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Segnalazione e parere

Provvedimento AGCM AS2142 del 26/01/2026

REGIONE EMILIA ROMAGNA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

AGCMAS2142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM, ai sensi dell’art. 21 l. 287/1990, si rivolge alla Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR per segnalare criticità concorrenziali ricorrenti nei bandi per l’affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) nella provincia di Bologna. L’Autorità contesta l’uso di clausole territoriali e di requisiti legati alla distanza dell’impianto che, se configurati come condizioni di partecipazione o come barriere troppo rigide, possono restringere ingiustificatamente la concorrenza e favorire pochi operatori localizzati nel perimetro prescelto. L’AGCM suggerisce di valorizzare il principio di prossimità in modo effettivo e proporzionato, come criterio premiale nell’offerta economicamente più vantaggiosa, eventualmente facendo gravare sull’offerente i maggiori costi di trasporto e prevedendo soluzioni alternative come siti di trasferenza/trasbordo. Richiama inoltre l’esigenza che le gare siano gestite o monitorate da un soggetto terzo non in conflitto di interessi.

Segnalazione ex art. 21 l. 287/1990 rivolta alla Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR sulle clausole territoriali nei bandi per il recupero della FORSU nella provincia di Bologna, con invito a limitarne l’effetto escludente e a usarle solo come criteri premiali proporzionati.

Affidamento del servizio di recupero della FORSU e clausole territoriali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato interviene, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990, nei confronti della Regione Emilia-Romagna e di ATERSIR in relazione ai bandi di gara per l’affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU) nella provincia di Bologna. La segnalazione riguarda clausole territoriali e requisiti legati alla localizzazione degli impianti di trattamento, ritenuti potenzialmente idonei a restringere la concorrenza.

Destinatari e quadro normativo richiamato

L’atto è rivolto agli enti competenti nella programmazione e nell’affidamento del servizio, con l’obiettivo di orientarne la disciplina di gara in senso pro-concorrenziale. L’Autorità richiama il principio di prossimità di cui all’art. 181, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, evidenziando che esso deve essere bilanciato con la libera circolazione dei rifiuti prevista dal medesimo testo unico e applicato secondo una logica di effettività della tutela ambientale.

Valutazione dell’Autorità sulle clausole di territorialità

L’AGCM osserva che le clausole di territorialità presenti in molti bandi devono essere ponderate con attenzione, perché possono diventare motivo di esclusione o di ingiustificata discriminazione tra i potenziali concorrenti. La distanza dell’impianto non dovrebbe essere considerata in modo meramente formale o coincidente con un confine amministrativo, ma alla luce dell’impronta ambientale complessiva del servizio.

L’Autorità afferma che la valutazione deve tener conto:

  • della reale distanza tra impianto e luogo di produzione/raccolta;
  • della tipologia e delle caratteristiche prestazionali dell’impianto;
  • delle caratteristiche ambientali dei mezzi di trasporto impiegati.

In questa prospettiva, un impianto più distante può risultare, in concreto, meno impattante di uno più vicino ma meno efficiente o servito da mezzi più inquinanti.

Criterio di gara e trattamento della distanza

Secondo l’Autorità, il modo più corretto per incorporare tali valutazioni nei bandi è trasformare l’ubicazione dell’impianto in un elemento premiale dell’offerta, da valorizzare con un punteggio tecnico ragionevole e proporzionato, anziché in un requisito di partecipazione. In tal modo, la vicinanza al luogo di raccolta può essere premiata ceteris paribus, senza tradursi in un divieto assoluto per chi opera oltre una certa soglia chilometrica.

L’AGCM sottolinea che lo strumento più idoneo per questo tipo di valutazione è l’affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre il solo minor prezzo risulta meno adatto quando la distanza dell’impianto viene usata come requisito escludente.

Costo del trasporto e soluzioni organizzative alternative

L’Autorità ritiene opportuno che i costi di trasporto connessi all’ubicazione dell’impianto, o comunque l’eventuale maggiore costo rispetto a un limite di distanza prefissato, possano essere posti a carico dell’offerente, senza escluderlo a priori dalla gara. Se, invece, tali costi restano in tutto o in parte a carico dell’ente appaltante, la localizzazione dell’impianto non deve comunque diventare una causa di esclusione o di discriminazione ingiustificata.

Per ampliare il confronto competitivo, l’Autorità suggerisce inoltre che la stazione appaltante predisponga o verifichi prima della gara una soluzione alternativa alla detenzione dell’impianto entro il ristretto perimetro geografico, ad esempio individuando un sito di trasferenza o trasbordo della FORSU disponibile per gli operatori interessati.

