Sentenza n. 1273/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio - Sezione Lavoro n.258/2025, pubblicata in data 11.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 258/2025, recante condanna al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 258/2025, passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e munita di formula esecutiva. La sentenza aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni era decorso senza che fossero stati effettuati pagamenti, neppure parziali. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’esecuzione. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il titolo era stato ritualmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e che l’Amministrazione non aveva eseguito alcun pagamento, senza contestare il credito nell’an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, disponendo che il commissario provveda entro 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso aggiuntivo al commissario, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto che le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto all’esiguità del debito rendessero la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche d’ufficio, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma tale misura può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni
Il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di un titolo esecutivo può essere richiesto coattivamente dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’omesso pagamento di una somma dovuta in forza di una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita neppure dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le pubbliche amministrazioni, integra inottemperanza e legittima il giudice ad ordinare il pagamento entro un nuovo termine.
- Quando l’Amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l’esistenza né l’ammontare del credito risultante dal titolo e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l’inottemperanza sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni del ricorrente.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari all’esecuzione entro un termine decorrente dalla comunicazione dell’inadempimento.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l’entità del debito, la penalità risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva e suscettibile di determinare una locupletazione sproporzionata.
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