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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21206/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da un reclamo ex artt. 22 e 147 l.f. accolto dalla corte d'appello, che aveva rimesso gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento in estensione di un imprenditore individuale e di un'altra società, ritenendo integrata una supersocietà di fatto insieme alla società già fallita. La società ricorrente per cassazione ha censurato tale decisione con otto motivi, contestando la validità e la ricorribilità del provvedimento e, per quanto emerge dal testo, anche i profili processuali seguiti in appello. La questione centrale esaminata dalla Corte di cassazione riguarda però la natura del provvedimento della corte d'appello pronunciato ai sensi dell'art. 22 l.f., adottato nella forma della sentenza ma sostanzialmente avente contenuto di rimessione al tribunale, e quindi la sua impugnabilità immediata con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento della corte d'appello emesso in accoglimento del reclamo ex art. 22, comma 4, l.fall. non sia decisorio né definitivo, non incida direttamente sui diritti soggettivi delle parti e non sia quindi autonomamente ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., indipendentemente dalla forma adottata (sentenza o decreto) e anche se nel dispositivo sia stata affermata l'esistenza della supersocietà di fatto. Ha aggiunto che eventuali vizi del procedimento di reclamo potranno essere fatti valere contro la successiva sentenza dichiarativa di fallimento. Ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo, per la ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 4, l.fall.

    Il provvedimento della corte d'appello emesso in accoglimento del reclamo ex art. 22 l.fall. ha natura non decisoria e non definitiva; vincola solo il tribunale chiamato a pronunciare sul fallimento e non è autonomamente impugnabile per cassazione.

  • art. 147 l.fall.

    È richiamato come base del reclamo che aveva condotto alla rimessione degli atti al tribunale per il fallimento in estensione.

  • art. 111 Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile contro un provvedimento che non incide direttamente su diritti soggettivi e non è dotato di decisorietà e definitività.

  • art. 354 c.p.c.

    La corte d'appello ha evitato la rimessione al primo giudice, valorizzando la ragionevole durata del processo; la Cassazione non entra nel merito di tale scelta, ma ricorda che eventuali vizi del reclamo possono essere dedotti contro la futura sentenza di fallimento.

  • art. 18 l.fall.

    La successiva sentenza dichiarativa di fallimento è il provvedimento autonomamente impugnabile, nel cui ambito possono essere fatti valere anche i vizi del procedimento di reclamo.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002

    È posto a carico della ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis d.P.R. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il provvedimento della corte d'appello che, in sede di reclamo fallimentare, rimetta gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento non ha natura decisoria né definitiva e non è autonomamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Ai fini dell'impugnabilità non rileva la forma esteriore del provvedimento: anche se il giudice di merito lo emetta con la forma della sentenza o vi inserisca statuizioni sul merito, ciò che conta è la sostanza del provvedimento e la sua idoneità a incidere direttamente sui diritti delle parti.
  • Nel procedimento di reclamo ex art. 22 l.fall., eventuali vizi in procedendo devono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva sentenza dichiarativa di fallimento, che è il provvedimento terminale e autonomamente impugnabile.
  • Il principio dell'apparenza non può essere invocato per rendere ricorribile un provvedimento che, per sua natura sostanziale, non ha decisorietà né attitudine al giudicato.
  • In presenza di ricorso inammissibile contro un provvedimento non ricorribile, possono essere compensante le spese di legittimità in ragione delle peculiarità della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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