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Ordinanza

Ordinanza n. 2858/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 28.1.2026, con cui è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di n. 32 posti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Napoli, di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018; degli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali le relazioni interne, la scheda di valutazione dei titoli, il verbale della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli del 7.10.2019 e l’allegata relazione, il verbale della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli del 16.5.2022; la relazione del 16.5.2022, il verbale della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli del 22.9.2025 e l’eventuale relazione allegata.

Giustizia amministrativa202604985

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio Superiore della Magistratura che ha disposto l'esclusione dalla procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio finalizzato alla nomina a giudice onorario di pace

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 28 gennaio 2026, con cui è stato escluso dalla procedura di selezione per la copertura di 32 posti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Napoli. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui le relazioni interne, la scheda di valutazione dei titoli e i verbali della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli. Nell'ordinanza cautelare non sono riportati in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; il Collegio si è limitato a rilevare la complessità della cognizione relativa alla valutazione degli elementi posti a fondamento dell'esclusione e la genericità del pregiudizio allegato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che la valutazione degli elementi posti a fondamento della delibera impugnata presentasse una complessità incompatibile con la delibazione propria della fase cautelare. Inoltre, il pregiudizio dedotto è stato considerato generico e privo dei requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la concessione della misura cautelare. Il TAR ha altresì rilevato che non era emersa una giuridica preclusione allo svolgimento dell'attività forense nelle more della decisione di merito. Le spese sono state compensate. L'ordinanza non definisce il giudizio di merito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede una valutazione sommaria compatibile con la fase cautelare e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tali presupposti non sono stati ritenuti dimostrati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare non può essere concessa quando la valutazione degli elementi posti a fondamento del provvedimento impugnato richiede un approfondimento complesso incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare.
  • Il pregiudizio cautelare deve essere allegato e dimostrato in termini concreti, specifici e attuali; un pregiudizio generico non integra il requisito della gravità e irreparabilità.
  • La mera esclusione da una procedura selettiva non giustifica automaticamente la sospensione dell'atto quando non sia dimostrata una conseguenza grave e irreparabile e risulti possibile continuare a svolgere l'attività professionale nelle more del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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