Sentenza n. 2858/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare A) quanto al ricorso n. 3218 del 2025: - del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 02.07.2025 e notificato in data 05.07.2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente. B) quanto al ricorso n. 3228 del 2025: - del provvedimento di rigetto della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, prot. n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano in data 02.07.2025 e notificato in data 05.07.2025; - di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, successivamente sostituito da un nuovo diniego adottato all'esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura di Milano fondato sull'assenza dal territorio italiano per oltre dieci mesi nel biennio rilevante, senza idonea documentazione legalizzata comprovante gravi motivi. Ha dedotto di avere depositato documentazione medica, tradotta ma non legalizzata, attestante le condizioni di salute della coniuge e la necessità di prestarle assistenza durante la permanenza all'estero, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto valutarla. I due ricorsi proposti erano duplicati e sono stati riuniti. In sede cautelare il TAR aveva ordinato il riesame della posizione, considerando anche la documentazione medica prodotta in giudizio ed eventualmente disponendo un supplemento istruttorio. All'esito del riesame, la Questura ha adottato un nuovo provvedimento negativo, rilevando che il ricovero e la convalescenza della coniuge si erano protratti soltanto dal 10 al 18 febbraio 2023, per una patologia non particolarmente grave, e non giustificavano l'assenza dal 9 agosto 2022 al 9 febbraio 2023; inoltre, per l'ulteriore periodo dal 15 febbraio all'8 luglio 2024, il ricorrente non aveva prodotto documentazione pertinente, limitandosi a trasmettere i certificati relativi al ricovero del 2023. Il ricorrente non ha impugnato il nuovo provvedimento con motivi aggiunti e ha depositato una memoria non notificata all'amministrazione, priva dei requisiti del ricorso per motivi aggiunti. Ha inoltre agito contro il nuovo atto con ricorso per ottemperanza, chiedendone la nullità per violazione o elusione del giudicato cautelare, ma tale giudizio è stato respinto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili entrambi i ricorsi riuniti per sopravvenuta carenza di interesse. Il nuovo provvedimento adottato dalla Questura dopo il riesame non è stato ritenuto meramente confermativo, poiché l'amministrazione ha svolto una nuova istruttoria, esaminato nel merito la documentazione medica e fornito una motivazione autonoma circa l'insufficienza della documentazione a giustificare le assenze. Il nuovo atto, pur avendo contenuto dispositivo analogo al precedente, ha quindi sostituito quest'ultimo ed è divenuto l'unica fonte dell'effetto lesivo, risultando autonomamente impugnabile entro il termine decadenziale. In mancanza di motivi aggiunti validamente proposti, il ricorrente non aveva più interesse all'annullamento del primo diniego, ormai superato dal nuovo provvedimento. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito favorevole ottenuto dal ricorrente nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
È documentato in atti che, in esecuzione dell’ordine di riesame disposto da questo Tribunale, l’amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento a contenuto negativo
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, tra l'altro, sussistono i presupposti processuali e la causa è manifestamente improcedibile, previo avviso alle parti.
art. 112 c.p.a.
il ricorrente ha ritenuto di agire avverso il nuovo provvedimento adottato dalla Questura di Milano non con l’ordinaria azione caducatoria, ma con ricorso ex art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza non sostituisce l'ordinaria impugnazione caducatoria di un nuovo provvedimento lesivo adottato dopo il riesame, quando l'atto non elude né viola il giudicato cautelare.
art. 6 l. n. 241/1990
secondo le regole della leale collaborazione e dell'onere di completezza istruttoria di cui all'art. 6, l. n. 241 del 1990
È richiamato con riguardo all'onere di completezza istruttoria e alla collaborazione del privato nella produzione della documentazione necessaria alla definizione della pratica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 5 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, unitamente all'art. 6 del Regolamento, quale base normativa per la protezione dei dati personali nella pubblicazione della pronuncia.
art. 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato, unitamente all'art. 5 del Regolamento, quale base normativa per l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo adottato dopo un ordine giudiziale di riesame non è meramente confermativo quando l'amministrazione svolge una nuova istruttoria, rivaluta gli elementi di fatto e di diritto e formula una motivazione autonoma, anche se giunge allo stesso esito del provvedimento originario.
- Il provvedimento propriamente confermativo, adottato all'esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione, sostituisce il precedente come fonte dell'effetto lesivo e deve essere autonomamente impugnato entro il termine decadenziale, anche mediante motivi aggiunti nel giudizio pendente.
- La mancata impugnazione del nuovo provvedimento lesivo adottato all'esito del riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnazione proposta contro l'atto originario, ormai superato e sostituito.
- Una memoria difensiva non notificata all'amministrazione e priva dei requisiti formali dell'impugnazione non può essere qualificata come ricorso per motivi aggiunti e non consente di estendere il giudizio al nuovo provvedimento.
- Il ricorso per ottemperanza non costituisce lo strumento ordinario per contestare un nuovo provvedimento adottato in esito al riesame, quando tale provvedimento è autonomamente lesivo e non risulta affetto da violazione o elusione del giudicato.
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