Ordinanza n. 281/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento a) della nota Protocollo Generale: 2024 / 28566 del 15/10/2024 con la quale A.R.E.U. ha disposto la sospensione temporanea della ricorrente dal portale “GAMES”; b) di ogni ulteriore atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della deducente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione temporanea della società dal portale "GAMES" disposta da A.R.E.U. con nota del 15 ottobre 2024
Esito
La controversia
La società ha impugnato la nota con cui A.R.E.U. ha disposto la sua sospensione temporanea dal portale "GAMES", chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il testo dell'ordinanza non riporta il dettaglio dei motivi di legittimità dedotti nel ricorso. La ricorrente ha successivamente rinunciato alla domanda cautelare. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata sull'attuale permanenza dell'interesse alla decisione di merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti, con indicazione dell'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto ad A.R.E.U. chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, nonché il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso né ha adottato una misura cautelare, prendendo atto della rinuncia alla domanda cautelare. Ha disposto specifici incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione relativa alla controversia; A.R.E.U. deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria nelle forme del processo amministrativo telematico. Il TAR ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale, conducendo alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ordinato alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di trarre argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti e all'avvertimento sulle conseguenze dell'inerzia.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale disposizione concernente gli strumenti istruttori nel processo amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita e inequivoca di sopravvenuto disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel contesto della disciplina dell'ordinanza e della trattazione camerale del giudizio.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l'inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, insieme alle circostanze del processo, come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di elementi fattuali non sufficientemente aggiornati o di documentazione amministrativa non integralmente acquisita, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori sia a carico del ricorrente, per verificare la permanenza dell'interesse e l'esistenza di fatti sopravvenuti, sia a carico dell'amministrazione, per ottenere chiarimenti documentati e gli atti rilevanti.
- La rinuncia alla domanda cautelare non determina di per sé la definizione del giudizio di merito, che deve essere calendarizzato o ulteriormente istruito previa verifica dell'attuale interesse alla decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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