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Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del silenzio rifiuto avverso la richiesta di somministrazione a cura e spese del Servizio Sanitario Nazionale delle terapie ordinate dalla medesima Azienda Sanitaria, richiesta inviata con lettera raccomandata del -OMISSIS-, e posta alla base delle azioni giudiziarie in sede civile, nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale al detto silenzio rifiuto; e per la condanna dell’ASP a prendere in carico la minore -OMISSIS- direttamente o avvalendosi di strutture specializzate accreditate o mediante l’erogazione diretta dei fondi necessari per l’espletamento delle terapie presso strutture private e di eseguire i trattamenti fino a quando sarà considerato necessario ed utile; e per la condanna, in caso di inadempimento o ritardo da parte resistente, al pagamento della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento; e per la condanna dell’ASP di Crotone al risarcimento del danno, da quantificarsi in via equitativa, a causa della mancata erogazione/presa in carico della minore -OMISSIS- ai sensi dell’art. 1226 c.c. sin dalla data della diagnosi ovvero dalla data di richiesta di presa in carico; in via subordinata, per la condanna dell’ASP di Crotone a rimborsare alla ricorrente tutte le spese effettuate e da effettuare per le cure riabilitative in favore del figlio minore presso una struttura specializzata al trattamento con metodologia ABA a partire dalla data della prima richiesta ovvero dalla data della diagnosi da parte dell’ASP di Crotone e sino a quando sarà ritenuto clinicamente necessario.

Giustizia amministrativa202401017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio-rifiuto dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sulla richiesta di erogazione della terapia ABA a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di minore)

Prevale il privato

La controversia

La minore, affetta da disturbo dello spettro autistico, ritardo del linguaggio e difficoltà di regolazione emotivo-comportamentale, era stata diagnosticata da strutture sanitarie specialistiche e successivamente presa in considerazione dall’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Crotone, che aveva raccomandato la prosecuzione delle terapie di logopedia, psicomotricità, terapia occupazionale e terapia ABA, qualificando quest’ultima come indispensabile. Il genitore aveva chiesto all’ASP l’erogazione della terapia ABA, senza ricevere risposta. Con il ricorso sono stati dedotti l’illegittimità del perdurante silenzio dell’amministrazione e il diritto della minore a ottenere le prestazioni sanitarie prescritte. Sono state chieste la presa in carico diretta o indiretta della minore, anche mediante rimborso delle spese sostenute presso strutture private specializzate, una condanna assistita da penalità di mora, il risarcimento del danno e, in via subordinata, il rimborso delle spese per le cure già effettuate. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la questione di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva amministrativa quando la richiesta di prestazione sanitaria implica l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche omissivo.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l’obbligo dell’ASP di Crotone di fornire, previa visita finalizzata ad attualizzare il piano terapeutico, il trattamento ABA in forma diretta, presso centri specializzati preferibilmente non lontani dalla residenza della minore, oppure in forma indiretta mediante rimborso delle spese sostenute dalla famiglia presso strutture private specializzate. Il Collegio ha ritenuto che il metodo ABA rientri nei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, sicché deve essere garantita l’effettiva erogazione del trattamento, anche indirettamente. Non è stata applicata una penalità di mora, poiché, in caso di inadempimento, i genitori potranno sostenere le spese presso strutture private e farne valere il rimborso in sede di ottemperanza. La domanda risarcitoria è stata accolta nei limiti del rimborso delle spese documentate sostenute dalla data della richiesta di presa in carico: l’ASP è stata condannata a pagare euro 1.455,00, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti alla pubblicazione della sentenza. L’ASP è stata inoltre condannata alle spese di lite, mentre è stato revocato il precedente decreto di ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il venir meno dei requisiti reddituali.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando richiede l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, ravvisabile anche nell’omissione dell’amministrazione sulla richiesta dell’interessato.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere effettivamente garantito alla persona avente diritto.

  • legge 18 agosto 2015, n. 134

    Costituisce la base normativa delle Linee di indirizzo sull’autismo richiamate dal giudice per il riconoscimento delle prestazioni terapeutiche.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nella domanda risarcitoria per la quantificazione equitativa del danno; la decisione ha tuttavia riconosciuto il rimborso delle spese documentate sostenute per il trattamento ABA.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato ai fini dell’oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l’oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale o Regionale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la sua realizzazione richiede l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, compreso il provvedimento omissivo dell’amministrazione sulla richiesta dell’interessato.
  • Il trattamento ABA per persone con disturbo dello spettro autistico rientra nei livelli essenziali di assistenza e deve essere effettivamente garantito quando sia stato individuato e raccomandato dai competenti servizi sanitari per il caso concreto.
  • L’obbligo di garantire una prestazione sanitaria ricompresa nei livelli essenziali di assistenza può essere adempiuto dall’amministrazione sia mediante erogazione diretta presso strutture pubbliche o accreditate, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall’assistito presso strutture private specializzate, quando ciò sia necessario per assicurare l’effettività della prestazione.
  • Quando l’amministrazione omette di erogare una prestazione sanitaria dovuta, il giudice può accertarne l’obbligo previa attualizzazione del piano terapeutico e riconoscere il rimborso delle spese documentate sostenute dall’assistito dalla data della richiesta di presa in carico.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieGiurisdizione e ripartoGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSilenzio della pubblica amministrazioneEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

Testo integrale

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