Sentenza n. 171/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento emesso dal SUI di Ascoli Piceno in data 20 ottobre 2025 di revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi precedentemente rilasciato in favore del lavoratore Ali Qasim;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del SUI di Ascoli Piceno di revoca/rigetto del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell'ambito del decreto flussi
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca/il rigetto del nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciato per un lavoratore extracomunitario. L'Amministrazione aveva ritenuto non perfezionata la procedura, poiché il lavoratore, pur essendo entrato in Italia, non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno entro otto giorni dall'ingresso, e aveva qualificato l'istanza come irricevibile. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del provvedimento, evidenziando che le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto erano state trasmesse via PEC il 20 ottobre 2025 alle ore 21:46. Poiché il decimo giorno assegnato per le osservazioni cadeva di domenica 19 ottobre 2025, le osservazioni dovevano ritenersi tempestive ed essere valutate. L'Amministrazione ha invece adottato il provvedimento nella stessa data, senza attendere la scadenza del termine e senza considerare le osservazioni. È stata quindi dedotta la violazione delle garanzie partecipative di cui all'art. 10-bis l. 241/1990. È stato inoltre contestato che la mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro potesse automaticamente giustificare la revoca, poiché tale evento, in assenza di indizi di pratiche illecite o poco commendevoli, può costituire causa di forza maggiore meritevole di valutazione procedimentale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato ai fini del riesame amministrativo. Il giudice ha ritenuto tempestive le osservazioni del ricorrente, poiché il termine decennale scadeva di domenica e il loro invio il lunedì successivo era quindi utile. L'Amministrazione, adottando il provvedimento nella stessa giornata senza attendere la scadenza del termine, non ha preso in considerazione osservazioni ritualmente presentate, rendendo meramente formale e non effettiva la partecipazione procedimentale. Il TAR ha inoltre escluso che la violazione potesse essere considerata irrilevante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché gli elementi deducibili dal partecipante avrebbero potuto incidere sull'esito del procedimento. In particolare, la mancata presentazione del lavoratore straniero presso il datore di lavoro è stata ritenuta evento frequente e verosimile che, in assenza di indizi di pratiche illecite, può integrare causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 103, comma 9, e deve essere valutato dall'Amministrazione. L'annullamento è stato disposto con obbligo di riesame, senza riconoscimento definitivo del diritto al mantenimento del nulla osta. Le spese sono state compensate, anche perché una maggiore collaborazione del ricorrente nell'assolvimento degli oneri comunicativi avrebbe potuto evitare il contenzioso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, anche dopo la trattazione della domanda cautelare e previa audizione delle parti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine assegnato al destinatario del preavviso di rigetto ha funzione collaborativa e deflattiva e, in assenza di espressa previsione legislativa, non è perentorio; le osservazioni tempestivamente presentate devono essere effettivamente valutate prima dell'adozione del provvedimento finale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non è ininfluente quando le osservazioni dell'interessato avrebbero potuto determinare un diverso esito del procedimento.
art. 103, comma 9
La mancata presentazione del lavoratore extracomunitario presso il datore di lavoro può costituire causa di forza maggiore, da valutare in sede procedimentale, quando non emergano indizi di pratiche illecite o poco commendevoli.
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 non è perentorio, sicché le osservazioni presentate entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza cadente in giorno festivo devono essere considerate tempestive e valutate dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione non può adottare il provvedimento finale prima della scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto, quando ciò comporti la mancata valutazione di osservazioni tempestivamente presentate; in tal caso la partecipazione procedimentale non è effettiva.
- La violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990 non è sanata dalla regola dei vizi formali non invalidanti quando le osservazioni non esaminate contengano elementi potenzialmente idonei a incidere sul contenuto finale del provvedimento.
- Nella procedura relativa al nulla osta al lavoro per cittadini stranieri, la mancata presentazione del lavoratore presso il datore di lavoro non giustifica automaticamente la revoca o il rigetto: in assenza di indizi di pratiche illecite, l'evento può integrare causa di forza maggiore e deve essere oggetto di specifica valutazione amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 367/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 368/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 10 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →