare chiaramente le prove utilizzate e il ragionamento che collega tali elementi alla decisione.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del ricorrente sul merito: impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia correggendo il vizio motivazionale indicato dalla Corte.
  • Quando la Corte accoglie un motivo relativo alla motivazione, le ulteriori questioni di merito o di violazione delle regole di notifica possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere eventualmente riesaminate dal giudice del rinvio.

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