Sentenza n. 257/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Cat -OMISSIS- emesso dalla Questura di Ascoli Piceno in data 17.01.2025 e notificato in data 17.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale presentata dal cittadino straniero -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Ascoli Piceno ha respinto la domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Egli era entrato regolarmente in Italia con visto rilasciato sulla base di un nulla osta al lavoro stagionale, ma non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con il datore originariamente indicato, per circostanze a lui non imputabili e connesse a una vicenda oggetto di denuncia-querela. Nel frattempo aveva iniziato un rapporto di lavoro subordinato con altro datore e aveva presentato la domanda di rilascio del titolo. Con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione o comunque considerare il nuovo rapporto di lavoro e la non imputabilità del mancato perfezionamento del rapporto originario. Ha inoltre contestato l'omessa valutazione della propria condotta complessiva e del percorso di regolarizzazione lavorativa intrapreso in Italia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato sull'automatica considerazione della mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta come circostanza ostativa al rilascio del permesso, senza una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone invece di considerare la condotta complessiva dell'interessato, le circostanze maturate durante il soggiorno, la ragionevolezza e la proporzionalità della decisione. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, il mancato perfezionamento del rapporto originario non era imputabile al lavoratore e risultava documentata una successiva attività lavorativa con altro datore, indicativa di un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione. La Questura non aveva esaminato tali elementi, limitandosi a un automatismo procedimentale; il provvedimento è stato pertanto annullato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con obbligo di riesame della posizione secondo i principi indicati. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Il diniego del titolo di soggiorno richiede una valutazione concreta, individualizzata e proporzionata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze maturate durante il soggiorno e la non imputabilità degli eventi ostativi; non sono ammessi automatismi fondati sul solo venir meno del rapporto di lavoro originariamente indicato.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
La disciplina del lavoro subordinato dello straniero non consente di considerare automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta, quando il lavoratore abbia agito in buona fede e abbia intrapreso un concreto percorso lavorativo alternativo.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale costituisce il presupposto dell'ingresso regolare, ma la mancata instaurazione del rapporto con il datore originario deve essere valutata in concreto, tenendo conto delle cause dell'evento e dell'eventuale successivo inserimento lavorativo.
Massime di principio
- In materia di rilascio o diniego del permesso di soggiorno per lavoro, la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore indicato nel nulla osta non costituisce automaticamente causa ostativa, soprattutto quando il mancato perfezionamento del rapporto sia estraneo alla sfera di controllo del lavoratore.
- L'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la regolarità dell'ingresso, la condotta complessiva, la buona fede, la non imputabilità del mancato rapporto originario e le circostanze maturate durante il soggiorno.
- La documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con altro datore può integrare un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa, che l'Amministrazione deve esaminare ai fini della decisione sul titolo di soggiorno; non è sufficiente qualificare la domanda come mera aspettativa di occupazione.
- Un diniego fondato esclusivamente sul venir meno del rapporto di lavoro originariamente indicato, senza ponderare il nuovo rapporto lavorativo e la situazione soggettiva del richiedente, viola l'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 ed è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.
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