Cassazione Civile, Ordinanza n. 29997/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale geotermica sita nel Comune di Monterotondo Marittimo, a seguito di procedura DOCFA presentata nel 2011. L’Ufficio aveva incluso nella valorizzazione, ai fini della rendita, componenti dell’impianto quali pozzi geotermici, vapordotti, alternatori e trasformatori. Le società avevano impugnato gli avvisi dinanzi ai giudici tributari; in primo grado il ricorso era stato respinto, mentre in appello la CTR Toscana aveva accolto parzialmente l’impugnazione, escludendo i pozzi geotermici ma confermando l’inclusione di vapordotti, alternatori e trasformatori. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione delle norme catastali e censurando l’assimilazione dei pozzi geotermici alle miniere e la loro esclusione/inclusione nella sorte della centrale. Le società hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale con cinque censure: difetto di motivazione dell’avviso ex art. 7 L. 212/2000; illegittima inclusione dei vapordotti perché non menzionati dalla norma e perché esterni al perimetro dell’unità immobiliare; illegittima inclusione di alternatori e trasformatori; nullità per omessa valutazione della perizia di parte sui costi, sul deprezzamento per vetustà e sugli oneri aggiuntivi; omessa pronuncia sulla doglianza relativa all’infondatezza della rendita catastale per gli impianti censiti. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale dell’Agenzia, ha rigettato il ricorso incidentale e, cassata la sentenza impugnata, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso delle società contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, respinto il ricorso incidentale delle società, cassato la sentenza della CTR Toscana e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario proposto dalle società contro gli avvisi di accertamento catastale. Le spese sono state compensate in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale; è stato inoltre disposto l’ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti incidentali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto nel ricorso per cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per le censure di nullità della sentenza per violazione di norme processuali e omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È evocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; l’omessa valutazione di singoli elementi probatori non basta di per sé.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non consente una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile quando il giudice non esamini un motivo di domanda o di appello effettivamente proposto.
art. 380-bis1 c.p.c.
È menzionato in relazione al deposito di memorie in camera di consiglio.
art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nei casi previsti.
art. 7 L. 212/2000
È evocato dalle contribuenti per il difetto di motivazione dell’avviso; la Corte ritiene però sufficiente la motivazione mediante relazione di stima allegata.
art. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1932, n. 1572
Richiamato nel motivo principale, ma ritenuto inconferente rispetto ai pozzi geotermici e non alle miniere/pozzi minerari.
art. 1 e 2 r.d. 29 luglio 1927, n. 1443
Richiamati dal ricorrente principale, ma non decisivi nel caso perché la fattispecie concerne impianti geotermici, non miniere.
art. 4 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
Definisce gli immobili urbani come fabbricati e costruzioni stabili; è utilizzato per inquadrare catastalmente la centrale e i suoi componenti.
art. 10 r.d. 13 aprile 1939, n. 652
È richiamato nella discussione sulla valorizzazione di impianti e costruzioni accessorie, anche su suolo pubblico, ai fini della rendita catastale.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
È la norma centrale applicata ratione temporis: per la Corte, nella rendita della centrale vanno inclusi i componenti essenziali e funzionalmente connessi al processo produttivo che rendono possibile l’unitario funzionamento dell’impianto.
L. 31 maggio 2005, n. 88
È la legge di conversione del d.l. 44/2005; conferma il regime di computo degli elementi strutturalmente e funzionalmente connessi alla centrale.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
È richiamato come conferma legislativa dell’indirizzo che valorizza gli impianti funzionalmente connessi al processo produttivo secondo la circolare catastale n. 6/2012.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
È menzionato per distinguere il diverso criterio legale di valutazione introdotto dal 10 gennaio 2016, non applicabile alla fattispecie anteriore.
art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28
È richiamato per la nozione di unità immobiliare come porzione o insieme di fabbricati con autonomia funzionale e reddituale.
art. 7 L. 11 luglio 1942, n. 843
La sentenza menziona la legge nel contesto della circolare e della valorizzazione di costruzioni e impianti accessori su suolo pubblico.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale di centrali elettriche, devono essere inclusi non solo gli edifici, ma anche i componenti strutturalmente ed essenzialmente connessi al funzionamento dell’impianto, quando l’assenza di tali elementi impedirebbe di qualificare il complesso come centrale elettrica.
- Ai fini del classamento, il criterio decisivo non è la mera collocazione materiale del componente, ma la sua funzione nel ciclo produttivo e la sua connessione strutturale e funzionale con il bene complesso.
- La motivazione dell’avviso DOCFA è sufficiente quando l’Ufficio, mediante relazione di stima allegata e richiamata, indica i criteri e la metodologia seguiti e non disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente; una contestazione generica della stima non impone una motivazione più analitica nell’atto.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una rivalutazione del merito o delle prove; il vizio ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi.
- La censura di omessa valutazione di una perizia di parte non è di per sé sufficiente se il giudice di merito ha esaminato i fatti rilevanti e la perizia costituisce mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio.
- Nella determinazione della rendita catastale, le componenti impiantistiche esterne al perimetro dell’unità immobiliare sono escluse solo se non sono funzionalmente necessarie al processo produttivo; se invece rendono possibile la produzione di energia, devono essere considerate anche quando collocate su suolo pubblico, secondo il regime applicabile ratione temporis.
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