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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49501/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 31/08/2022 che aveva rigettato la richiesta ex art. 309 c.p.p. di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere disposta con ordinanza del GIP del 23/08/2022. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. per vizio di motivazione: sosteneva che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato elementi attenuanti (consegna spontanea dello stupefacente, ammissione di responsabilità, assenza di denaro sequestrato, mancanza di precedenti specifici, contesto territoriale ristretto, attività lavorativa) che avrebbero reso applicabile una misura meno afflittiva (arresti domiciliari). Si segnalava inoltre una proposta di patteggiamento relativa alla stessa condotta (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990).

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame congrua e non manifestamente illogica: sono stati valorizzati i concreti elementi sintomatici di attività organizzata di spaccio (quantitativi significativi: 1.200 g hashish e 309 g marijuana; presenza di strumenti per pesatura, stoccaggio e confezionamento; esistenza di un "laboratorio" e di una piccola serra; dichiarazione del ricorrente di essere avvicinato da acquirenti), che giustificano il rischio di prosecuzione dell'attività illecita. Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliari e il solo braccialetto elettronico, anche perché parte del materiale illecito era nei locali pertinenziali dell'abitazione. Rigetto confermato e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ordinanza inviata alla Cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma sulla procedura per richiedere la revoca o la sostituzione della misura cautelare: è la disposizione formale invocata per il riesame della custodia; il ricorso era diretto a questa richiesta.

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Menzione della normativa invocata dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse conforme ai requisiti di legge e non viziata ai sensi della norma invocata.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce i delitti connessi a determinate sostanze stupefacenti; la condotta contestata è stata valutata alla luce dei quantitativi e degli elementi indicativi di destinazione allo spaccio, giustificando la misura cautelare per pericolo di reiterazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione della Corte; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria secondo tale norma.

Massime di principio

  • Quantitativi ingenti di stupefacente e la presenza di strumenti per pesatura/confezionamento costituiscono indicatori oggettivi di attività organizzata di spaccio e possono giustificare la custodia cautelare per pericolo di continuazione dell'attività illecita.
  • Ammissione di responsabilità e comportamento collaborativo in fase investigativa sono elementi attenuanti rilevanti, ma non sono automaticamente sufficienti a escludere misure cautelari più gravi se gli elementi oggettivi indicano organizzazione e capacità di persistenza del reato.
  • L'assenza di precedenti specifici, il mancato sequestro di denaro e il lavoro regolare del soggetto sono fattori da considerare, ma possono essere superati dalla valutazione complessiva dei rischi (quantitativi, laboratorio, contatti con acquirenti).
  • La misura degli arresti domiciliari o il braccialetto elettronico possono essere inidonei quando il domicilio è funzionale all'attività illecita (es. presenza di laboratorio o ingenti quantitativi), perché non eliminano il rischio di prosecuzione del reato.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva è necessario dimostrare, con elementi concreti e specifici, che tali misure assicurino adeguatamente la finalità preventiva (es. impossibilità materiale di proseguire l'attività illecita), non basandosi solo su generalità o su elementi favorevoli della sola fase difensiva.

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