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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2148 del 20/01/2026

EFFETTI DISTORSIVI DI CLAUSOLE CONTENUTE IN BANDI DI GARE INDETTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI

AGCMAS2148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, segnala a Conferenza Stato-Regioni, soggetti aggregatori regionali e centrali di committenza che numerosi bandi per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari contengono clausole potenzialmente distorsive della concorrenza. L’Autorità richiama la necessità di conciliare tutela dell’ambiente e della salute con procedure competitive effettivamente aperte, valorizzando la suddivisione in lotti e l’uso di requisiti di disponibilità degli impianti come condizioni di esecuzione, non come requisiti di partecipazione. Il messaggio di fondo è che le gare devono favorire la più ampia partecipazione, soprattutto di PMI, e che requisiti troppo anticipati o sproporzionati rischiano di restringere indebitamente il mercato.

Segnalazione ex art. 22 L. 287/1990 rivolta a Conferenza Stato-Regioni, soggetti aggregatori e centrali di committenza sulle clausole dei bandi per la gestione dei rifiuti sanitari: l’AGCM chiede gare più aperte e proporzionate, con l’uso di lotti e requisiti di impianto come condizioni di esecuzione e non di partecipazione.

Effetti distorsivi di clausole nei bandi per la gestione dei rifiuti sanitari

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/1990, rivolge a Conferenza Stato-Regioni, soggetti aggregatori e centrali di committenza regionali osservazioni sulle clausole contenute in numerose gare per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di origine sanitaria. L’atto richiama la necessità di conciliare gli interessi pubblici alla tutela dell’ambiente e della salute con procedure di gara realmente aperte e pro-concorrenziali.

Quadro generale e criteri di lettura concorrenziale

L’AGCM afferma che le procedure ad evidenza pubblica devono essere progettate come strumenti di apertura del mercato e di ricerca dell’efficienza allocativa e produttiva. In questa prospettiva, la concorrenza non viene considerata incompatibile con la tutela di interessi pubblici, ma piuttosto come un fattore da preservare attraverso scelte di gara proporzionate e non discriminatorie.

Suddivisione in lotti e accesso delle PMI

Un profilo centrale è la suddivisione in lotti funzionali o territoriali. L’Autorità sottolinea che, anche alla luce del D.lgs. n. 36/2023, la suddivisione in lotti rappresenta la regola e che eventuali deroghe richiedono un onere motivazionale rafforzato. L’obiettivo è evitare che il dimensionamento eccessivo dei contratti produca barriere all’ingresso, in particolare per micro, piccole e medie imprese, a causa di requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria sovradimensionati.

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

L’Autorità richiama la distinzione, rilevante ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 36/2023, tra requisiti di partecipazione e requisiti particolari di esecuzione del contratto. Tali ultimi requisiti, compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione, possono essere richiesti per la fase esecutiva e, se del caso, valorizzati come elementi dell’offerta ai fini del punteggio premiale. Diversamente, imporre il loro possesso già al momento della presentazione dell’offerta costituisce un onere eccessivo, idoneo a dissuadere gli operatori dal partecipare.

La criticità della disponibilità degli impianti di smaltimento

La clausola maggiormente criticata è quella che impone la disponibilità di impianti di smaltimento come requisito di partecipazione. Secondo l’AGCM, in un mercato caratterizzato da estrema scarsità di impianti autorizzati, una simile previsione costringe gli operatori a contendersi anticipatamente risorse limitate, prima ancora di conoscere l’esito della procedura. Ciò produce effetti distorsivi sulla concorrenza e non appare necessario né proporzionato rispetto agli obiettivi ambientali perseguiti.

Esempi di bandi ritenuti virtuosi

L’atto richiama due esperienze considerate positive. Il primo esempio è quello di ARIA Lombardia, che ha suddiviso la gara in cinque lotti geografici, prevedendo la disponibilità degli impianti di smaltimento o di un contratto con il soggetto che li possiede come requisito di esecuzione. Il secondo è quello di InnovaPuglia, che ha articolato la procedura in quattro lotti geografici, ha introdotto un limite al numero di lotti aggiudicabili al medesimo operatore e ha eliminato il requisito di disponibilità degli impianti sia come requisito di partecipazione sia come requisito di esecuzione.

Raccomandazione conclusiva

L’AGCM invita le Regioni e i soggetti aggregatori a strutturare le gare in modo da consentire la più ampia partecipazione degli operatori interessati, in coerenza con la normativa nazionale ed europea. La raccomandazione operativa è di preferire lotti di dimensioni ragionevoli e di collocare l’obbligo di disponibilità dell’impianto nella fase finale della procedura, come condizione per la stipula del contratto, così da far emergere l’impegno economico solo in caso di effettiva aggiudicazione.

Punti principali

Destinatari e base giuridica dell’intervento

L’atto è indirizzato alla Conferenza Stato-Regioni e ai principali soggetti aggregatori e centrali di committenza regionali. L’Autorità interviene nell’esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall’art. 22 della legge n. 287/1990, formulando osservazioni su clausole inserite in numerose gare per la gestione dei rifiuti sanitari.

Principio generale: concorrenza, apertura del mercato e tutela di interessi pubblici

L’AGCM riconosce la libertà di scelta delle stazioni appaltanti e il legittimo perseguimento di interessi pubblici, in particolare ambiente e salute. Tuttavia, richiama la necessità di strutturare le procedure ad evidenza pubblica in modo da costituire strumenti efficaci di apertura del mercato e di ricerca dell’efficienza allocativa e produttiva.

Lotti e partecipazione delle PMI

L’Autorità ribadisce che la suddivisione in lotti funzionali o territoriali, di dimensioni tali da rendere effettiva la partecipazione di micro, piccole e medie imprese, è essenziale per evitare barriere all’ingresso derivanti dal sovradimensionamento dei requisiti tecnici, economici e finanziari. Viene inoltre ricordato che il D.lgs. n. 36/2023 considera la suddivisione in lotti come regola, derogabile solo con un onere motivazionale rafforzato.

Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione

L’Autorità richiama l’art. 113 del D.lgs. n. 36/2023, che consente di prevedere requisiti particolari di esecuzione del contratto, purché compatibili con il diritto UE e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e innovazione. Sottolinea che imporre il possesso di tali requisiti sin dalla presentazione dell’offerta equivale a un onere eccessivo, idoneo a disincentivare la partecipazione e in contrasto con i principi di proporzionalità e trasparenza.

Criticità della disponibilità degli impianti di smaltimento come requisito di partecipazione

L’AGCM contesta in particolare la previsione della disponibilità di impianti di smaltimento come requisito di partecipazione. In un mercato caratterizzato da estrema scarsità di impianti autorizzati, tale clausola costringe gli operatori a contendersi risorse limitate prima ancora di sapere se si aggiudicheranno la gara, con possibili effetti distorsivi e restrittivi della concorrenza.

Esempi ritenuti virtuosi

L’Autorità cita come esempi positivi le procedure di ARIA Lombardia e di InnovaPuglia. Nel primo caso, la suddivisione in cinque lotti geografici e la qualificazione della disponibilità degli impianti come requisito di esecuzione hanno reso possibile la partecipazione anche di operatori di dimensioni contenute. Nel secondo, la gara è stata articolata in quattro lotti geografici, con limite al numero di lotti aggiudicabili al medesimo concorrente e con eliminazione del requisito di disponibilità degli impianti sia come requisito di partecipazione sia come requisito di esecuzione.

Raccomandazione finale

L’AGCM invita le Regioni e i relativi soggetti aggregatori a predisporre procedure che consentano la massima partecipazione possibile, prediligendo lotti di dimensioni ragionevoli e prevedendo che l’impianto richiesto sia reso disponibile nella fase conclusiva della gara, come condizione per la stipula del contratto. In tal modo l’onere economico per l’operatore sorgerebbe solo in caso di aggiudicazione, riducendo le barriere all’ingresso.

Come è indicizzato

Materiesegnalazione al parlamento e al governoadvocacy concorrenzialeappalti e concessionigare pubblicheregolazione

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