Cassazione Penale, Ordinanza n. 23582/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per un reato tributario omissivo. I motivi dedotti denunciavano vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo, da un lato, che il successivo pagamento di una parte del debito tributario dovesse incidere sul superamento della soglia di punibilità; dall'altro, che mancasse l'elemento soggettivo, in ragione della crisi di liquidità dell'impresa e dell'impossibilità di adempiere. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito e che, in realtà, mirassero a contestare la ricostruzione del fatto, profilo non deducibile nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il reato contestato ha natura di reato omissivo proprio e istantaneo, consumandosi alla scadenza del termine per l'adempimento dell'obbligazione tributaria; perciò i pagamenti successivi, fuori dai casi espressamente previsti dagli artt. 13 e 13-bis del d.lgs. 74/2000, non incidono né sulla consumazione né sulla soglia di punibilità, che va valutata al momento della scadenza. Quanto all'asserita crisi di liquidità, i giudici di merito avevano espresso una valutazione non manifestamente illogica, rilevando che la deduzione era generica e priva di indicazioni specifiche atte a dimostrare una reale impossibilità incolpevole di adempiere; inoltre, era emerso un rilevante ammontare del debito tributario e l'omesso accantonamento delle ritenute operate, destinate ad altri scopi. Conseguentemente, oltre alla condanna alle spese processuali, è stata disposta la sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
delimita i motivi deducibili in cassazione; non consente la censura della sola ricostruzione del fatto se non nei limiti del vizio motivazionale rilevante
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 13 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come ipotesi tassativa in cui il pagamento rileva ai fini dell'esclusione o attenuazione delle conseguenze del reato tributario
art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come ipotesi tassativa in cui il pagamento successivo può avere rilievo nel sistema dei reati tributari
art. 13, comma 3-bis, d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato come disciplina sopravvenuta che recepisce gli approdi giurisprudenziali in tema di crisi di liquidità e impossibilità incolpevole di adempiere
d.lgs. n. 87 del 2024
citato per avere aggiunto l'art. 13, comma 3-bis, al d.lgs. 74/2000
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per escludere, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'esonero dalla sanzione pecuniaria
Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, Rv. 255758-01
richiamata a sostegno del dovere dell'agente di accantonare le ritenute operate e non destinarle ad altri scopi
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure di merito già esaminate e motivate in modo non illogico dai giudici di merito, né trasformare il ricorso in una nuova rivalutazione del fatto.
- Nei reati tributari omissivi propri di natura istantanea, la consumazione coincide con la scadenza del termine per l'adempimento; i versamenti effettuati successivamente non incidono sul perfezionamento del reato né, di regola, sul superamento della soglia di punibilità, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge.
- La dedotta crisi di liquidità non esclude automaticamente la responsabilità: per essere rilevante deve essere allegata e provata in modo specifico e concreto, così da integrare una reale impossibilità incolpevole di adempiere; riferimenti generici all'andamento del settore o a difficoltà economiche dell'impresa non sono sufficienti.
- In materia di omesso versamento di ritenute, il soggetto tenuto all'adempimento deve accantonare le somme trattenute e non può destinarle ad altri scopi, essendo tale condotta indice della consapevole omissione dell'obbligo tributario.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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