Effetti restrittivi e tutela della concorrenza

In mancanza di tali correttivi, le clausole territoriali risultano fortemente restrittive del gioco competitivo, perché impediscono la partecipazione di un numero maggiore di operatori che dispongono di impianti al di fuori dei limiti chilometrici fissati nei disciplinari. L’Autorità considera tale impostazione contraria ai principi generali di tutela della concorrenza.

Profili di governance e conflitto di interessi

L’AGCM richiama infine un ulteriore profilo ritenuto fondamentale per la concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti: le gare per l’affidamento dei servizi di gestione e/o trattamento delle frazioni differenziate dei RSU dovrebbero essere svolte, o quantomeno monitorate, da un soggetto terzo non in conflitto di interessi. Ciò esclude che il medesimo soggetto rivesta contemporaneamente il ruolo di stazione appaltante e quello di impresa partecipante alla gara con propri impianti, o con impianti di società controllate o collegate.

Conclusioni e auspicio dell’Autorità

L’Autorità auspica che i destinatari tengano in adeguata considerazione le osservazioni formulate, così da tutelare e promuovere efficacemente la concorrenza nelle gare per il recupero della FORSU. Resta impregiudicata ogni futura valutazione dell’AGCM su eventuali condotte delle imprese partecipanti che, in presenza di un duplice ruolo di stazione appaltante e operatore economico, possano integrare infrazioni al diritto della concorrenza.

Punti principali

Destinatari, base normativa e oggetto della segnalazione

La segnalazione è indirizzata alla Regione Emilia-Romagna e ad ATERSIR ed è adottata ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/1990. L’oggetto è rappresentato dalle clausole restrittive della concorrenza frequentemente inserite nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU).

Clausole territoriali e principio di prossimità

L’Autorità richiama i propri precedenti e osserva che le clausole di territorialità degli impianti di trattamento dei rifiuti differenziati devono essere ponderate con attenzione per evitare esclusioni ingiustificate o discriminazioni tra operatori. Il principio di prossimità di cui all’art. 181, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006 deve essere bilanciato con la libera circolazione dei rifiuti prevista dallo stesso testo unico e applicato secondo una logica di effettività della tutela ambientale, considerando non solo la distanza, ma anche l’efficienza dell’impianto e le caratteristiche dei mezzi di trasporto.

Criterio premiale anziché requisito di partecipazione

Secondo l’AGCM, l’ubicazione dell’impianto non dovrebbe diventare una causa di esclusione dalla gara né una fonte di discriminazione ingiustificata. Piuttosto, dovrebbe essere valorizzata come elemento dell’offerta, da tradurre in un punteggio tecnico proporzionato, capace di premiare soluzioni complessivamente preferibili per la stazione appaltante sotto il profilo ambientale e logistico. L’Autorità evidenzia che il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è lo strumento più adatto per incorporare tali valutazioni, mentre il solo minor prezzo risulta meno idoneo.

Maggiori costi di trasporto e soluzioni alternative per ampliare la concorrenza

L’Autorità ritiene che, per ridurre l’incidenza della distanza sui costi dell’appalto e contenere l’impatto ambientale del trasporto, sia opportuno prevedere che i costi di trasporto connessi all’ubicazione dell’impianto o il delta rispetto a una soglia di distanza possano essere posti a carico dell’offerente, senza precludere la partecipazione. In ogni caso, se tali costi restano in tutto o in parte a carico dell’ente appaltante, l’ubicazione non deve assumere funzione escludente. Inoltre, per rimuovere barriere all’ingresso per gli operatori privi di impianti nel ristretto ambito territoriale, la stazione appaltante dovrebbe predisporre o verificare la disponibilità di soluzioni alternative, come un sito di trasferenza/trasbordo della FORSU.

Rischi di restrizione della concorrenza e profili di conflitto di interessi

In assenza dei correttivi indicati, le clausole territoriali risultano fortemente restrittive del gioco competitivo, perché impediscono la partecipazione di operatori che dispongono di impianti al di fuori dei limiti chilometrici imposti dai disciplinari. L’Autorità sottolinea inoltre che, per tutelare il processo competitivo nella forma della concorrenza per il mercato, le gare nel settore della gestione dei rifiuti dovrebbero essere svolte o almeno monitorate da un soggetto terzo non in conflitto di interessi, distinto da chi sia contemporaneamente stazione appaltante e impresa partecipante con propri impianti o con impianti di società controllate o collegate.

Come è indicizzato

Materiesegnalazione al governo e alle amministrazioniadvocacy concorrenzialegare pubblicheregolazione ambientale e gestione rifiutirestrizioni concorrenziali

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