Cassazione Penale, Sentenza n. 16474/2022 del 28/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma in appello della sentenza di non doversi procedere per prescrizione per il reato di peculato. All'imputato si contestava l'appropriazione di complessivi euro 96.869,10, di cui 6.995,20 appropriati direttamente dal conto del gruppo e 89.873,90 per pagamenti autorizzati dall'imputato nella sua veste di tesoriere a favore di altri componenti del gruppo per spese ritenute non giustificate. L'imputato ha impugnato la decisione con cinque motivi: 1) doglianza sulla valutazione della responsabilità in ragione del ruolo di tesoriere e della mancanza di disponibilità concreta delle somme; 2) travisamento della deposizione della teste Locci circa la funzione di controllo e il rilascio dell""ok"" ai pagamenti; 3) errata affermazione dell'impossibilità di quantificare gli importi effettivamente percepiti dai singoli consiglieri; 4) utilizzazione, a parere del ricorrente, di dichiarazioni del coimputato Balia Giuseppino che sarebbero probatoriamente inutilizzabili ai sensi degli artt. 197, 210 e 64 comma 3 c.p.p.; 5) omissione di valutazione dell'annotazione della Guardia di Finanza del 2.11.2018 e di altri elementi acquisiti che proverebbero l""inerenza"" delle spese sostenute dal Salis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul principio secondo cui l'art. 129, comma 2, c.p.p. consente al giudice di pronunciare proscioglimento "ictu oculi" solo quando dalle prove emergano in modo assolutamente non contestabile le circostanze idonee a escludere il fatto, la sua commissione da parte dell""imputato o la rilevanza penale; nel caso concreto il ricorrente chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e la risoluzione di questioni che richiedevano approfondimento e non una mera constatazione. Le Sezioni Unite sono richiamate per l""interpretazione coordinata tra art. 129 e art. 578 c.p.p.; inoltre la Corte osserva che non essendo stato chiesto o non sussistendo i presupposti per una declaratoria immediata di proscioglimento, la rivisitazione dei fatti in sede di legittimità sarebbe impropria. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L'art.129(2) permette il proscioglimento immediato solo quando la non punibilità o l'innocenza emerga dagli atti in modo "ictu oculi"; non consente invece di sostituirsi al giudice del merito per una rivalutazione probatoria.
art. 578 cod. proc. pen.
In presenza di parte civile e di condanna in primo grado, il giudice d'appello deve pronunciarsi anche sull'azione civile; ciò incide sul perimetro dell'operatività dell'art.129(2).
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto del favor rei e dei criteri di valutazione probatoria: la Corte sottolinea che, in appello, può prevalere la formula assolutoria quando la prova è ambivalente secondo il principio di favore.
artt. 197, 210 e art. 64, comma 3, cod. proc. pen.
Norme relative alla utilizzabilità delle dichiarazioni; la questione sollevata dal ricorrente riguardava la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato, ma la Cassazione ha ritenuto che la valutazione di tali profili richiedeva un esame di merito non consentito in cassazione.
Sezioni Unite, sent. n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
Precedente richiamato per chiarire i limiti dell'art.129(2): la declaratoria di proscioglimento immediato è compatibile solo con una percezione immediata ed evidente dell'innocenza; inoltre si chiarisce il coordinamento tra art.129 e altre norme procedurali.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione estesa del materiale probatorio: i motivi che impongono una verifica di fatto sono inammissibili se presentati come richiesta di riesame degli elementi.
- L'art.129, comma 2, c.p.p. autorizza il proscioglimento immediato soltanto quando l'innocenza o la causa di non punibilità risulti dagli atti in modo assolutamente evidente (percezione "ictu oculi"); se la questione richiede approfondimenti, il proscioglimento non è possibile in sede di legittimità.
- Se in primo grado esiste una condanna e vi è parte civile, l'appello deve valutare anche l'azione civile (art.578) e ciò può limitare l'immediatezza della declaratoria estintiva prevista dall'art.129.
- Le doglianze sulla utilizzabilità di dichiarazioni di coimputati o testi (artt.197, 210, 64 c.p.p.) richiedono una valutazione di merito: in cassazione tali questioni sono ammissibili solo se attengono a profili di diritto o a manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
- Nelle accuse di peculato legate a ruoli amministrativi (es. tesoriere), per ritenere la disponibilità dei fondi occorrono prove concrete del potere di disposizione o di decisione sull'uso delle somme; contestazioni che mirano a dimostrare l'assenza di tali poteri sono questioni di fatto e vanno trattate nei gradi di merito.
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