Sentenza del 12/10/2016 n. 500 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
IRES - Perdite fiscali - Utilizzo da parte dell'assuntore fallimentare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'assuntore è stata riconosciuta. L'assuntore del concordato fallimentare diviene cessionario dell'intero patrimonio fallimentare e, quindi, anche delle attività fiscali riferibili a tale patrimonio, tra cui le perdite fiscali. Tali perdite possono essere utilizzate, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per ridurre gli utili conseguiti nei periodi d'imposta successivi a quelli in cui sono maturate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità per l'assuntore del concordato fallimentare, subentrato nel patrimonio della società fallita ai sensi dell'art. 124 della Legge fallimentare, di acquisire e utilizzare le perdite fiscali maturate dalla procedura o dalla società fallita. L'assuntore sosteneva che, divenendo cessionario dell'intero patrimonio fallimentare, subentrasse anche nelle posizioni fiscali attive, comprese le perdite fiscali riportabili.
Norme richiamate
Art. 124 della Legge fallimentare
L'assuntore del concordato fallimentare subentra come cessionario dell'intero patrimonio fallimentare, assumendo anche le attività e le posizioni giuridiche patrimoniali a esso riferibili.
Art. 84 del TUIR
Le perdite fiscali possono essere riportate e utilizzate per compensare, nei limiti stabiliti dalla legge, gli utili dei periodi d'imposta successivi a quello in cui sono state conseguite.
Massime di principio
- Nel concordato fallimentare con assunzione, il trasferimento all'assuntore riguarda l'intero patrimonio fallimentare e può comprendere anche posizioni fiscali attive, come le perdite riportabili.
- Le perdite fiscali non devono essere considerate esclusivamente come elementi contabili della società originaria, ma possono seguire il patrimonio trasferito quando risultino giuridicamente riferibili ad esso.
- L'utilizzo delle perdite da parte dell'assuntore non è automatico né illimitato: deve rispettare i requisiti, i limiti temporali e quantitativi e le altre condizioni previste dall'art. 84 del TUIR.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia l'effettiva portata del trasferimento patrimoniale previsto dal concordato sia la corretta documentazione dell'origine e dell'ammontare delle perdite fiscali.
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