Cassazione Civile, Ordinanza n. 31809/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società cliente di banca aveva convenuto l'istituto di credito chiedendo la rettifica del saldo di un conto corrente e la ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate per interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite. Il tribunale aveva accolto la domanda dopo c.t.u., ritenendo superata l'eccezione di prescrizione per difetto di prova di rimesse solutorie. In appello, la banca aveva sostenuto che la domanda non fosse provata perché la cliente non aveva prodotto gli estratti conto integrali dell'intero rapporto. La corte d'appello ha accolto tale doglianza, ritenendo che la mancanza della documentazione completa impedisse di individuare analiticamente le poste indebite e comportasse il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della correntista. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c., perché la corte d'appello si era discostata dalla c.t.u. senza adeguata motivazione e aveva erroneamente ritenuto insufficiente la documentazione, benché il consulente avesse avuto a disposizione prospetti di dettaglio e riassunti scalari; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che nei rapporti bancari l'accertamento del dare/avere può avvenire con tutti gli elementi utili e anche mediante c.t.u., senza che l'incompletezza degli estratti conto impedisca il ricalcolo, potendo assumersi come base il primo saldo debitore disponibile. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbito il primo.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza della corte d'appello di Milano con rinvio alla stessa corte, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata censurata perché non si è attenuta al principio secondo cui, in caso di produzione non integrale degli estratti conto, il giudice può ricostruire i saldi anche con altri mezzi di prova idonei e con l'ausilio della c.t.u., purché vi siano elementi certi e completi; solo se tale ricostruzione non sia possibile, il saldo iniziale può essere assunto nel dato più sfavorevole al cliente. In concreto, la cassazione ha quindi rimesso la causa al giudice di merito per una nuova valutazione della prova.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La doglianza era diretta a contestare il mancato rispetto delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte non fonda la decisione su una violazione autonoma di questa norma, poiché assorbe il motivo, ma la richiama nel descrivere la censura.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i pagamenti indebiti e la mancanza di una valida causa debendi grava sul correntista che agisce in ripetizione; tuttavia la prova può essere fornita anche con elementi diversi dalla produzione integrale di tutti gli estratti conto, se idonei a ricostruire in modo certo e completo il rapporto.
art. 360 c.p.c.
È richiamato solo per l'inquadramento dei motivi di ricorso dedotti dalla parte ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo a un conto corrente bancario, il correntista ha l'onere di provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi, ma tale prova non è necessariamente limitata alla produzione degli estratti conto integrali del rapporto.
- In presenza di documentazione non integrale, il giudice di merito può ricostruire i saldi del conto anche mediante ulteriori mezzi di prova e con l'ausilio della consulenza tecnica d'ufficio, purché gli elementi disponibili consentano una ricostruzione certa e completa delle movimentazioni e della giustificazione del saldo iniziale del periodo considerato.
- Se la sequenza completa degli estratti conto non è disponibile e non esistono altri documenti idonei a ricostruire l'andamento del rapporto, il saldo iniziale da prendere a base del ricalcolo può essere individuato nel primo saldo a debito documentato, quale dato più sfavorevole al cliente che agisce in ripetizione.
- La mera incompletezza degli estratti conto non impone automaticamente il rigetto della domanda di ripetizione, dovendosi verificare se, nel complesso delle risultanze processuali, sia comunque possibile individuare analiticamente le poste contestate e rideterminare il dare-avere.
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