Cassazione Civile, Ordinanza n. 33206/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di due cartelle di pagamento per tasse automobilistiche riferite agli anni 2003 e 2004, di importo complessivo inferiore a 1.000 euro per singolo carico. Il giudice d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo l’appello del contribuente meramente dilatorio, nonostante fosse stata invocata l’applicazione dello stralcio automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro previsto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018. Con il primo motivo di ricorso si deduceva nullità della sentenza per violazione delle norme sul processo tributario e della disciplina sullo stralcio, assumendo che il giudice avrebbe dovuto prendere atto dell’annullamento ex lege delle cartelle e dichiarare l’estinzione del giudizio, senza pronunciare rigetto e condanna alle spese. Con il secondo motivo si deduceva, in via subordinata, violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di liquidazione prodromici, per mancata prova delle raccomandate informative e delle comunicazioni di avvenuto deposito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, affermando che i carichi rientravano nell’ambito applicativo dello stralcio automatico, con conseguente cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018 e dell’art. 43 del d.lgs. n. 546/1992. Ha inoltre condannato la resistente e l’intimata, in solido, alla rifusione delle spese di merito e di legittimità in favore del ricorrente, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro ... sono automaticamente annullati
Lo stralcio opera automaticamente ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e riguarda i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2010, indipendentemente dalla data di emissione della cartella o dell’ingiunzione.
art. 43, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Quando il debito oggetto di lite è annullato ex lege, il processo tributario deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
artt. 15 e 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come norme processuali la cui violazione era dedotta per contestare il rigetto dell’appello e la statuizione sulle spese.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura sulla prova delle notifiche degli atti prodromici.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere che l’onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici incombeva sull’amministrazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di violazione di legge del secondo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di nullità della sentenza impugnata.
art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo non superiore a 1.000 euro previsto dalla legge opera automaticamente al ricorrere dei presupposti normativi e determina, per i giudizi pendenti sul relativo credito, la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell’applicazione dello stralcio rileva il momento dell’affidamento del carico all’agente della riscossione entro il periodo normativamente previsto, non la successiva data di emissione della cartella o dell’ingiunzione.
- Il provvedimento di sgravio non costituisce il presupposto dell’effetto estintivo, avendo natura meramente dichiarativa e funzionale agli adempimenti tecnici e contabili.
- Quando il giudice rileva che la pretesa tributaria è stata annullata ex lege, deve dichiarare l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere anche d’ufficio.
- Se la questione decisiva è l’intervenuto annullamento legale del debito, le ulteriori censure sulla regolarità delle notifiche degli atti presupposti restano assorbite.
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