Sentenza n. 2172/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento di revoca del 12/05/2025 del nulla osta al lavoro subordinato avente numero P NA/L/Q/2023/148246 rilasciato in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto nel settembre 2023 dalla Prefettura un nulla osta al lavoro subordinato ed era entrato regolarmente in Italia. L'Amministrazione, tuttavia, non lo aveva tempestivamente convocato, insieme al datore di lavoro originario, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel febbraio 2025 il ricorrente aveva quindi iniziato un'attività lavorativa alle dipendenze di un diverso datore di lavoro. La revoca del nulla osta è stata adottata perché non era stato sottoscritto il contratto di soggiorno con il datore di lavoro originario. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando in particolare la mancata considerazione dell'attività lavorativa sopravvenuta, del lungo periodo trascorso dal rilascio del nulla osta e dell'inerzia dell'Amministrazione, non imputabile al medesimo ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha valorizzato l'ingresso regolare in Italia in forza del nulla osta, l'inerzia dell'Amministrazione nella convocazione delle parti, il significativo lasso temporale tra il rilascio del nulla osta e la revoca e l'effettivo svolgimento di attività lavorativa con un diverso datore di lavoro. Secondo il giudice, il decorso del tempo determinato dall'inerzia amministrativa non può essere imputato allo straniero né può comportare automaticamente conseguenze sfavorevoli a suo carico. Prima di revocare il nulla osta, l'Autorità avrebbe dovuto valutare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo medio tempore maturato, considerando anche la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno ad altro titolo, compreso il permesso per attesa occupazione, in coerenza con le circolari ministeriali richiamate. La revoca è stata pertanto ritenuta illegittima. Le spese di lite sono state compensate. È stata inoltre confermata la reiezione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la mancata ottemperanza agli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione territoriale.
Massime di principio
- Quando la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno dipende dall'inerzia dell'Amministrazione successiva al rilascio del nulla osta e all'ingresso regolare dello straniero, il ritardo non può essere imputato al lavoratore né può giustificare automaticamente la revoca del nulla osta.
- Prima di revocare un nulla osta al lavoro subordinato per la mancata stipulazione del contratto di soggiorno, l'Amministrazione deve valutare le circostanze sopravvenute rilevanti, compreso l'effettivo svolgimento di attività lavorativa con un diverso datore di lavoro.
- Nel procedimento di revoca del nulla osta, l'Amministrazione deve considerare l'inserimento sociale, familiare e lavorativo maturato dallo straniero durante il periodo trascorso, anche ai fini della possibile regolarizzazione del soggiorno ad altro titolo, incluso il permesso per attesa occupazione.
- È illegittimo allocare sullo straniero le conseguenze sfavorevoli del decorso del tempo quando tale decorso sia riconducibile all'inerzia dell'Amministrazione.
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