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Sentenza

Sentenza del 23/05/2016 n. 687 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Sanzioni tributarie amministrative - Cause di non punibilità - Fatto del terzo - Amministratore di fatto di società di persone - Sussistenza - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato le cartelle di pagamento relative agli anni 2009 e 2010, chiedendo l'annullamento delle sanzioni e degli interessi per avere omesso il versamento dell'IVA e delle ritenute fiscali a causa di una grave crisi economica, della riduzione delle commesse e del mancato pagamento di rilevanti crediti da parte di alcuni clienti. Ha sostenuto che tali circostanze integrassero la forza maggiore e rendessero non colpevole l'inadempimento. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esistenza della forza maggiore, evidenziando che l'IVA e le ritenute erano somme già incassate o trattenute per essere riversate all'Erario. Equitalia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e l'irritualità o tardività delle notifiche.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti e ha confermato integralmente le sentenze della CTP di Torino, che avevano respinto le impugnazioni della società. Ha ritenuto tardivo l'appello relativo al procedimento n. 247/2015, mentre quello relativo al procedimento n. 1238/2015 è stato comunque respinto nel merito. La crisi economica, l'inadempimento dei clienti e la carenza di liquidità sono stati qualificati come normali rischi d'impresa, non imprevedibili né inevitabili, e quindi non idonei a integrare la forza maggiore. La circostanza è stata ritenuta ancora meno compatibile con l'esimente poiché riguardava principalmente IVA e ritenute già percepite o trattenute. È stato inoltre rilevato il difetto di legittimazione passiva di Equitalia e l'irritualità della relativa notifica. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate complessivamente in 9.000 euro, di cui 3.000 euro a favore di Equitalia e 6.000 euro a favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    aver commesso il fatto per forza maggiore

    La forza maggiore costituisce una causa di non punibilità delle sanzioni tributarie, ma richiede un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile, estraneo alla normale attività del contribuente e concretamente impeditivo dell'adempimento.

  • Art. 97, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione è stata invocata dalla società, ma la Commissione ha rilevato che il comma era stato abrogato dall'art. 16, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 471/1997 e non poteva quindi fondare la domanda.

  • Art. 16, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    La norma è richiamata quale disposizione abrogativa del comma 5 dell'art. 97 d.P.R. n. 602/1973.

  • Articoli 330 e 327 c.p.c.

    Sono stati richiamati per contestare le modalità di notificazione dell'appello e per rilevare la decadenza dall'impugnazione oltre il termine previsto. La Commissione ha ritenuto intempestivo l'appello del procedimento n. 247/2015.

Massime di principio

  • La crisi economica, la carenza di liquidità, la riduzione delle commesse e il mancato pagamento dei clienti costituiscono normalmente rischio d'impresa e, da soli, non integrano la forza maggiore ai fini dell'esclusione delle sanzioni tributarie.
  • Per ottenere l'esimente della forza maggiore occorre dimostrare un evento esterno, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, che abbia reso oggettivamente impossibile adempiere, non una semplice difficoltà finanziaria o una scelta di destinazione delle risorse.
  • L'omesso versamento di IVA già incassata dai clienti o di ritenute già operate sui lavoratori è valutato con particolare severità, perché il contribuente agisce come detentore o sostituto di somme destinate all'Erario.
  • Le eccezioni processuali relative alla tempestività dell'appello e alle modalità di notificazione devono essere verificate preliminarmente: il superamento dei termini può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • L'agente della riscossione può essere privo di legittimazione passiva quando la contestazione riguarda esclusivamente la debenza del tributo o delle sanzioni, imputabile all'ente impositore, e non vizi propri della riscossione.

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