Ordinanza n. 1339/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'esecuzione della sentenza n. 16625 dell’8 novembre 2023, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 10192 del 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che imponeva al Ministero il pagamento di euro 906,00 e reclamo avverso l'inerzia del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha rappresentato che il Ministero della Giustizia non aveva provveduto al pagamento di euro 906,00, nonostante la sentenza del TAR n. 16625/2023 avesse dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione del Tribunale civile di Roma entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento. La sentenza aveva inoltre nominato Commissario ad acta il responsabile pro tempore dell'Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia, prevedendo l'intervento sostitutivo in caso di persistente inottemperanza. Decorso il termine assegnato e non risultando effettuato il pagamento, il ricorrente ha presentato reclamo, notificato il 2 gennaio 2026, chiedendo la sostituzione dell'ausiliario. Il Collegio ha inoltre esaminato l'incidenza della sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge di bilancio 2025.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di poter esaminare il reclamo nonostante la nuova sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza. Ha rilevato che il giudizio di ottemperanza era già definito da tempo e che il Commissario ad acta si era già insediato; il reclamo non introduceva quindi un nuovo giudizio esecutivo, ma mirava ad adottare le misure organizzative necessarie per assicurare l'esecuzione di un doppio giudicato. Il Collegio ha precisato che tale intervento riguardava una scelta organizzativa già delineata dalla legge e non richiedeva valutazioni di merito. Nel merito, constatata la persistente mancata esecuzione, ha revocato la nomina del precedente Commissario ad acta e ha disposto la nomina, in sua sostituzione, di un funzionario del Ministero della Giustizia, da individuarsi a cura del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. Al nuovo Commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni per l'esecuzione del giudicato. Spese compensate, con formula "nulla spese".
Norme richiamate
art. 114, comma 6, c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la sostituzione del Commissario ad acta in presenza di persistente inottemperanza.
art. 5-sexies, comma 12-bis, legge 24 marzo 2001, n. 89
decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi
La sospensione legislativa non impedisce, nel caso esaminato, al giudice di decidere il reclamo relativo a un giudizio di ottemperanza già definito, nel quale il Commissario ad acta si era già insediato, trattandosi di adottare misure organizzative per l'esecuzione del giudicato.
art. 1, comma 817, legge 30 dicembre 2024, n. 207
Ha modificato l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 introducendo la sospensione biennale rilevante nel caso concreto.
art. 1, comma 817, lett. m), legge 30 dicembre 2024, n. 207
Ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 anche quanto alle modalità di pagamento e alla individuazione del Commissario ad acta.
Massime di principio
- La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza non impedisce al giudice di esaminare un reclamo volto a modificare le modalità organizzative di esecuzione quando il giudizio di ottemperanza sia già definito e il Commissario ad acta si sia già insediato.
- Nel giudizio di ottemperanza, la persistente mancata esecuzione del giudicato consente al giudice, ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a., di revocare il Commissario ad acta originariamente nominato e sostituirlo con altro ausiliario, assegnandogli un nuovo termine per l'adempimento.
- Quando la legge individua specifiche modalità organizzative per l'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può adeguare la nomina del Commissario ad acta a tali modalità senza compiere valutazioni discrezionali di merito sull'obbligazione amministrativa da eseguire.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 171/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 34/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 143/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 455/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 456/2026 - Roma, Sezione 4T
- Ordinanza · 22 gen 2026Ordinanza n. 457/2026 - Roma, Sezione 4T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →