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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20123/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica relativo all'anno d'imposta 2009, emesso nei confronti di una società che aveva prodotto energia da fonti rinnovabili e l'aveva ceduta ai soci consorziati. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo che essa potesse qualificarsi come "autoproduttore" e quindi beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504/1995, anche se l'energia era consumata dai consorziati. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 e 2602 e ss. c.c., sostenendo che la nozione di autoproduttore rilevante ai fini del mercato elettrico non è trasponibile al regime fiscale delle accise e che l'esenzione copre solo l'energia prodotta e consumata in proprio, non quella ceduta ai consorziati. La società resistiva propose controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sui motivi fondati su buona fede e legittimo affidamento e denunciando la violazione dell'art. 10 e dell'art. 11 della l. n. 212/2000, anche in relazione alla risposta resa dall'Amministrazione in sede di interpello, sostenendo che l'affidamento tutelato avrebbe dovuto escludere non solo sanzioni e interessi ma anche il tributo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo errata la decisione della CTR perché l'esenzione da accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 spetta solo all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in proprio dall'autoproduttore, non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per il riesame, assorbendo il ricorso incidentale condizionato della società, che dovrà eventualmente essere ripreso in sede rescissoria. La Corte ha inoltre ribadito che la definizione di autoproduttore del d.lgs. n. 79/1999 vale solo ai fini di quel decreto e non può determinare, da sola, l'esenzione fiscale dalle accise; ha aggiunto che le prassi amministrative non possono prevalere sulla legge tributaria.

Norme richiamate

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    energia elettrica sottoposta ad accisa al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio

    La regola generale è che l'energia elettrica è soggetta ad accisa anche quando prodotta per uso proprio, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.

  • art. 53, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    obbligo di pagamento per gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio

    Gli esercenti officine di produzione sono soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, salvo esenzione prevista dal TUA.

  • art. 52, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 504/1995

    energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza non superiore a 20 kW

    Trattasi di ipotesi di esclusione dall'accisa, da interpretare in senso stretto.

  • art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995

    energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ... con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni

    L'esenzione opera solo per l'energia prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore; non si estende all'energia ceduta ai consorziati.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    officina di produzione costituita dal complesso degli apparati ... esercitati da una medesima ditta

    Serve a definire l'officina di produzione ai fini dell'obbligazione fiscale.

  • art. 53, commi 4, 7, 8 e 9, d.lgs. n. 504/1995

    denuncia preventiva, licenza di esercizio e dichiarazione di consumo annuale

    Gli esercenti sono tenuti a specifici adempimenti formali ai fini dell'accertamento e della liquidazione dell'accisa.

  • art. 55, comma 1, d.lgs. n. 504/1995

    l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati ... sulla base della dichiarazione di consumo annuale

    L'imposta è liquidata sulla base della dichiarazione annuale di consumo.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo

    È richiamato il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999

    autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso ... dei soci ... dei consorzi o società consortili ...

    La nozione di autoproduttore è rilevante solo ai fini del decreto Bersani e non è automaticamente trasferibile al regime delle accise.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 79/1999

    le definizioni ... valgono ai soli fini del decreto

    Limita espressamente l'ambito applicativo della definizione di autoproduttore contenuta nel decreto stesso.

  • art. 10, comma 2, l. n. 212/2000

    tutela dell'affidamento e della buona fede

    È invocato dalla società, ma il relativo esame resta assorbito; la Corte non afferma che possa escludere il tributo.

  • art. 11, l. n. 212/2000

    È richiamato dalla società a sostegno dell'affidamento, ma la questione è assorbita dal rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    È invocato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia.

  • art. 23 Cost.

    Le prassi amministrative non possono porsi in contrasto con la legge tributaria, data la riserva di legge in materia tributaria.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Base processuale dei motivi di ricorso principale e incidentale per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • In materia di accise sull'energia elettrica, l'esenzione prevista per l'energia prodotta da fonti rinnovabili si applica in modo stretto solo all'energia effettivamente prodotta e consumata in proprio dall'autoproduttore, non anche all'energia ceduta a terzi o a soggetti distinti, anche se consorziati.
  • La definizione di "autoproduttore" contenuta nella disciplina del mercato elettrico non è automaticamente utilizzabile ai fini fiscali: le definizioni settoriali operano solo entro l'ambito normativo per cui sono dettate, salvo espresso richiamo.
  • Le prassi amministrative o le indicazioni fornite dall'Amministrazione non possono derogare alla disciplina tributaria di legge, né ampliare esenzioni o agevolazioni oltre i limiti testuali previsti.
  • Le agevolazioni o esenzioni tributarie devono essere interpretate restrittivamente; quando la norma collega il beneficio all'autoconsumo, la cessione dell'energia a soggetti diversi fa venir meno il presupposto dell'agevolazione.
  • L'eventuale affidamento del contribuente su prassi o risposte amministrative può incidere su sanzioni e interessi, ma nel caso deciso non è stato ritenuto idoneo a escludere il tributo, restando la questione assorbita dal rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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