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Sentenza

Sentenza n. 346/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa201400356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’irrogazione di sanzioni ripristinatorie ai sensi dell’art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni culturali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio relativo a un complesso industriale vincolato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il manufatto si trovasse già in grave stato di degrado al momento dell’apposizione del vincolo, che l’Amministrazione fosse a conoscenza di tale situazione, che l’avvio del procedimento fosse intervenuto tardivamente rispetto al crollo del manufatto, e che la sanzione prospettata poggiasse su presupposti erronei e contraddittori, anche alla luce di un precedente decreto che avrebbe previsto la possibilità di ricostruzione. Sono stati inoltre dedotti difetto di motivazione, mancato svolgimento degli accertamenti tecnici necessari e contraddittorietà dell’azione amministrativa, ritenuta diretta a rimettere in discussione precedenti determinazioni sul vincolo e sulla sua revisione. Nel corso del giudizio è emerso, tuttavia, che il procedimento non era stato concluso con l’adozione della sanzione o di altro provvedimento finale sfavorevole.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La comunicazione di avvio del procedimento è stata qualificata come atto endoprocedimentale e prodromico, privo, di regola, di autonoma capacità lesiva, poiché la lesione della sfera giuridica del destinatario è imputabile soltanto al provvedimento conclusivo. Gli eventuali vizi della comunicazione possono essere fatti valere in via derivata mediante l’impugnazione del provvedimento finale, ove adottato. Poiché il procedimento sanzionatorio non risultava concluso e non era stata adottata alcuna determinazione sfavorevole immediatamente lesiva, mancava un atto direttamente impugnabile. Il Collegio non ha regolato le spese, in ragione della mancata costituzione delle amministrazioni intimate.

Norme richiamate

  • art. 160, comma 4, d.lgs. 42/2004

    La disposizione costituiva il fondamento del procedimento finalizzato all’irrogazione delle sanzioni ripristinatorie, ma la sentenza non ne ha esaminato nel merito i presupposti, avendo dichiarato inammissibile l’impugnazione della comunicazione di avvio.

  • artt. 7 e 10 l. 241/1990

    Richiamati nella comunicazione di avvio quale disciplina della partecipazione procedimentale; la sentenza ha considerato l’atto una comunicazione endoprocedimentale priva di autonoma lesività.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha segnalato alle parti la possibile inammissibilità del ricorso per la non immediata lesività della comunicazione di avvio; la ricorrente non ha formulato deduzioni contrarie e ha chiesto la compensazione delle spese.

Massime di principio

  • La comunicazione di avvio del procedimento è, di regola, un atto endoprocedimentale e non è autonomamente impugnabile, perché priva di immediata e autonoma capacità lesiva.
  • Gli eventuali vizi della comunicazione di avvio possono essere dedotti in via derivata nell’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento, che costituisce l’atto direttamente lesivo.
  • L’impugnazione di un atto prodromico è inammissibile quando il procedimento non si è ancora concluso e non è stato adottato alcun provvedimento finale sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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