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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9968/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, operata dalla Corte d'Appello, della condanna per furto continuato in abitazione e per il delitto previsto dall'art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007, n.231. Il ricorso articolava due censure: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e c.p.p.): si contestava che l'ingresso nell'abitazione non fosse avvenuto con effrazione e che i prelievi effettuati con le carte bancomat fossero stati autorizzati dalla vittima come pagamento della retribuzione, quindi si proponeva una diversa lettura dei fatti; 2) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b c.p.p., in relazione all'art. 165 c.p.): si censurava la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento del danno senza adeguata verifica delle condizioni economiche dell'imputato, il quale risultava percettore di reddito di cittadinanza e di aiuti comunali e lavoratore stagionale irregolare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo (vizio di motivazione sulla qualificazione dei fatti) è stato rigettato: la Corte ha ritenuto che la motivazione di appello si saldasse con quella di primo grado e che le critiche difensive riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte che subordinava la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno, rilevando l'omessa o insufficiente valutazione, da parte dei giudici territoriali, delle condizioni economiche dedotte dalla difesa (reddito di cittadinanza e aiuti comunali) e l'assenza di una motivazione adeguata sul punto. Ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per nuovo esame esclusivamente su tale questione.

Norme richiamate

  • art. 165 cod. pen.

    La norma consente di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno; la Corte evidenzia che, alla luce della giurisprudenza, il giudice che impone tale condizione deve valutare la capacità economica del condannato quando sussistono elementi di dubbio o quando la difesa solleva specifiche circostanze; la Sez. U (Liguori) afferma l'obbligo di una verifica, anche sommaria, delle condizioni economiche.

  • art. 61, primo comma, n. 2 e 5, cod. pen.

    Richiamata in motivazione come aggravante applicata nella valutazione della responsabilità e della pena inflitta in primo e secondo grado.

  • art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007, n. 231

    Norma richiamata nella qualificazione del fatto relativo alla responsabilità in forma continuata (citata nel capo d'imputazione e nella motivazione di merito).

  • art. 3 Cost.

    Richiamato come parametro interpretativo: il principio di uguaglianza sostiene l'esigenza che il giudice eviti trattamenti di sfavore in ragione delle condizioni economiche e quindi motivi l'accertamento circa la sussistenza della capacità di adempiere l'obbligo risarcitorio.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione rieducativa della pena, quale criterio che giustifica la verifica delle condizioni economiche prima di subordinare la sospensione condizionale ad oneri pecuniari.

  • Corte cost., sent. n. 49 del 1975

    Giurisprudenza costituzionale che sottolinea come il giudice debba valutare, con motivazione anche discrezionale, la capacità economica del condannato quando subordina la sospensione condizionale al risarcimento del danno.

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Cassazione, Liguori)

    La Suprema Corte a sezioni unite ha affermato che, quando la sospensione condizionale è subordinata al risarcimento del danno, il giudice ha l'obbligo di procedere, sulle evidenze disponibili, all'accertamento delle condizioni economiche del condannato, per evitare un concreto trattamento di sfavore e rispettare il principio di eguaglianza.

Massime di principio

  • La subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno è ammissibile, ma richiede una motivazione adeguata sul punto quando emerga il dubbio circa la capacità economica del condannato o la difesa sollevi specifiche circostanze.
  • Se la difesa produce elementi indicativi di scarsa capacità reddituale (es. percezione di reddito di cittadinanza, lavoro stagionale, aiuti comunali), il giudice deve valutare e motivare perché tali elementi non impediscono l'adempimento dell'onere risarcitorio o, al contrario, limitare o modulare la condizione.
  • In sede di Cassazione non è consentito riformare la valutazione di merito quando la Corte d'Appello riprende e integra la motivazione di primo grado formando un unico corpo argomentativo; le critiche meramente riconsiderative dei fatti sono inammissibili.
  • La mancata, insufficiente o generica motivazione sull'accertamento delle condizioni economiche può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame solo su quel profilo.
  • È buona prassi, sia per la difesa sia per il giudice, documentare e valutare concretamente la capacità di pagamento prima di subordinare benefici penitenziari ad obblighi pecuniari, per rispettare i principi costituzionali di uguaglianza e funzione rieducativa della pena.

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