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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24507/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falso relativo a un documento indicato come grossolano. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il falso fosse di tale evidenza da non avere capacità ingannatoria; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, senza indicare specifici travisamenti probatori. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ribadendo che le attenuanti generiche richiedono elementi positivi a sostegno della mitigazione della pena e che il giudice può negarle valorizzando l'assenza di elementi favorevoli, purché dia conto delle ragioni essenziali della decisione.

Norme richiamate

  • art. 497-bis c.p.

    norma incriminatrice per il falso oggetto della condanna confermata; il motivo sul presunto falso grossolano è stato reputato inammissibile perché implicava una rivalutazione del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma richiedono elementi positivi idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile come vizio di legittimità una censura che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto e delle prove, salvo la specifica allegazione di un travisamento decisivo delle fonti probatorie.
  • La nozione di falso grossolano attiene a un apprezzamento di fatto sulla capacità ingannatoria del documento; se la doglianza richiede una nuova lettura del materiale probatorio, essa è preclusa alla Corte di cassazione.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche presuppone elementi positivi, non essendo sufficiente la mera assenza di elementi negativi; il giudice può legittimamente negarle quando non emergano circostanze favorevoli da valorizzare.
  • La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, potendo gli altri profili restare implicitamente superati dalla valutazione complessiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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