Sentenza n. 11644/2026 - Roma, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento emesso da ALITALIA SAI S.p.A. in A.S e comunicato con pec del 27.11.2025 con cui è stata negata la ostensione dei documenti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti dell’11 novembre 2025, successiva alla favorevole decisione del 27 ottobre 2025 della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Decisione 27/10/2025 n. 3.38) e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto; e per la condanna di ALITALIA SAI S.p.A. in A.S., i.p.l.r.p.t., all’ostensione delle informazioni e/o della documentazione e/o degli atti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ostensione, comunicato il 27 novembre 2025 e reiterato successivamente, relativo a documenti concernenti la procedura di cessione del marchio “Alitalia” e le offerte economiche e autorizzazioni ministeriali connesse
Esito
Favorevole al resistente (società in amministrazione straordinaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato ai sensi dell’art. 116 c.p.a. il diniego opposto all’istanza di accesso dell’11 novembre 2025, presentata dopo una decisione favorevole della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. L’istanza riguardava documenti interni alla procedura di cessione del marchio “Alitalia”, tra cui l’istanza autorizzativa presentata al Ministero, il parere del Comitato di sorveglianza, le offerte di Italia Trasporto Aereo S.p.A., le comunicazioni sull’esito della procedura, le richieste ministeriali di miglioramento del prezzo, la perizia sul valore del marchio e il provvedimento ministeriale di autorizzazione alla cessione. La ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione del diniego e la prevalenza del diritto di accesso difensivo, sostenendo che la documentazione fosse strumentale a iniziative giudiziarie dirette a dimostrare che la cessione del perimetro Aviation ad altra società costituisse una cessione di ramo d’azienda, con applicazione dell’art. 2112 c.c. e delle relative garanzie occupazionali. Alitalia ha eccepito l’inammissibilità per mancata notificazione a un controinteressato e ha contestato la sussistenza dei presupposti dell’accesso. Il Ministero, chiamato in giudizio, ha dedotto un interesse oppositivo fondato sulla riservatezza di strategie industriali, valutazioni economiche e informazioni commercialmente sensibili, nonché il difetto di legittimazione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità, ritenendo sufficiente la notificazione a Italia Trasporto Aereo S.p.A., qualificata come società controinteressata, mentre il Ministero risultava essere l’ente autore o detentore di alcuni atti ed è stato comunque chiamato in giudizio ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Il giudice ha affermato che l’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto, attuale e specificamente correlato ai documenti richiesti. La documentazione concerneva atti interni alla procedura concorsuale, strategie negoziali, offerte economiche, prezzi di cessione e autorizzazioni alla dismissione di asset, risultando riferita alla sfera patrimoniale e negoziale della procedura e non direttamente alla posizione sindacale o lavoristica azionata dalla ricorrente. L’eterogeneità della richiesta è stata inoltre ritenuta tale da configurare un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, non consentito dall’ordinamento. Il TAR ha poi valorizzato l’interesse oppositivo del Ministero, relativo a strategie industriali, valutazioni economiche e segreti commerciali, la cui divulgazione avrebbe potuto alterare le dinamiche concorrenziali del settore aereo. In presenza di esigenze di riservatezza commerciale, gravava sulla richiedente l’onere di allegare e dimostrare, per ciascun documento, il nesso di strumentalità necessaria e la indispensabilità rispetto alle esigenze difensive. Il generico riferimento ai giudizi pendenti o alle finalità di tutela dei lavoratori non è stato ritenuto sufficiente. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
art. 22 l. 241/1990
Richiede che l’interesse all’accesso sia diretto, concreto e attuale e collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 24, comma 3, l. 241/1990
Esclude l’accesso preordinato a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
art. 24, comma 6, lett. d), l. 241/1990
Consente limitazioni all’accesso per esigenze di tutela degli interessi economici e commerciali, inclusi segreti tecnici e commerciali.
art. 28, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare la chiamata in giudizio di soggetti necessari o comunque interessati alla controversia.
art. 2112 c.c.
È stato richiamato dalla ricorrente quale fondamento delle garanzie occupazionali connesse alla prospettata cessione di ramo d’azienda; non è stato oggetto di applicazione diretta nella decisione.
Massime di principio
- L’accesso difensivo richiede l’allegazione e la dimostrazione di un nesso di strumentalità necessaria, specifico e concreto tra ciascun documento richiesto e la situazione giuridica che l’istante intende tutelare; il mero riferimento a esigenze difensive o a giudizi pendenti non è sufficiente.
- Quando la richiesta di accesso riguarda documenti contenenti strategie negoziali, offerte economiche, valutazioni patrimoniali o segreti tecnici e commerciali, l’istante deve dimostrare per ogni documento la sua indispensabilità ai fini della cura o difesa dei propri interessi giuridici.
- La richiesta di una pluralità eterogenea di documenti relativi alla gestione patrimoniale e negoziale di una procedura concorsuale, priva di uno specifico collegamento con la posizione giuridica azionata, può essere respinta perché integrante un controllo generalizzato sull’attività amministrativa.
- La qualità di organizzazione sindacale o la partecipazione a controversie concernenti le garanzie dei lavoratori non determina, di per sé, il diritto di accedere a documenti relativi alla cessione di asset e alle strategie economiche dell’impresa, se manca una correlazione puntuale con le posizioni sindacali o lavoristiche tutelate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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