Provvedimento AGCM AS2140 del 19/01/2026
REGIONE LAZIO - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA GRAN TURISMO NEL COMUNE DI ROMA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'AGCM segnala alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 21 l. 287/1990, le criticità concorrenziali derivanti dalla legge regionale n. 20/2024 che ha introdotto il rinnovo automatico e potenzialmente indefinito delle autorizzazioni per i servizi di granturismo, incluse quelle prive di scadenza, nell'art. 4 della l.r. n. 30/1998. L'Autorità osserva che, nel contesto di Roma dove il servizio è contingentato nelle ZTL BUS "B" e "C" e i nuovi titoli sono assegnati tramite procedura selettiva, il rinnovo ad infinitum dei titoli esistenti svuota di fatto la gara e impedisce l'ingresso di nuovi operatori. Chiede quindi di modificare la disciplina per vietare il rinnovo automatico dei titoli contingentati, ribadendo che in tali casi l'assegnazione deve avvenire con procedure competitive.
Segnalazione all'Autorità regionale Lazio sulla disciplina del rinnovo automatico delle autorizzazioni per il servizio di granturismo a Roma, contraria ai principi di concorrenza e non discriminazione.
Regione Lazio - servizio di trasporto pubblico di linea granturismo nel Comune di Roma
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rivolge una segnalazione alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 287/1990, sulla disciplina regionale del rinnovo delle autorizzazioni per i servizi di granturismo. L'intervento riguarda in particolare le modifiche introdotte dall'art. 66, comma 1, della legge regionale n. 20/2024 all'art. 4 della l.r. n. 30/1998.
Base normativa e contenuto della disciplina contestata
La modifica regionale ha inserito i commi 5-quater e 5-quinquies nell'art. 4 della l.r. n. 30/1998. Tali disposizioni prevedono, da un lato, una durata di otto anni delle autorizzazioni all'esercizio dei servizi di granturismo con possibilità di rinnovo potenzialmente indefinito, salvo perdita dei requisiti da parte dell'operatore; dall'altro, un adeguamento automatico a otto anni di tutte le autorizzazioni già rilasciate, incluse quelle prive di scadenza.
Contesto locale romano e regime di contingentamento
Nel Comune di Roma, il regolamento per i servizi di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico, approvato da Roma Capitale con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 148/2023, prevede per le aree ZTL BUS "B" e "C" un contingentamento dei titoli autorizzatori, fissando a 55 il numero massimo di mezzi autorizzati. Il medesimo regolamento stabilisce anche che l'assegnazione dei titoli avvenga mediante procedura selettiva.
Criticità concorrenziali evidenziate dall'Autorità
Secondo l'AGCM, il rinnovo automatico e ad infinitum dei titoli già rilasciati, comprese le autorizzazioni senza scadenza, rende meramente teorica la possibilità di assegnare nuove autorizzazioni tramite gara o selezione competitiva. In un mercato contingentato come quello delle ZTL BUS "B" e "C", il mantenimento sine die dei titoli esistenti cristallizza le posizioni di vantaggio degli operatori già presenti e ostacola, se non impedisce, l'ingresso di nuovi operatori.
Valutazione delle giustificazioni regionali
L'Autorità non condivide le ragioni addotte dalla Regione Lazio, riconducibili a esigenze di semplificazione e armonizzazione del quadro normativo. In un contesto con numero chiuso di autorizzazioni, la proroga automatica dei titoli già in essere è considerata discriminatoria nei confronti degli operatori che non hanno potuto accedere al mercato e contraria ai principi di concorrenza e non discriminazione.
Raccomandazioni e prospettiva di tutela
L'AGCM auspica che la Regione Lazio modifichi la normativa censurata, vietando il rinnovo automatico dei titoli quando è previsto un massimale quantitativo. Le autorizzazioni contingentate dovrebbero essere assegnate tramite procedure selettive che garantiscano competizione, trasparenza e non discriminazione. L'Autorità richiama inoltre il proprio precedente AS1931 e la sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. II, 17 aprile 2025, n. 7712, e segnala che potrà contestare gli eventuali atti esecutivi della disciplina regionale ai sensi dell'art. 21-bis della legge n. 287/1990.
Punti principali
Oggetto e base giuridica dell'intervento
L'Autorità interviene con una segnalazione ex art. 21 l. 287/1990 nei confronti della Regione Lazio, in relazione alla disciplina regionale sul rinnovo delle autorizzazioni per i servizi di granturismo. Le osservazioni riguardano i commi 5-quater e 5-quinquies dell'art. 4 della l.r. n. 30/1998, come introdotti dall'art. 66, comma 1, della l.r. n. 20/2024.
Contenuto della modifica regionale contestata
La legge regionale n. 20/2024 ha previsto: la durata di otto anni delle autorizzazioni al granturismo con possibilità di rinnovo potenzialmente illimitato, salvo perdita dei requisiti dell'operatore; e l'estensione automatica di tale durata anche alle autorizzazioni già rilasciate, comprese quelle prive di scadenza.
Effetti sul mercato romano del granturismo
Nel Comune di Roma il regolamento capitolino sui servizi di linea su strada non connotati da oneri di servizio pubblico prevede un contingentamento dei titoli autorizzatori nelle ZTL BUS "B" e "C", fissando un massimo di 55 mezzi autorizzati e stabilendo l'assegnazione dei titoli mediante procedura selettiva. In questo contesto, il rinnovo automatico dei titoli in essere rende solo teorica la possibilità di assegnare nuove autorizzazioni competitivamente.
Criticità concorrenziali rilevate
Secondo l'Autorità, la disciplina censurata cristallizza le posizioni degli operatori già presenti sul mercato e discrimina gli operatori che finora non hanno potuto accedervi. Il rinnovo sine die di titoli contingentati impedisce o rende estremamente difficile l'ingresso di nuovi concorrenti in un mercato a capacità limitata.
Raccomandazione alla Regione Lazio
L'AGCM auspica una modifica della normativa regionale per escludere il rinnovo automatico dei titoli autorizzatori nei casi in cui sia previsto un massimale quantitativo. Le autorizzazioni contingentate dovrebbero essere assegnate tramite procedure selettive che assicurino competizione, trasparenza e non discriminazione.
Richiamo a precedenti e possibili ulteriori iniziative
L'Autorità richiama propri precedenti e la giurisprudenza amministrativa a sostegno della necessità di procedure competitive. Invita inoltre la Regione a comunicare tempestivamente le iniziative adottate, ricordando che potrà contestare eventuali atti esecutivi della normativa regionale ai sensi dell'art. 21-bis l. 287/1990.
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