Sentenza n. 8400/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 10 del 12.12.2022, comunicato in data 15.12.2022, per il cui tramite si determinavano a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ivis S.r.l. il 11/4/2023: dell'atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 1 dell'08.02.2023, comunicato in data 10.02.2023, per il cui tramite si determinavano gli “oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall'art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022), alla luce degli aggiornamenti effettuati dalle Aziende sanitarie ed esplicitati nelle delibere stesse a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali di determinazione degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nell'ambito del meccanismo del payback
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato l'atto dirigenziale della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e, con motivi aggiunti, l'atto dirigenziale n. 1 dell'8 febbraio 2023, recanti la determinazione a suo carico degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018. La ricorrente ha dedotto censure riferite sia all'illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo del payback, sia a vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Prima della decisione, con memoria del 4 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio, affermando di avere restituito le somme richieste.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di avere restituito le somme richieste. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo, che opera anche nel processo amministrativo: venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, non residua una domanda da esaminare nel merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; non costituisce la ragione decisoria dell'improcedibilità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando il ricorrente dichiara e dimostra il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
- Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo e impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalla parte titolare della domanda.
- La sopravvenuta carenza di interesse può derivare dalla restituzione delle somme richieste dall'amministrazione, qualora tale circostanza elimini l'utilità concreta della pronuncia sugli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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