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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37510/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava per cassazione la sentenza della CTR che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo in parte un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2013. L'ufficio aveva contestato: l'indebita deduzione, ai fini Ires e Irap, di costi sostenuti per l'evento annuale "Estatica" presso il porto turistico, qualificati dall'amministrazione come spese di rappresentanza e non come spese di pubblicità; l'indebita deduzione, ai fini Ires, dell'Irap versata mediante compensazione nell'anno 2014; la deducibilità di somme relative a Tares e alcune sopravvenienze passive. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 108 TUIR e dell'art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che i costi per l'evento avessero natura pubblicitaria perché finalizzati a promuovere i servizi del porto e non meri costi di immagine. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 109 TUIR, dell'art. 6 d.l. n. 185/2008, dell'art. 53 Cost. e dell'art. 8 dello Statuto del contribuente, assumendo che la deduzione non potesse essere preclusa e che la compensazione operasse ex lege. Con il terzo motivo censurava la statuizione di indeducibilità della Tares per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che la somma fosse deducibile nell'anno di effettivo sostenimento del costo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando la qualificazione dei costi dell'evento "Estatica" come spese di rappresentanza: per essere spese di pubblicità sarebbe stato necessario un nesso diretto con prodotti o servizi commercializzati e una finalità promozionale immediata, nesso non allegato dalla ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto comunque non idoneo a scardinare la decisione, anche perché formulato in modo estremamente generico, e la Corte ha richiamato il principio per cui le regole di imputazione temporale dei componenti reddituali sono tassative e inderogabili. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere un riesame del merito dell'accertamento fattuale compiuto dalla CTR, che aveva escluso l'effettivo sostenimento del costo Tares, attività non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 108 TUIR

    Il criterio distintivo tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità va individuato nella finalità perseguita: prestigio e immagine dell'impresa, con effetti solo indiretti sulle vendite, per le prime; promozione diretta di prodotti e servizi, per le seconde.

  • art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato nel quadro della censura sull'indetraibilità/deduzione dei costi relativi all'evento, senza una specifica diversa lettura autonoma rispetto al tema della qualificazione delle spese.

  • art. 109 TUIR

    Le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili; non è consentito al contribuente imputare liberamente costi o ricavi a esercizi diversi da quelli previsti dalla legge.

  • art. 6 d.l. n. 185/2008

    La censura che ne invoca l'applicazione è stata ritenuta generica e non decisiva rispetto al ragionamento della CTR.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della deducibilità e della capacità contributiva, ma la Corte non ha tratto da tale parametro una regola che superi le discipline tributarie specifiche sull'imputazione e deduzione dei costi.

  • art. 8 Statuto del contribuente

    Invocato dalla ricorrente per sostenere una compensazione operante ex lege; la censura non è stata accolta.

  • art. 5 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'indeducibilità della Tares; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto al riesame del fatto.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della distinzione fiscale tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza, conta la funzione economica concreta della spesa: è pubblicità solo la spesa che mira direttamente a promuovere prodotti o servizi e a incrementarne le vendite; è rappresentanza la spesa sostenuta per accrescere prestigio, immagine o notorietà dell'impresa con effetti solo indiretti.
  • In mancanza di un nesso diretto tra l'attività sponsorizzata e l'attività dell'impresa sponsor, i relativi costi non possono essere qualificati come spese di pubblicità integralmente deducibili, ma rientrano nelle spese di rappresentanza soggette ai limiti di legge.
  • Le regole di imputazione temporale dei componenti del reddito sono tassative e inderogabili: il contribuente non può scegliere liberamente l'esercizio in cui dedurre un costo o imputare un componente negativo, dovendo attenersi all'esercizio di competenza previsto dalla normativa.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; i motivi che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a rimettere in discussione il fatto sono inammissibili.
  • Quando la controversia riguarda l'effettivo sostenimento di un costo, la relativa censura deve confrontarsi con l'accertamento fattuale del giudice di merito; in cassazione non può essere rivalutata la prova se non nei limiti del vizio di legittimità dedotto e nei rigorosi confini consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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