Cassazione Penale, Sentenza n. 48230/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna, pronunciata in abbreviato, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 30/10/1990 n.309. Il ricorso per cassazione deduceva: (1) insufficienza e apparente carenza della motivazione in ordine alla responsabilità; (2) violazioni di legge e vizi motivazionali relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, non avendo la Corte territoriale valutato l'eta", l'incensuratezza, le condizioni economiche e le modalita" di condotta prospettate dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi non hanno articolato una critica specifica e puntuale rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto invece adeguatamente motivate la ricostruzione dei fatti (attivita' di "palo", sequestro di circa 98,8 g di hashish e 4,7 g di marijuana, denaro e strumenti per il confezionamento) e la valutazione negativa delle attenuanti generiche, confermando la commisurazione della pena. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il delitto di cui all'importazione, esportazione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; qui invocata quale fattispecie oggetto del giudizio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede il vincolo di sintesi motivazionale per il ricorso, imponendo che la esposizione dei motivi sia nei limiti strettamente necessari per la motivazione; richiamata per il corretto presidio del contenuto del ricorso.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme che impongono ai motivi di impugnazione l'obbligo di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto; richiamate per dichiarare l'inammissibilita' del ricorso privo di confronto puntuale con la motivazione impugnata.
art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
Disposizione che regola l'incidenza dell'incensuratezza nel riconoscimento delle circostanze attenuanti; nella sentenza e' richiamata per negare che la mera incensuratezza comporti automaticamente la concessione dell'attenuante.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la possibile condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilita' del ricorso; applicata per ordinarie sanzioni economiche al ricorrente.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata come principio di compatibilita' costituzionale nel bilanciamento della sanzione pecuniaria per l'inammissibilita' del ricorso, ai fini della determinazione dell'ammontare.
Giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, "Leonardo")
Richiamata per il principio secondo cui l'impugnazione deve essere una critica argomentata che si confronta puntualmente con le argomentazioni della decisione impugnata; mancato rispetto conduce all'inammissibilita'.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e puntuale alla "ratio decidendi" della decisione impugnata; la mera enunciazione di doglianze generiche e' causa di inammissibilita'.
- Il giudice di merito deve essere concretamente confrontato: il ricorrente deve indicare in che punto e per quali ragioni la motivazione sia erronea o insufficiente, con riferimento preciso agli elementi probatori.
- In presenza di una doppia conforme (condanna in primo grado confermata in appello), il ruolo del ricorrente e' piu' gravoso: e' necessario sminuire il valore probatorio degli atti o dimostrare vizi nel procedimento, non la sola insoddisfazione per l'esito.
- La mera incensuratezza non garantisce automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); il giudice valuta complessivamente la personalita' e il comportamento del reo.
- Quando il fatto materiale e gli elementi probatori (es. sequestro di sostanze, denaro, strumenti, comportamento di 'palo') sono dettagliatamente descritti, la Corte tende a ritenere legittima la valutazione di responsabilita' e la quantificazione della pena se non e' proposta una critica puntuale.
- L'inammissibilita' del ricorso comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e possibile somma alla cassa delle ammende), quindi e' opportuno valutare attentamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.
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