Sentenza del 20/05/2019 n. 1584 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
RISCOSSIONE - Cartella di pagamento - Correzione a mezzo pec - Contraddittorietà - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata. È stato considerato contraddittorio che l’Agente della riscossione pretendesse una somma mediante cartella, per poi rettificare il debito con una successiva comunicazione via PEC. Tale prassi non offre adeguate garanzie di certezza e trasparenza e può prestarsi ad abusi; la rettifica informale non è quindi idonea, di per sé, a superare o modificare validamente il contenuto del titolo esecutivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la pretesa esattoriale perché l’Agente della riscossione aveva richiesto, tramite cartella di pagamento avente valore di titolo esecutivo, una somma determinata e successivamente aveva comunicato via PEC un diverso importo, qualificato come effettivo debito. La doglianza riguardava la contraddittorietà della condotta e l’inidoneità di una semplice comunicazione informativa a correggere o sostituire formalmente la cartella.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento, in quanto atto formalmente idoneo a fondare la riscossione, deve indicare in modo certo e coerente l’importo dovuto.
- L’Agente della riscossione non dovrebbe correggere informalmente, tramite una semplice PEC, un importo risultante da un titolo esecutivo: la rettifica deve avvenire con un atto formale, tracciabile e giuridicamente idoneo.
- In presenza di importi discordanti tra cartella e successive comunicazioni, il contribuente può contestare la certezza, la trasparenza e la legittimità della pretesa, soprattutto se la rettifica incide sull’ammontare da pagare.
- Le comunicazioni meramente informative non sostituiscono necessariamente gli atti impositivi o esecutivi e non possono essere utilizzate per sanare, senza adeguata formalizzazione, errori contenuti nel titolo.
- La valutazione concreta dipende dal contenuto degli atti e dalla normativa applicabile; è quindi importante conservare la cartella, la PEC e ogni documento relativo agli importi richiesti.
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