Cassazione Civile, Ordinanza n. 33169/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, piccolo artigiano in contabilità semplificata operante nell'installazione di impianti elettrici e tecnici, impugnava un avviso di accertamento fondato su indagini bancarie, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione versamenti e prelevamenti ritenuti ingiustificati ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, contestando IRPEF, addizionali, IRAP, IVA e contributi previdenziali, oltre a sanzioni e accessori. Dopo un iniziale accoglimento in primo grado e il successivo ribaltamento in appello con rigetto del ricorso originario, il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva la nullità/illegittimità dell'avviso per mancanza di idonea delega di funzioni o firma, richiamando varie norme in tema di sottoscrizione e garanzie del contribuente; con il secondo sosteneva che, nell'accertamento bancario analitico-induttivo, dovessero essere comunque riconosciuti in deduzione i costi correlati ai maggiori ricavi presunti, in applicazione di un principio immanente al sistema tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura si risolvesse in una diversa lettura dell'atto amministrativo già interpretato dal giudice di merito come idoneo anche quale delega di firma, senza però impugnare l'attività ermeneutica secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. c.c. e senza neppure produrre l'atto nel ricorso. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in caso di accertamento fondato su prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può opporre prova presuntiva contraria circa l'incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, i quali devono essere detratti dai maggiori ricavi presunti. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CGT di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché proceda alla deduzione forfettaria dei costi dalla base imponibile sulla base degli elementi forniti dal contribuente.
Norme richiamate
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come norma violata per asserita mancanza di idonea delega o firma dell'avviso di accertamento, ma la Corte non esamina nel merito la censura perché inammissibile
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dei poteri di indagine bancaria e del recupero a tassazione delle movimentazioni non giustificate
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente in relazione alle indagini bancarie IVA
art. 56 d.P.R. n. 633/1972
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente come norma sulle garanzie e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente in tema di garanzie del contribuente
art. 83 T.U. n. 917/1986
richiamato nel secondo motivo, ma non costituisce la base della decisione
art. 109, comma 4, T.U. n. 917/1986
richiamato nel secondo motivo come norma da cui desumere la deducibilità dei costi correlati ai ricavi accertati
art. 360 c.p.c.
richiamato come fondamento formale dei motivi di ricorso per cassazione
artt. 1362 e ss. c.c.
richiamati per affermare che il ricorrente non aveva censurato l'attività interpretativa del giudice di merito secondo i criteri legali di interpretazione degli atti
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
la Corte, richiamando Cass. n. 18653/2023 e la sentenza Corte cost. n. 10/2023, afferma che dalla presunzione legale sui prelevamenti bancari non giustificati deriva la possibilità per il contribuente imprenditore di opporre prova contraria sull'incidenza forfettaria dei costi di produzione
sentenza Corte cost. n. 10/2023
richiamata come sentenza interpretativa che ha inciso sulla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Cass., sez. 5, n. 18653/2023
richiamata come precedente conforme che riconosce la deduzione forfettaria dei costi in presenza di prelevamenti bancari non giustificati
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura contro l'interpretazione data dal giudice di merito a un atto amministrativo o processuale è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa, senza denunciare specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione e senza riportare/produrre l'atto rilevante.
- In materia di accertamento bancario fondato su prelevamenti non giustificati, il contribuente imprenditore può contrastare la presunzione legale di ricavi non contabilizzati anche mediante prova presuntiva contraria sull'esistenza di costi di produzione forfettari da detrarre dai maggiori ricavi presunti.
- A seguito dell'interpretazione adeguatrice dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, il recupero a tassazione dei movimenti bancari non giustificati non può prescindere dalla considerazione, in via forfettaria, dei costi inerenti all'attività se il contribuente fornisce elementi idonei a sostenerne l'incidenza.
- Quando la Corte cassa per il solo motivo accolto in tema di quantificazione della base imponibile, il giudice di rinvio deve attenersi al principio affermato e procedere al ricalcolo del reddito imponibile tenendo conto della deduzione dei costi presunti.
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