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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11654/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 11/11/2024, deducendo vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità e chiedendo l'annullamento della decisione di merito. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso era stato sottoscritto direttamente dall'imputato in data successiva al 3 agosto 2017, quindi nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017, che richiede la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, poiché proposto personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p. come modificati dalla legge n. 103/2017. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso in limine, senza formalità, quando la causa di inammissibilità è palese.

  • art. 571 c.p.p.

    come modificato dalla legge n. 103/2017, esclude la possibilità per la parte di proporre direttamente il ricorso per cassazione.

  • art. 613 c.p.p.

    prevede che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto, dal 3 agosto 2017, la regola della necessaria sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore cassazionista.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di causa non colpevole, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per escludere la non colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Quando la causa di inammissibilità è palese, la Corte può dichiararla senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del sottoscrittore comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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