Sentenza n. 596/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. M_D E21078 REG2021 -OMISSIS-di protocollo del 21 dicembre 2021, con cui il comandante del 187° reggimento paracadutisti “Folgore” di Livorno ha disposto «con effetto immediato – la sospensione» dal servizio del ricorrente, ai sensi dell'art. 4 ter del D. L. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 del D. L. n. 172/2021; - per quanto possa occorrere, della nota n. M_D E21078 REG2021-OMISSIS- di protocollo del 31 dicembre 2021 del comandante di corpo; - per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D SSMD REG2021 -OMISSIS- di protocollo del 10 dicembre 2021 dello stato maggiore della Difesa, inerente gli «adempimenti ed indicazioni operative per i datori di lavoro del Ministero della Difesa, nella verifica della vaccinazione obbligatoria»; - per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D GMIL REG2021 -OMISSIS-di protocollo del 13 dicembre 2021 della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, inerente le «ulteriori disposizioni sull'applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all'emergenza epidemiologica»; - per quanto possa occorrere, della direttiva n. M_D E0012000 REG2021 -OMISSIS- di protocollo del 29 dicembre 2021 del capo del I reparto reclutamento, affari giuridici ed economici del personale dello stato maggiore dell'Esercito; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti ai suindicati provvedimenti. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 2/4/2022: Annullamento, altresì, della determinazione n. M_D ADE15FC REG2022 -OMISSIS-di protocollo del 30 marzo 2022, con cui il comandante di corpo ha confermato la sospensione del ricorrente, per la durata di 94 giorni, dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, per inosservanza dell'obbligo vaccinale e di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione dal servizio e dal diritto di svolgere l'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, successivamente confermata per 94 giorni
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, caporal maggiore capo dell'Esercito in servizio presso un reggimento paracadutisti, ha impugnato il provvedimento con cui il comandante di corpo, dopo aver accertato la mancata vaccinazione, lo aveva sospeso dal servizio con effetto immediato, nonché gli atti applicativi e le direttive ministeriali presupposte. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione di conferma della sospensione per 94 giorni. Ha dedotto l'illegittimità costituzionale e sovranazionale della disciplina sull'obbligo vaccinale, lamentando violazione dell'uguaglianza, della ragionevolezza, del diritto al lavoro e dell'art. 36 Cost., nonché contrasto con CEDU, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e regolamento UE 2021/953. In particolare, ha contestato l'azzeramento della retribuzione e degli effetti previdenziali, l'assenza di modalità alternative di svolgimento del servizio o di test diagnostici periodici e la disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi di assenza dei militari e rispetto al personale civile della Difesa. Ha inoltre dedotto l'illegittimità della notifica e dell'adozione della sospensione durante un periodo di congedo parentale, l'incompetenza del comandante di corpo, ritenendo necessario un decreto ministeriale, e la violazione dell'art. 893 del Codice dell'ordinamento militare, secondo cui la sospensione del rapporto d'impiego militare dovrebbe essere prevista dal medesimo Codice.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Quanto alle censure di illegittimità costituzionale e di contrasto con il diritto sovranazionale, ha ritenuto le questioni manifestamente infondate, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui l'obbligo vaccinale per categorie professionali individuate dalla legge, in relazione alla situazione pandemica, non era irragionevole né sproporzionato. La sospensione dal lavoro, priva di natura disciplinare e temporalmente limitata, è stata ritenuta coerente con la temporanea impossibilità di svolgere la prestazione e con gli obblighi di sicurezza del datore e del lavoratore; è stata ritenuta legittima anche la mancata corresponsione della retribuzione e dell'assegno alimentare. L'assenza per congedo parentale non costituisce causa di esenzione dall'obbligo vaccinale, poiché tale obbligo non è subordinato all'effettivo e attuale svolgimento del servizio e le deroghe sono solo quelle tassativamente previste dalla legge. È stata respinta anche la censura di incompetenza: l'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 attribuisce ai responsabili delle strutture il compito di assicurare il rispetto dell'obbligo, accertare l'inadempimento e comunicarlo all'interessato; la sospensione consegue automaticamente ex lege all'accertamento e può quindi essere disposta dal responsabile della struttura, senza necessità di un decreto ministeriale. Infine, il TAR ha ritenuto applicabile la disciplina speciale sull'obbligo vaccinale anche al personale militare, trattandosi di normativa primaria e speciale, non derogata dall'art. 893 del Codice dell'ordinamento militare. Le spese sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 2 d.l. n. 172/2021
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati... I soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La sospensione è conseguenza automatica dell'accertamento dell'inadempimento, senza margini di discrezionalità, e può essere adottata dal responsabile della struttura presso cui il militare presta servizio.
art. 893 d.lgs. n. 66/2010, Codice dell'ordinamento militare
Il rapporto di impiego può essere interrotto, sospeso o cessare solo in base alle disposizioni del presente codice militare.
La disposizione non impedisce l'applicazione al personale militare della successiva disciplina speciale primaria sull'obbligo vaccinale, che costituisce autonoma base legale della sospensione.
art. 2087 c.c.
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro è richiamato quale fondamento della sospensione del lavoratore non vaccinato.
artt. 18, 20 e 279 d.lgs. n. 81/2008
Le disposizioni sono richiamate per evidenziare gli obblighi di sicurezza, cura e prevenzione gravanti rispettivamente sul datore di lavoro e sui lavoratori.
art. 36 Cost.
La censura relativa alla violazione del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente è stata ritenuta superata dalla legittimità costituzionale della sospensione senza retribuzione.
art. 52 d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando una legge speciale stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa e prevede che l'accertamento dell'inadempimento determini immediatamente la sospensione, la sospensione è un effetto vincolato e automatico della legge, privo di natura disciplinare e di discrezionalità valutativa.
- La competenza attribuita dalla disciplina speciale ai responsabili delle strutture per verificare e accertare l'inosservanza dell'obbligo vaccinale comprende anche l'adozione dell'atto che dà evidenza della sospensione, poiché essa è consustanziale all'accertamento e ne costituisce conseguenza diretta.
- L'assenza dal servizio per congedo parentale o per altra causa non costituisce, di per sé, esenzione dall'obbligo vaccinale quando la legge non subordina l'obbligo all'effettivo svolgimento attuale dell'attività lavorativa e prevede deroghe tassative.
- La disciplina speciale primaria sull'obbligo vaccinale può applicarsi al personale militare anche se il Codice dell'ordinamento militare contempla specifiche ipotesi di sospensione del rapporto d'impiego, in quanto la normativa speciale costituisce autonoma base legale successiva e non è derogata dalla disciplina codicistica.
- L'obbligo vaccinale imposto per categorie professionali legislativamente individuate, in una situazione di emergenza sanitaria, non è irragionevole o sproporzionato quando è funzionale alla tutela della salute pubblica, è temporalmente limitato e la sospensione conseguente all'inadempimento conserva il rapporto di lavoro senza natura disciplinare.
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