Cassazione Penale, Ordinanza n. 28086/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e la ripetitività del motivo, nonché la sua natura sostanzialmente appellatoria. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'unico motivo di ricorso è stato ritenuto del tutto generico e privo della specificità richiesta per il ricorso per cassazione. La ricorrente si è limitata a riproporre in sede di legittimità una doglianza già svolta in appello, senza indicare in modo puntuale quale vizio di legittimità affliggesse la sentenza impugnata. La censura è stata inoltre qualificata come ripetitiva e sostanzialmente assimilabile a un atto di appello, quindi inammissibile davanti alla Corte di cassazione. Nel testo si menziona anche un riferimento, giudicato eccentrico, a una presunta mancanza di motivazione della sentenza, ritenuta invece esistente.
Norme richiamate
art. 581, lett. c), c.p.p.
richiede la specificità dei motivi di impugnazione; il ricorso ne era privo.
art. 591, lett. c), c.p.p.
la mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali, idonei a confrontarsi con la decisione impugnata e con le ragioni poste a suo fondamento.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza indicare un effettivo vizio di legittimità della sentenza.
- Un atto che, per contenuto, si risolva nella mera reiterazione di censure di merito assume natura sostanzialmente appellatoria e non può essere scrutinato come valido ricorso per cassazione.
- La genericità del motivo e la mancata indicazione del vizio di legittimità determinano l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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